Di Mario Vacca Parma, 26 gennaio 2026 – Con la Legge n. 199/2025, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, comunemente chiamata “Rottamazione-quinquies”.
Questa misura consente ai contribuenti di chiudere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta o il contributo dovuto, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
- Contributi previdenziali INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono accedere alla nuova rottamazione anche i contribuenti che in passato avevano aderito a una precedente definizione agevolata ma sono decaduti, purché le cartelle rientrino nei periodi sopra indicati.
Sono invece esclusi dalla nuova misura i debiti già inseriti in un piano di Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino pagate tutte le rate scadute.
La domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche.
Le istruzioni operative saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Il contribuente potrà scegliere tra:
- Pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- Pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.
Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.
Dalla quarta rata in poi, le scadenze saranno bimestrali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno).
In caso di rateizzazione, si applicano interessi del 3% annuo, a partire dal 1° agosto 2026.
La rottamazione decade nei seguenti casi:
- mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata (se si è scelta la soluzione in un’unica soluzione);
- nel caso di pagamento rateale, mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
In caso di decadenza, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, che tornerà integralmente esigibile.
Un consiglio pratico per i contribuenti
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la modalità di presentazione della domanda.
È fortemente consigliabile non inserire tutte le cartelle in un’unica domanda di rottamazione, soprattutto quando l’importo complessivo è elevato.
Presentare più domande distinte, suddividendo le cartelle (ad esempio per importo, annualità o tipologia di tributo), consente una maggiore flessibilità finanziaria:
- in caso di difficoltà di liquidità, sarà possibile lasciar decadere solo alcune rottamazioni;
- mentre le altre potranno proseguire regolarmente, evitando di compromettere l’intero piano.
Questa strategia permette di gestire meglio il rischio e di valutare soluzioni alternative per i carichi eventualmente non sostenibili (rateizzazioni ordinarie, sospensioni o altre misure).


FONTE: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52314-nuova-rottamazione-quinquies-cosa-sapere


