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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: 15 marzo, giornata mondiale dei diritti dei consumatori

Di Emilio Graziuso, 14 marzo 2026 – Il 15 marzo si celebra la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, in quanto lo stesso giorno del 1962 il presidente degli Stati Uniti d’America,  John F. Kennedy, tenne al congresso uno storico discorso nel quale elencò per la prima volta i diritti fondamentali dei consumatori.

Più in particolare, il presidente statunitense sancì il diritto:

1)alla salute (protezione dei consumatori contro i prodotti difettosi);

2)all’informazione (diritto dei consumatori ad avere dati completi e dettagliati per effettuare scelte consapevoli);

3)di scelta (possibilità di acquistare una varietà di prodotti a prezzi competitivi);

4)ad essere ascoltati (diritto volto a garantire una rappresentanza dei consumatori nelle decisioni politiche).

Sono trascorsi 64 anni da quel discorso e la strada che hanno fatto i diritti dei consumatori è stata veramente tanta.

In Italia, ad esempio, siamo passati da un vero e proprio deserto normativo ad avere un codice del consumo, che contiene tutta la normativa creatasi negli anni, soprattutto, su impulso del dritto comunitario.

Ed anche la giurisprudenza si è arricchita di tantissime sentenza in materia di diritto dei consumatori.

Ma tutto questo non basta.

Occorre, così come è avvenuto ed avviene in America, che i cittadini prendano consapevolezza non solo dell’esistenza dei propri diritti ma anche e, forse, soprattutto, del proprio ruolo sociale.

Sono i consumatori stessi che devono dare gambe ai propri diritti e farli evolvere e potenziare.

Ma procediamo prendendo in esame lo stato di attuazione in Italia dei 4 diritti fondamentali elencati dal presidente Kennedy.

-Per quanto riguarda il diritto alla salute, se la normativa, peraltro di origine comunitaria, relativa alla tutela del consumatore da prodotto difettoso, è soddisfacente, non si può dire altrettanto per la più ampia categoria della tutela del diritto alla salute.

Basti pensare alle liste d’attesa (spesso infinite), alla situazione nei pronto soccorso, alla necessità per i consumatori di rivolgersi sempre più spesso, almeno per chi se lo può economicamente permettere, a strutture private.

E questa è una grave lesione del diritto, peraltro costituzionalmente garantito, della tutela della salute.

-Il diritto alla informazione.

Anche esaminando la situazione in Italia relativo questo diritto fondamentale, la situazione non è rincuorante, anzi.

La violazione degli obblighi di informazione che molto spesso le controparti del consumatore pongono in essere è, infatti,  un fenomeno ricorrente ed in continua crescita  che, sbarca sempre con maggiore frequenza, nelle aule di Tribunale.

E questa è una sconfitta per il consumatore, in quanto è spesso costretto a promuovere dei processi per far accertare la violazione degli obblighi di informazione da parte del professionista/impresa ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.

Ed anche in merito a questo aspetto non possiamo ritenerci soddisfatti;

-Il diritto di scelta tra una varietà di prodotti a prezzi competitivi, pur dipendendo dai singoli settori, spesso avviene.

-Il diritto ad essere ascoltati dalle istituzioni è, purtroppo, del tutto ignorato.

Ai consumatori, infatti, anche in forma associata, non è attribuito dall’ordinamento alcun potere di intervenire nelle scelte politiche che riguardano tale categoria sociale.

Se il bilancio relativo all’applicabilità concreta dei diritti fondamentali dei consumatori, enunciati dal presidente Kennedy, non è, in Italia, entusiasmante, altrettanto può dirsi per quanto concerne la nascita ed il consolidamento di una coscienza di classe da parte dei consumatori italiani.

E lo stiamo riscontrando tutti i giorni.

Basti pensare al recente fenomeno (di carattere negativo) del “caro carburante”.

Come consumatori, in Italia, ci limitiamo a lamentarci e magari a decidere di utilizzare di meno l’autovettura.

Ma questo non basta.

Occorre, così come avviene in America, che i consumatori facciano sentire la propria voce in modo forte, chiaro ed organizzato.

Solo in questo modo il dissenso si trasforma in pensiero critico e, quindi, in massa critica.

Da qui, dall’essere divenuti massa critica, i consumatori italiani dovrebbero cominciare, dopo aver prima imparato dai consumatori di oltraoceano, a fare lobbing (nell’accezione buona del termine) e farsi sentire nelle istituzioni, a tutti i livelli nei  Comuni, nelle Regioni sino ad arrivare allo Stato.

Ma anche su questo versante la strada da compiere non è solo molto lunga  ma è anche in forte salita.

