di Giovanni Di Rella*
E’ diventato operativo dal 15 gennaio di quest’anno. L’Arbitro Assicurativo è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Viene descritto come un modo semplice, rapido ed economico per risolvere i contenziosi tra il cliente e la Compagnia, evitando i costi ed i tempi di un giudizio civile.
Ma è davvero così? E’ sicuramente economico, sempre che non ci si avvalga dell’assistenza di un avvocato, perché il ricorso costa solo € 20,00 e non è obbligatoria l’assistenza legale.

La procedura è anche semplice. Il ricorso si deposita sul sito dell’Arbitro (ASS), seguendo istruzioni che ci guidano passo dopo passo. La procedura si svolge on line e prevede la possibilità di esaminare le controdeduzioni depositate dalla Compagnia e di depositare repliche. La decisione emessa dal Collegio deve essere motivata.
Ci sono però alcuni rilevanti aspetti da valutare. Innanzitutto, va precisato che la Decisione dell’ASS non è vincolante per nessuno; né per il cliente né per la Compagnia né per il Giudice. In caso di inosservanza da parte della Compagnia occorre comunque adire l’Autorità Giudiziaria.
Per i sinistri RCA vi è un limite di competenza per valore: € 2.500,00. Se il danno è maggiore non si puo’ presentare ricorso.
Uno dei presupposti per la presentazione del ricorso è l’aver preventivamente inviato un reclamo alla Compagnia ed attendere il decorso di 45 giorni. Se poi consideriamo che L’Arbitro decide la controversia entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso (sommando i vari termini insiti nella procedura), potremmo quindi attendere ben 7 mesi per giungere ad una decisione che, come detto, non ha alcuna efficacia cogente.
Inoltre, nei casi in cui occorre accertare la responsabilità dell’evento-sinistro o l’entità dell’indennizzo/risarcimento, il valore probatorio della Decisione in un eventuale e successivo giudizio è discutibile. Infatti, il Collegio Arbitrale decide in base alla documentazione depositata e non può compiere attività istruttoria. Nel successivo giudizio, invece, come noto, vi è la possibilità di dimostrare le proprie ragioni chiedendo l’ammissione di prova testimoniale o la nomina di un CTU, ed è su queste risultanze che deciderà il Giudicante e non certamente sulla Decisione dell’ASS.
Infine, si segnala che la procedura prevede la possibilità che il Collegio formuli una proposta conciliativa. E’ però difficile immaginare che siffatta proposta venga accettata dalle parti, visto che già i precedenti confronti e trattative avvocato/liquidatore non hanno sortito effetto e che la Decisione dell’Arbitro non ha certo le caratteristiche per spaventare la Compagnia. Diversamente, è molto più facile che eventuali accordi avvengano nel corso di un giudizio (come più volte accade), perché è in questa sede che le parti possono avere l’interesse e la convenienza di evitare l’alea ed il rischio di una sentenza che può condannare anche al pagamento delle spese processuali.
In definitiva, non è tutto oro ciò che luccica. Il procedimento in questione sembra forse più adatto alle controversie di natura prettamente documentale (ad es. sull’interpretazione e sull’operatività di polizze Vita). Vedremo nel tempo come si comporteranno le Compagnie ed il Collegio.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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