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LA FINESTRA SUL DIRITTO/ Separazione tra coniugi con figli minori: sì all’alternanza dei genitori nella casa familiare

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di Giovanni Di Rella*

Non è certo un tema consumeristico, questo, ma più volte i nostri iscritti ci hanno posto domande al riguardo. Il Tribunale di Roma, con il recentissimo e discusso provvedimento dell’ottobre scorso ha forse dato avvio ad un nuovo modo di regolamentare i rapporti genitori/figli in tema di separazione tra coniugi: l’alternanza paritaria dei genitori nella casa familiare.

Si badi che nel caso in questione non vi era accordo tra le parti (la madre aveva finanche chiesto l’affidamento esclusivo), per cui il suddetto provvedimento è stato emesso in via temporanea ed urgente, salvo diversa pronuncia all’esito della seconda fase del procedimento.

Cionondimeno, l’ordinanza del Tribunale di Roma si pone in netto contrasto con quanto solitamente accade nelle aule giudiziarie, laddove – come noto – viene sì disposto l’affidamento condiviso del figlio o dei figli, ma quasi sempre con collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione a quest’ultima della casa coniugale e con previsione di un assegno mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario.

Senza entrare nel merito di detta tendenza, occorre tener presente che il criterio guida – in tema di affidamento di minori – è quello di tutelare gli interessi ed il benessere psico-fisico della prole, che si realizza anche garantendo la continuità di vita nell’ambiente domestico in cui si è fin lì cresciuti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha ritenuto che tale finalità possa meglio perseguirsi evitando di costringere il bambino a frequenti, anche se brevi, spostamenti da un ambiente (quello della casa coniugale) all’altro (quello del genitore non collocatario) e che l’alternanza settimanale dei genitori nella casa familiare possa meglio salvaguardare “la giusta equidistanza dalle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, cosi da non determinare nel minore una frattura con il precedente habitus vitae”.

Il provvedimento in questione ha conseguenti riflessi anche sotto il profilo economico, come è naturale e giusto che sia, in quanto – in ragione della permanenza turnaria paritaria nella casa familiare – “i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con pari ripartizione delle spese straordinarie”. Nessun assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, dunque.

Ad onor del vero già un paio di anni fa la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’alternanza paritaria dei genitori nella casa familiare, definendola come “un’opzione che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno”.

Non possiamo prevedere se altri Uffici Giudiziari seguiranno questo percorso; ad oggi già le richieste di affidamento condiviso paritario non vengono valutate con favore (pari distribuzione dei giorni e delle ore tra genitori, con assegnazione della casa coniugale alla madre ma senza previsione di un assegno di mantenimento per i figli).

 Ma se è vero questo, è anche vero che – con il passare del tempo – ci si sta muovendo sempre più verso la piena bigenitorialità, che risponde non solo al diritto del genitore (non collocatario) di mantenere rapporti significativi con i propri figli, ma – soprattutto – all’esigenza dei figli di preservare e sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

FONTE: https://italiafreepress.it/attualita/la-finestra-sul-diritto-separazione-tra-coniugi-con-figli-minori-si-allalternanza-dei-genitori-nella-casa-familiare/

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: immobile di proprietà esclusiva di un/una ex e lavori di ristrutturazione effettuati dall’altro/a coniuge/convivente durante il rapporto familiare

Di Emilio Graziuso 7 febbraio 2026 – Oggi affronteremo un tema di stretta attualità giuridica e, quindi, sociale ed economica.

Il diritto, infatti, come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare  nella nostra Agorà non è un mondo a sé stante e statico ma è un’ “arte viva” (anche se propriamente non rientra nelle sette arti liberali “classiche” ma è strettamente collegata a due di esse, e, più in particolare, alla “retorica” ed alla “dialettica”) che si evolve unitamente alla vita reale, che plasma e dalla quale viene, a sua vola, plasmata in un rapporto simbiotico.

Partiamo dal caso concreto.