I cittadini sono disamorati, raramente si appassionano alle battaglie sociali e, soprattutto, non si indignano più. È come se si fossero assuefatti a tutto ed avessero deciso di subire passivamente ed in modo rassegnato, le decisioni prese dagli altri.

Tornando all’esempio del caro carburante.

Qualche giorno fa, come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”,  abbiamo lanciato l’allarme per l’impennata violenta del costo del diesel e della benzina ed abbiamo chiesto al governo di abbassare le accise sul carburante, la quale andando ad incidere  anche sull’iva permetterebbe un notevole risparmio per i consumatori.

Ma questi ultimi, a differenza dei loro compagni di viaggio americani, hanno un approccio tiepido alla problematica, lasciandoci spesso, come Associazione Consumatori, a combattere da soli.

Il mio auspicio è, quindi, quello che l’anno prossimo, per lo stesso appuntamento del 15 marzo, il bilancio possa essere cambiato e, quindi, il consumatore abbia assunto i contorni del consumatore “militante” che possa, non solo far valere in giudizio i propri diritti, ma prima di tutto si informi per poi rivendicare a gran voce i propri diritti da solo o, preferibilmente, in gruppo.

Le rivoluzioni culturali e, quindi, anche giuridiche, nascono sempre da una presa di coscienza di carattere collettivo.

Ed è alla formazione di questa coscienza collettiva,  alla quale aneliamo ed alla quale auspichiamo di arrivare, quanto prima, che, come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” stiamo lavorando incessantemente.

Fonte: https://gazzettadellemilia.it/economia/item/52810-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-15-marzo,-giornata-mondiale-dei-diritti-dei-consumatori

“Caro carburante” (rassegna stampa) – la posizione dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”

Questa settimana è stata contrassegnata negativamente per i consumatori italiani dal fenomeno del “caro carburante”.

Il prezzo del diesel e della benzina hanno registrato una impennata improvvisa registrando uno tra i picchi massimi della storia italiana, per questo motivo, la nostra Associazione ha chiesto, a viva voce, che il Governo provvedesse ad abbassare le accise e, di conseguenza, l’IVA in modo tale da permettere una diminuzione dei costi a carico del consumatore.

Già in passato, il Governo Draghi adottò tale misura permettendo, così, una diminuzione del prezzo del carburante del 30% da un giorno all’altro.

L’attuale Governo, però, a tutt’oggi, non ha adottato tali misure.

https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52811-associazione-nazionale%E2%80%9Cdalla-parte-del-consumatore%E2%80%9D-contro-il-%E2%80%9Ccaro-carburante%E2%80%9D

https://inpuglia24.it/13/03/2026/altro/caro-carburante-allarme-associazione-consumatori

https://www.newspam.it/lassociazione-nazionale-dalla-parte-del-consumatore-contro-il-caro-carburante

https://www.brindisilibera.it/2026/03/associazione-nazionale-dalla-parte-del-consumatore-contro-il-caro-carburante

https://www.virgilio.it/italia/brindisi/notizielocali/l_associazione_nazionale_dalla_parte_del_consumatore_contro_il_caro_carburante_-76566029.html

https://www.newspam.it/lassociazione-nazionale-dalla-parte-del-consumatore-contro-il-caro-carburante

https://www.pugliatvcanale116.com/116/index.php/notizie/33716-associazione-dalla-parte-del-consumatore-su-caro-carburanti

https://www.ilgazzettinobr.it/attualita/item/43819-l-associazione-nazionale-dalla-parte-del-consumatore-contro-il-caro-carburante

LA FINESTRA SUL DIRITTO\ La cessazione della locazione e gli obblighi di restituzione dell’immobile

di Giovanni Di Rella*

Sebbene la Corte di Cassazione sia più volte intervenuta per dirimere varie questioni, il momento della riconsegna dell’immobile locato da parte del conduttore rimane spesso fonte di discussioni e problematiche.

Diciamo subito che il codice prevede, tra gli obblighi principali del conduttore, quello di “prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Inoltre, è imposto al conduttore di “restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”.

Il punto focale, naturalmente, è l’espressione “consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”, in correlazione con quanto stabilito subito dopo: “Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà”.

Orbene, dall’esame del complessivo sistema normativo, emerge – come per l’appunto precisato dalla Suprema Corte – che l’inquilino, nell’utilizzare la casa a lui locata, deve sì osservare la diligenza del buon padre di famiglia, ma non può essere obbligato a particolari interventi volti ad eliminare il deterioramento del bene che rientra in un concetto di normalità.

In altre parole, il conduttore non risponde degli ammaloramenti che sono una conseguenza inevitabile dell’utilizzo normale della casa.

