di Giovanni Di Rella*
Una delle maggiori segnalazioni che riceviamo in questo periodo riguarda il caso degli anomali consumi di energia elettrica e/o gas registrati nelle bollette e dei conseguenti spropositati addebiti.
Cosa fare in questi casi? Sono dovute le somme pretese dai Gestori e quando si possono contestare?
La giurisprudenza afferma in modo univoco che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, detta rilevazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Si presume, cioè, che – in assenza di contestazioni da parte del cliente – i consumi in questione siano corretti. Ciò, ad esempio, legittimerebbe il Gestore, in caso di mancato pagamento da parte dell’utente, a chiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Presunzione semplice, però, vuol anche dire che l’utente può contestare i dati registrati nella bolletta, evidenziando, anche in termini presuntivi, che i consumi concretamente effettuati nel periodo in contestazione sono in realtà minori, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette.
In questo caso sorgono precisi oneri probatori a carico di entrambi i soggetti: innanzitutto, il Gestore somministrante ha l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante; solo una volta che sia stata offerta questa prova, il cliente ha l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e – quindi – di aver preservato e vigilato sull’impianto con l’ordinaria diligenza, per evitare intrusioni di terzi che potessero alterare il normale funzionamento del misuratore (questo, in caso di manomissioni o di indebito allaccio da parte di altri soggetti).
In difetto di tali prove, opera quindi la presunzione di corretto funzionamento del contatore e, conseguentemente, gli importi indicati nelle fatture emesse dal fornitore saranno dovute.
E’ evidente che per il consumatore non è certo agevole offrire le suindicate prove, anche perché la semplice circostanza che il contatore sia esterno all’abitazione non lo esonera dagli obblighi di controllo suindicati, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione. Diverso è il caso in cui detto contatore sia difficilmente accessibile ovvero posto in un luogo ove è quasi impossibile esercitare una custodia pur utilizzando l’ordinaria diligenza (anche questa, però, non è una prova così semplice).
Cionondimeno, l’utente è pur sempre assistito da alcune importanti tutele.
In particolare, dobbiamo sapere che, in caso di malfunzionamento del contatore, l’Autorità Garante del settore (ARERA) prescrive che il cliente deve essere invitato a presenziare sia alle operazioni di rimozione che a quelle di verifica (e ciò non sempre accade). Il Gestore deve inoltre garantire l’integrità del contatore dal momento della rimozione sino all’inizio delle operazioni di verifica del funzionamento (ad es. rilievi fotografici e asporto in busta chiusa sigillata). La mancanza del predetto invito o del predetto accorgimento inficia la regolarità del procedimento di verifica e rende quindi il Gestore inadempiente rispetto al proprio suindicato onere probatorio.
Inoltre, ove emerga un malfunzionamento o una qualsiasi anomalia tale da richiedere la rideterminazione dei consumi “a conguaglio” nel periodo del malfunzionamento, il Gestore è tenuto a dimostrare la legittimità e la correttezza di tale ricostruzione. Essa deve essere oggettiva e va determinata esaminando la media dei consumi pregressi fruiti in un periodo omogeneo a quello dell’anomalia.
Recentemente, poi (febbraio 2026), il Tribunale di Messina, nel revocare un d.i. chiesto da una Società di vendita, ha precisato che il Venditore/Gestore è il soggetto contrattualmente responsabile verso il cliente per la correttezza della fatturazione, per poi affermare qualcosa in più: il Venditore/Gestore è tenuto a verificare la congruità delle misure ricevute e ad attivarsi in caso di dati anomali o mancanti, anche mediante reclami verso il Distributore. Di conseguenza, è stato sottolineato come non debba intercorrere eccessivo arco temporale tra i consumi in contestazione e l’avvenuto conguaglio (con relative pretese economiche), poiché tale ritardo impedisce una tempestiva verifica dei consumi addebitati.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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