Una coppia convive oppure è legata da vincolo matrimoniale.

La casa adibita ad abitazione del nucleo familiare è di proprietà esclusiva di uno/a dei coniugi/conviventi ma l’altro/a provvede, a propria cura e spese, ai lavori di ristrutturazione, anche integrale, dell’immobile.

La coppia, però, ad un certo punto, scoppia.

Il/La proprietario/a di casa resta nell’immobile mentre l’altro/a va via.

Il diritto del/della proprietario/a resta, ovviamente, inalterato.

Cosa accade per quanto riguarda gli esborsi sopportati dall’ormai ex?

L’ex ha diritto alla restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione?

La risposta a questa domanda, spesso oggetto di contenziosi giudiziari, è offerta dalla Corte di Cassazione, la quale di recente ha emanato un pronunzia sul tema, con la quale ha confermato il proprio orientamento, secondo il quale, il/la coniuge/convivente del/della  proprietario/a dell’immobile, pur avendo impiegato ingenti somme, proprie per la ristrutturazione di un bene non suo, non ha diritto alla restituzione del denaro stesso.

Il nostro codice civile, infatti, stabilisce che ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati ad un bene solo il possessore dello stesso e, secondo la Suprema Corte il/la coniuge/convivente del proprietario dell’immobile non è da considerarsi possessore bensì detentore, per quanto, qualificato.

La differenza tra possesso e detenzione è sottile, per il mondo profano, mentre è molto profonda per il mondo giuridico.

Il possessore vive nell’immobile comportandosi come se lo stesso sia di sua proprietà.

Il detentore, invece, è colui che, consapevole che il bene non è di sua proprietà in quanto del/della coniuge/convivente, ha un diritto di poter godere del bene; diritto  fondato esclusivamente sul legame familiare.

Essendo, quindi, l’ex del/della coniuge/convivente, detentore, per quanto qualificato, lo stesso non ha diritto a rimborso di somma alcuna per i miglioramenti apportati ad un immobile di proprietà di altra persona.

FONTE: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52438-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-immobile-di-propriet%C3%A0-esclusiva-di-un-una-ex-e-lavori-di-ristrutturazione-effettuati-dall%E2%80%99altro-a-coniuge-convivente-durante-il-rapporto-familiare

La finestra sul diritto\ È diventato operativo l’arbitro assicurativo: che cos’è, luci ed ombre

di Giovanni Di Rella*

E’ diventato operativo dal 15 gennaio di quest’anno. L’Arbitro Assicurativo è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Viene descritto come un modo semplice, rapido ed economico per risolvere i contenziosi tra il cliente e la Compagnia, evitando i costi ed i tempi di un giudizio civile.

Ma è davvero così? E’ sicuramente economico, sempre che non ci si avvalga dell’assistenza di un avvocato, perché il ricorso costa solo € 20,00 e non è obbligatoria l’assistenza legale.

La procedura è anche semplice. Il ricorso si deposita sul sito dell’Arbitro (ASS), seguendo istruzioni che ci guidano passo dopo passo. La procedura si svolge on line e prevede la possibilità di esaminare le controdeduzioni depositate dalla Compagnia e di depositare repliche. La decisione emessa dal Collegio deve essere motivata.

Ci sono però alcuni rilevanti aspetti da valutare. Innanzitutto, va precisato che la Decisione dell’ASS non è vincolante per nessuno; né per il cliente né per la Compagnia né per il Giudice. In caso di inosservanza da parte della Compagnia occorre comunque adire l’Autorità Giudiziaria.

Per i sinistri RCA vi è un limite di competenza per valore: € 2.500,00. Se il danno è maggiore non si puo’ presentare ricorso.

Uno dei presupposti per la presentazione del ricorso è l’aver preventivamente inviato un reclamo alla Compagnia ed attendere il decorso di 45 giorni. Se poi consideriamo che L’Arbitro decide la controversia entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso (sommando i vari termini insiti nella procedura), potremmo quindi attendere ben 7 mesi per giungere ad una decisione che, come detto, non ha alcuna efficacia cogente.