In quest’ottica, vi sono state molte sentenze che hanno precisato – ad esempio – che “rientra nel normale degrado d’uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo immobili e i quadri lascino impronte sulle pareti”.

Di conseguenza, non solo è stato ritenuto che il conduttore non sia tenuto a provvedere alla ritinteggiatura delle pareti al momento della riconsegna dell’immobile, ma è stato anche statuita la nullità di una eventuale clausola inserita nel contratto di locazione che sancisca l’obbligo per il conduttore di ritinteggiatura delle pareti dell’immobile quando provvede alla sua restituzione.

Parimenti, vi sono state anche pronunce che hanno esonerato il conduttore dall’obbligo di coprire i buchi lasciati nel muro per installazione di chiodi e tasselli fischer, laddove però trattasi di un numero limitato, di fori di piccole dimensioni, necessari per appendere quadri o oggetti leggeri (poiché generalmente considerati normale usura o deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto)… e sempre che non abbiano provocato crepe o comunque danni.

Il principio espresso nelle suddette sentenze è che porre a carico del conduttore un siffatto obbligo di ripristino finirebbe per attribuire un vantaggio illegittimo al proprietario (che, invece, come unico legittimo corrispettivo della locazione ha diritto solo alla percezione del canone).

Situazione diversa, invece, il caso di danni provocati dal conduttore o di deterioramento di elementi dell’abitazione eccedente l’uso ordinario e diligente. Come ben noto, in questi casi il locatore può trattenere il deposito cauzionale illo tempore ricevuto sino alla concorrenza con l’importo dei danni subiti (salvo richiedere l’eventuale maggior danno).

Si badi, infine, che alla riconsegna dell’immobile vige una presunzione di colpa a carico del conduttore per i danni riscontrati (così il codice: “In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”). Si presume, cioè, che i danni siano stati causati dal conduttore durante la locazione. Trattasi di cd. presunzione relativa, nel senso che: Il proprietario deve solo provare il deterioramento non ordinario, mentre (per evitare il risarcimento) è l’inquilino che deve dimostrare che i danni non sono a lui imputabili o che l’immobile era già danneggiato alla consegna iniziale.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

Fonte: https://italiafreepress.it/attualita/la-finestra-sul-diritto-la-cessazione-della-locazione-e-gli-obblighi-di-restituzione-dellimmobile/

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono “selvaggio” dei rifiuti 

Di Emilio Graziuso, 7 marzo 2026 – Sempre più spesso capita di imbattersi in manifesti delle amministrazioni comunali con i quali è evidenziato che l’abbandono dei rifiuti è un reato, i danni che esso provoca all’ambiente, alla salute ed al decoro urbano.

Anche a me, di recente, è capitato di vedere tali manifesti.

Il primo pensiero è stato, indubbiamente, quello che se un Comune arriva a lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema con manifesti di notevoli dimensioni e, con conseguente, esborso economico, vuol dire che la problematica è particolarmente viva ed è considerata una vera e propria emergenza da parte dell’ente.

Dopo, però, aver svolto tale riflessione, si è affacciata alla mia mente una domanda: se un Comune prende atto di tale fenomeno – che, in alcuni casi, diviene emergenza – però, non interviene o non interviene rapidamente, in zone, urbane e non, della città, dove è nota la presenza di rifiuti abbandonati da persone non dotate di senso civico e rispetto del bene comune, incorre in qualche forma di responsabilità?

Ho, quindi, effettuato una ricerca ed ho riscontrato che, proprio qualche mese fa, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento stabilendo che in caso di rifiuti abbandonati che non vengono rimossi con estrema sollecitudine i sindaci possono essere convenuti in giudizio e rispondere, quanto meno per colpa, dei reati ambientali riscontrati.

Secondo la Suprema Corte, infatti, sez. III, sentenza n.24718/2025 «la gestione dei rifiuti costituisce per i Comuni una assoluta priorità, in quanto incide su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicché non ha rilievo giuridico la insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre».

Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, in virtù dell’art. 40 del codice penale, non impedire un evento (che si ha l’obbligo giuridico e specifico di impedire) equivale a cagionarlo.

Il sindaco, quindi, così come i dirigenti e funzionari di settore, potrebbero essere chiamati in un processo ed essere condannati per aver consentito, attraverso la non rimozione dei rifiuti abbandonati e la mancata adozione di misure volte a non far verificare tale fenomeno, contribuito in modo determinante all’illecito ambientale.

Il Comune, infatti, quale ente responsabile sul territorio, ha l’obbligo inderogabile di rimuovere dalle  aree comunali, quali, ad esempio, strade e spiagge, i rifiuti abbandonati illegalmente, rischiando, altrimenti, i propri rappresentanti di dover rispondere per illecito ambientale.

