di Giovanni Di Rella*
E’ una questione che spesso ci viene sottoposta e si verifica concretamente: cosa succede al conto corrente o al conto titoli della persona defunta? Quale la prassi e, soprattutto, quali i diritti del singolo coerede?

Come molti di noi sanno, in questi casi la banca blocca il conto corrente – o quantomeno la quota del defunto, se trattasi di conto cointestato – per tutelare (se stessa) l’asse ereditario e tutti coeredi; vengono così congelate le operazioni e viene bloccata la liquidazione delle somme fino alla presentazione della richiesta documentazione (certificato di morte ed atto di notorietà degli eredi e, solo se il defunto era proprietario di un bene immobile, dichiarazione di successione). Ove vi sia un cointestatario superstite, questi può operare solo sulla propria quota (il 50%), mentre la parte del defunto passa agli eredi.
Questa è la prassi seguita dalle banche. E senza il consenso e la firma di tutti i coeredi, non viene liquidato alcunchè. Ma è legittima questa prassi, che pure ha una sua logica, o è un’imposizione che mira ad evitare problemi per la banca?
La Corte di Cassazione ha confermato un importante principio in materia di successione: ciascun coerede può chiedere ed agire nei confronti della banca per la riscossione dell’intero credito (intero saldo del conto corrente o integrale liquidazione dei titoli intestati al defunto) o della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza necessità di coinvolgere gli altri coeredi (“integrazione del contraddittorio”) o di richiederne il consenso.
La spiegazione posta alla base della posizione assunta sul punto dalla Corte è che i crediti del defunto – a differenza dei debiti ereditari, per i quali vi è invece una norma specifica – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicchè si realizza la cosiddetta solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione.
Ciò comporta che la banca non può quindi rifiutare al coerede che ne faccia richiesta – e che è il proprio creditore – il rimborso integrale o pro quota delle somme presenti sui rapporti intestati al defunto, anche in mancanza del consenso degli altri coeredi o in caso di dissenso tra gli stessi sulla divisione.
Le contrapposizioni interne tra eredi restano interne e, in caso di errata distribuzione delle somme presenti sul conto corrente, verranno risolte tra i coeredi in un momento successivo, all’atto dello scioglimento della comunione e della liquidazione dei rapporti di credito/debito tra le parti.
Per quanto riguarda la banca, il pagamento da essa effettuato a un solo coerede ha effetto liberatorio: l‘istituto si libera del debito verso tutti gli altri eredi, i quali potranno rivalersi solo nei confronti di chi ha riscosso la somma.
La questione esaminata può ovviamente apparire di poco conto allorquando vi sia collaborazione ed una situazione pacifica tra i coeredi, ma assume particolare importanza nel caso contrario. Si pensi al caso in cui vi siano contrasti circa il modo e la percentuale di divisione delle somme presenti sul conto corrente/libretto postale/titoli, che rimangono così congelate per un lungo ed indefinito periodo sino al raggiungimento di un eventuale e lontano accordo. Ovvero all’ipotesi in cui i contrasti non riguardano la divisione del conto corrente/libretto/titoli in questione, bensì la vendita di un immobile o la divisione di un altro bene, e che – pur tuttavia – finiscono per paralizzare (per ripicca, strategia o altro) la liquidazione delle somme presenti sul rapporto bancario/postale in questione.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.


