di Giovanni Di Rella*
Purtroppo questo è un caso che accade più spesso di quanto si immagini e che può arrecare un serio pregiudizio, considerando che l’approvazione di lavori straordinari comporta solitamente una spesa non indifferente per il singolo condomino. Il caso in esame è quello in cui le somme non sono versate alla ditta appaltatrice ma continuano a rimanere in cassa, nella disponibilità dell’amministratore
Come noto, la delibera condominiale che approva una spesa è vincolante per tutti i condomini, ivi compresi quelli dissenzienti, per cui non ci si può rifiutare a priori di eseguire i pagamenti richiesti.

I problemi (e le preoccupazioni) nascono allorquando – dopo notevole lasso di tempo – risulta evidente che il Condominio non manifesta più interesse ad avviare l’esecuzione dei lavori in questione.
Già un paio di anni fa il Tribunale di Palermo ha chiarito che il condomino che ha versato la quota relativa a lavori straordinari deliberati e mai eseguiti, ha pieno diritto alla restituzione, in virtù di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 2033 c.c. (Indebito pagamento), secondo il quale «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, oltre agli interessi maturati su detta somma). Il Tribunale ha inoltre richiamato un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il pagamento indebito (cioè non dovuto) si configura anche laddove l’indebito è sopravvenuto: cioè quando il titolo/la causa/la ragione del pagamento, all’inizio valida, viene meno in un tempo ad esso successivo.
Naturalmente, in questi casi occorre prima formalizzare una richiesta di chiarimenti ed un invito all’esecuzione dei lavori all’amministratore e, all’occorrenza, in assemblea; occorre inoltre avvertire che, in caso di mancata esecuzione dei lavori entro un congruo tempo, la somma corrisposta deve essere restituita.
La questione sopra esaminata va tenuta distinta da quella in cui i lavori siano stati invece avviati e non completati dalla ditta appaltatrice; qui, invece, emergono il più delle volte profili di responsabilità e di inadempimento da parte della ditta.
Parimenti diverso è il caso in cui l’assemblea, pur manifestando la volontà di eseguire uno o più lavori, decida di rinviare la decisione su quali di essi approvare in una successiva assemblea (da tenersi a distanza di mesi o di un anno), deliberando però l’immediata costituzione di un fondo cassa con versamenti mensili. Infatti, ciò solitamente avviene per agevolare i pagamenti da parte dei condomini e per gravare su di essi in modo graduale.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.


