Di Emilio Graziuso 7 febbraio 2026 – Oggi affronteremo un tema di stretta attualità giuridica e, quindi, sociale ed economica.
Il diritto, infatti, come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare nella nostra Agorà non è un mondo a sé stante e statico ma è un’ “arte viva” (anche se propriamente non rientra nelle sette arti liberali “classiche” ma è strettamente collegata a due di esse, e, più in particolare, alla “retorica” ed alla “dialettica”) che si evolve unitamente alla vita reale, che plasma e dalla quale viene, a sua vola, plasmata in un rapporto simbiotico.
Partiamo dal caso concreto.
Una coppia convive oppure è legata da vincolo matrimoniale.
La casa adibita ad abitazione del nucleo familiare è di proprietà esclusiva di uno/a dei coniugi/conviventi ma l’altro/a provvede, a propria cura e spese, ai lavori di ristrutturazione, anche integrale, dell’immobile.
La coppia, però, ad un certo punto, scoppia.
Il/La proprietario/a di casa resta nell’immobile mentre l’altro/a va via.
Il diritto del/della proprietario/a resta, ovviamente, inalterato.
Cosa accade per quanto riguarda gli esborsi sopportati dall’ormai ex?
L’ex ha diritto alla restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione?
La risposta a questa domanda, spesso oggetto di contenziosi giudiziari, è offerta dalla Corte di Cassazione, la quale di recente ha emanato un pronunzia sul tema, con la quale ha confermato il proprio orientamento, secondo il quale, il/la coniuge/convivente del/della proprietario/a dell’immobile, pur avendo impiegato ingenti somme, proprie per la ristrutturazione di un bene non suo, non ha diritto alla restituzione del denaro stesso.
Il nostro codice civile, infatti, stabilisce che ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati ad un bene solo il possessore dello stesso e, secondo la Suprema Corte il/la coniuge/convivente del proprietario dell’immobile non è da considerarsi possessore bensì detentore, per quanto, qualificato.
La differenza tra possesso e detenzione è sottile, per il mondo profano, mentre è molto profonda per il mondo giuridico.
Il possessore vive nell’immobile comportandosi come se lo stesso sia di sua proprietà.
Il detentore, invece, è colui che, consapevole che il bene non è di sua proprietà in quanto del/della coniuge/convivente, ha un diritto di poter godere del bene; diritto fondato esclusivamente sul legame familiare.
Essendo, quindi, l’ex del/della coniuge/convivente, detentore, per quanto qualificato, lo stesso non ha diritto a rimborso di somma alcuna per i miglioramenti apportati ad un immobile di proprietà di altra persona.