Inoltre, nei casi in cui occorre accertare la responsabilità dell’evento-sinistro o l’entità dell’indennizzo/risarcimento, il valore probatorio della Decisione in un eventuale e successivo giudizio è discutibile. Infatti, il Collegio Arbitrale decide in base alla documentazione depositata e non può compiere attività istruttoria. Nel successivo giudizio, invece, come noto, vi è la possibilità di dimostrare le proprie ragioni chiedendo l’ammissione di prova testimoniale o la nomina di un CTU, ed è su queste risultanze che deciderà il Giudicante e non certamente sulla Decisione dell’ASS.

Infine, si segnala che la procedura prevede la possibilità che il Collegio formuli una proposta conciliativa. E’ però difficile immaginare che siffatta proposta venga accettata dalle parti, visto che già i precedenti confronti e trattative avvocato/liquidatore non hanno sortito effetto e che la Decisione dell’Arbitro non ha certo le caratteristiche per spaventare la Compagnia. Diversamente, è molto più facile che eventuali accordi avvengano nel corso di un giudizio (come più volte accade), perché è in questa sede che le parti possono avere l’interesse e la convenienza di evitare l’alea ed il rischio di una sentenza che può condannare anche al pagamento delle spese processuali.

In definitiva, non è tutto oro ciò che luccica. Il procedimento in questione sembra forse più adatto alle controversie di natura prettamente documentale (ad es. sull’interpretazione e sull’operatività di polizze Vita). Vedremo nel tempo come si comporteranno le Compagnie ed il Collegio.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

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FONTE: https://italiafreepress.it/attualita/la-finestra-sul-diritto-e-diventato-operativo-larbitro-assicurativo-che-cose-luci-ed-ombre/

L’AGORA’ DEL DIRITTO – la voce dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dal mese di aprile 2021, accompagna, ogni sabato, i lettori della Gazzetta dell’Emilia & Dintorni (www.gazzettadellemilia.it).

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che, con il direttore, dott. Lamberto Colla, ci siamo prefissi sin dall’inizio, primo fra tutti quello di creare uno spazio di informazione costante dei cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Essa è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottopongono alla attenzione della rubrica, infatti, prendiamo spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

“L’Agorà del Diritto” è divenuta, quindi, nel corso degli anni, uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente  “per” e “con” i cittadini.

Abbiamo, quindi, voluto dedicare una sezione del nostro sito alla nostra “Agorà” nel quale raccogliere tutti gli articoli settimanali, differenziandola dalla sezione “rassegna stampa” nella quale attualmente sono contenuti.

“L’Agorà del Diritto”, infatti, data la notevole diffusione della stessa ed il numero dei lettori settimanali in continuo aumento, può essere definita la “Voce” della nostra Associazione.

Per chi volesse ricevere in modo rapido e di facile fruizione l’ “Agorà” sul proprio telefono cellulare basta seguire il canale whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: acquisto online e diritto di recesso senza penale In evidenza

Scritto da Avv. Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso, 31 gennaio 2026 – Un lettore dell’ “Agorà” chiede: “Ho effettuato un acquisto su un sito internet. Il giorno dopo mi sono pentito posso recedere dal contratto? Quale è la percentuale di penale che sono costretto, comunque, a pagare?”

Tranquillizziamo il nostro lettore.

Il recesso è possibile e non è prevista alcuna penale (ovviamente se ricorrono i presupposti previsti dalla legge).

La materia è regolamentata dal codice del consumo, il quale prevede che nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali ed on line, il consumatore ha il diritto di recesso (detto anche di ripensamento) dal contratto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza nessun costo a titolo di penale)

Tale diritto di recesso (senza motivazione e senza penali) non si applica negli acquisti effettuati all’interno dei negozi o delle attività commerciali.

C’è un termine, però, entro il quale il diritto di recesso può essere esercitato (in questo caso non è possibile far riferimento alla domanda del lettore perché non si conosce la fattispecie nel concreto. Nel senso che non è descritto se a seguito del ripensamento ha esercitato il recesso nei modi e termini previsti dalla legge, se ha ricevuto ed utilizzato il bene acquistato, ecc.).

Il termine previsto dal codice del consumo è 14 giorni che decorrono:

  • per i contratti di vendita dal giorno nel quale il consumatore riceve la merce.

In questo caso occorre distinguere alcune ipotesi:

1a) acquisto di più beni con un solo ordine: il termine decorre dal ricevimento dell’ultimo bene;

1b) consegna periodica di un bene: il termine decorre dalla prima consegna del bene;

  • per i contratti di servizi e fornitura di acqua, gas, luce dal giorno della conclusione del contratto.

Vi è poi un caso nel quale il consumatore ha 30 giorni di tempo per recedere dal contratto e si verifica nei contratti stipulati durante le visite non richieste presso l’abitazione del consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo e con l’effetto di promuovere o vendere i prodotti al consumatore.

Se è stato il consumatore a richiedere la visita del professionista, invece, il termine è di 14 giorni non applicandosi l’estensione a 30 giorni.

Ma il consumatore deve essere informato dal professionista del diritto di recesso?

Si, così come deve essere informato dei modi e termini per esercitare tale diritto.

Se ciò non avviene, il consumatore potrà recedere entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di 14 o 30 giorni che è previsto dalla legge.

Una tutela più incisiva per il consumatore ed un obbligo di informazione stringente per il professionista, la cui violazioni porta ad importanti conseguenza (di salvaguardia dei diritti del consumatore).

Tra gli obblighi di informazione gravanti sul professionista vi è anche quello di mettere a disposizione del consumatore il modulo per esercitare il diritto di recesso previsto dal codice del consumo.

In ogni caso il diritto può essere esercitato anche in modo diverso attraverso comunicazione con la quale il consumatore dichiara di recedere.

Non è prevista una forma particolare per esercitare il diritto di recesso, si consiglia, però, di farlo attraverso modalità che garantiscano la data certa dell’inoltro, si pensi, ad esempio, alla raccomandata o alla pec.

Entro 14 giorni dall’esercizio del diritto di recesso, il quale, come si è detto, non comporta alcun onere economico per l’acquirente, il venditore è tenuto a rimborsare il prezzo pagato dal consumatore e quest’ultimo sarà obbligato a restituire i beni al venditore se ricevuti.

Anche per la restituzione dei beni è previsto il termine di 14 giorni che il consumatore dovrà rispettare per l’invio di essi al professionista.

Tale termine decorre dalla data di esercizio del diritto di recesso.

Le spese di spedizione, in quest’ultimo caso, sono a carico del consumatore.

(immagine creata con AI)

FONTE: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52376-%20%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-acquisto-online-e-diritto-di-recesso-senza-penale

LA FINESTRA SUL DIRITTO\Lavori straordinari deliberati dall’ assemblea di condominio ma mai eseguiti. E i soldi versati?

di Giovanni Di Rella*

Purtroppo questo è un caso che accade più spesso di quanto si immagini e che può arrecare un serio pregiudizio, considerando che l’approvazione di lavori straordinari comporta solitamente una spesa non indifferente per il singolo condomino. Il caso in esame è quello in cui le somme non sono versate alla ditta appaltatrice ma continuano a rimanere in cassa, nella disponibilità dell’amministratore

Come noto, la delibera condominiale che approva una spesa è vincolante per tutti i condomini, ivi compresi quelli dissenzienti, per cui non ci si può rifiutare a priori di eseguire i pagamenti richiesti.

I problemi (e le preoccupazioni) nascono allorquando – dopo notevole lasso di tempo – risulta evidente che il Condominio non manifesta più interesse ad avviare l’esecuzione dei lavori in questione.

Già un paio di anni fa il Tribunale di Palermo ha chiarito che il condomino che ha versato la quota relativa a lavori straordinari deliberati e mai eseguiti, ha pieno diritto alla restituzione, in virtù di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 2033 c.c. (Indebito pagamento), secondo il quale «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, oltre agli interessi maturati su detta somma). Il Tribunale ha inoltre richiamato un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il pagamento indebito (cioè non dovuto) si configura anche laddove l’indebito è sopravvenuto: cioè quando il titolo/la causa/la ragione del pagamento, all’inizio valida, viene meno in un tempo ad esso successivo.

Naturalmente, in questi casi occorre prima formalizzare una richiesta di chiarimenti ed un invito all’esecuzione dei lavori all’amministratore e, all’occorrenza, in assemblea; occorre inoltre avvertire che, in caso di mancata esecuzione dei lavori entro un congruo tempo, la somma corrisposta deve essere restituita.

La questione sopra esaminata va tenuta distinta da quella in cui i lavori siano stati invece avviati e non completati dalla ditta appaltatrice; qui, invece, emergono il più delle volte profili di responsabilità e di inadempimento da parte della ditta.

Parimenti diverso è il caso in cui l’assemblea, pur manifestando la volontà di eseguire uno o più lavori, decida di rinviare la decisione su quali di essi approvare in una successiva assemblea (da tenersi a distanza di mesi o di un anno), deliberando però l’immediata costituzione di un fondo cassa con versamenti mensili. Infatti, ciò solitamente avviene per agevolare i pagamenti da parte dei condomini e per gravare su di essi in modo graduale.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

FONTE: https://italiafreepress.it/attualita/la-finestra-sul-diritto-lavori-straordinari-deliberati-dallassemblea-di-condominio-ma-mai-eseguiti-e-i-soldi-versati/

“DIRITTI ON AIR” a RADIO VETRINA – 26 gennaio 2026

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Nuova Rottamazione-quinquies: cosa sapere

Di Mario Vacca Parma, 26 gennaio 2026 – Con la Legge n. 199/2025, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, comunemente chiamata “Rottamazione-quinquies”.

Questa misura consente ai contribuenti di chiudere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta o il contributo dovuto, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a:

  • Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
  • Contributi previdenziali INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono accedere alla nuova rottamazione anche i contribuenti che in passato avevano aderito a una precedente definizione agevolata ma sono decaduti, purché le cartelle rientrino nei periodi sopra indicati.

Sono invece esclusi dalla nuova misura i debiti già inseriti in un piano di Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino pagate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche.
Le istruzioni operative saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il contribuente potrà scegliere tra:

  • Pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • Pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.

Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.
Dalla quarta rata in poi, le scadenze saranno bimestrali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno).
In caso di rateizzazione, si applicano interessi del 3% annuo, a partire dal 1° agosto 2026.

La rottamazione decade nei seguenti casi:

  • mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata (se si è scelta la soluzione in un’unica soluzione);
  • nel caso di pagamento rateale, mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

In caso di decadenza, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, che tornerà integralmente esigibile.

Un consiglio pratico per i contribuenti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la modalità di presentazione della domanda.

 È fortemente consigliabile non inserire tutte le cartelle in un’unica domanda di rottamazione, soprattutto quando l’importo complessivo è elevato.

Presentare più domande distinte, suddividendo le cartelle (ad esempio per importo, annualità o tipologia di tributo), consente una maggiore flessibilità finanziaria:

  • in caso di difficoltà di liquidità, sarà possibile lasciar decadere solo alcune rottamazioni;
  • mentre le altre potranno proseguire regolarmente, evitando di compromettere l’intero piano.

Questa strategia permette di gestire meglio il rischio e di valutare soluzioni alternative per i carichi eventualmente non sostenibili (rateizzazioni ordinarie, sospensioni o altre misure).

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FONTE: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52314-nuova-rottamazione-quinquies-cosa-sapere