Abbandono dei rifiuti da parte di cittadini, che non si possono considerare tali, non avendo a cuore la salute, l’ambiente ed i beni comuni, e mancata rimozione da parte del Comune, sono, quindi, due facce della stessa medaglia, una medaglia non certo edificante per entrambi e per la quale potrebbero essere chiamati a rispondere giudizialmente.

Ma oggi, come “Agorà” vogliamo rivolgere un appello ai cittadini virtuosi: segnalate e vigilate!

Segnalare, attraverso pec  al Comune ed all’Ufficio Ambiente, alla Polizia Municipale ed all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)  la presenza di rifiuti abbandonati è un contributo importante di cittadinanza attiva, così, come vigilare se l’ente provveda o meno alla rimozione dei detti rifiuti è un atto concreto di educazione civica.

Cosa succede se il Comune non rimuove i rifiuti?

Si potrebbe configurare una omissione di atti d’ufficio e una mancata gestione del servizio di igiene urbana con possibile accertamento della responsabilità del sindaco e diritto dei cittadini ad agire giudizialmente, nei confronti del Comune, per risarcimento del danno.

Fonte: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52725-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-campagna-di-sensibilizzazione-contro-l%E2%80%99abbandono-%E2%80%9Cselvaggio%E2%80%9D-dei-rifiuti

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: il “decreto energia” 2026 e la delusione dei consumatori italiani 

Di Emilio Graziuso 21 febbraio 2026 – I consumatori italiani stanno attraversando un periodo di profonda crisi economica.

Il potere di acquisto degli stessi, infatti, registra un crollo verticale che sembra ormai irreversibile.

Se, negli anni scorsi, si era registrato un calo della disponibilità economica delle famiglie e dei singoli cittadini per l’acquisto di beni voluttuari, di recente la situazione è sensibilmente cambiata, peraltro, in modo estremamente preoccupante.

A registrare, settimanalmente, una costante crescita sono attualmente beni dei quali i consumatori non possono fare a meno.

Basti pensare al costo dei generi alimentari, quali, ad esempio, pane, pasta, frutta, verdura, che stanno diventando un vero e proprio lusso per i cittadini, i quali si aggirano increduli leggendo i  prezzi sugli gli scaffali dei supermercati e giungono alla cassa con carrelli della spesa di settimana in settimana sempre più vuoti.

Il reddito reale dei consumatori italiani è, quindi, eroso quotidianamente dall’aumento esagerato dei costi dei beni essenziali.

Inoltre, vi è anche un’altra voce di spesa che incide negativamente sul portafoglio delle famiglie italiane: i costi di luce e gas.

Anche essi, ormai, così come i generi alimentari, stanno divenendo un lusso che non tutti si possono permettere o, quanto meno, non se lo possono permettere come in passato dovendo spostare su tale voce di spesa risorse che, in precedenza, erano poste su altre componenti del bilancio familiare.

È, quindi, chiaro che i cittadini attendevano con grande speranza, stante gli annunci dell’esecutivo dei mesi scorsi, il c.d. decreto energia emanato dal governo nei giorni scorsi.

Speranze che, purtroppo, sono state disattese.

Con il decreto legge in esame sono state previste sostanzialmente due misure di aiuto:

1)un contributo straordinario di € 115,00 all’anno SOLO per chi già beneficia del bonus sociale elettrico;

2)uno sconto di € 200,00 all’anno SOLO per chi ha una dichiarazione ISEE al di sotto di € 9.726,00 o di € 20.000,00 se si tratta di famiglie con almeno 4 figli.

Vi è poi una terza forma di aiuto, prevista dal c.d. decreto energia 2026, la quale, però, è facoltativa ed a discrezione dei venditori di energia, ai quali, qualora applicata l’ARERA rilascerà un’attestazione ufficiale utilizzabile anche ai fini della pubblicità commerciale.

Rispetto agli aiuti concessi nell’anno 2025 si registra un notevole passo indietro.

Lo scorso anno, infatti,  per gli utenti con ISEE sino ad € 25.000,00, era previsto un contributo straordinario annuo di € 200,00.

Quest’anno, invece, con la diminuzione del tetto ISEE sceso da € 25.000,00 ad € 9.726,00, la platea dei possibili beneficiari degli aiuti si è sensibilmente ridotta.

E per i consumatori non “vulnerabili” che tipo di aiuto è previsto nel tanto atteso decreto energia?

Purtroppo nessuno.

Chi non rientra nei parametri di “vulnerabilità” sopra citati non ha diritto ad alcun beneficio per il consumo di energia elettrica.

Ancora una volta, chi ci governa ha perso l’occasione per venire incontro alle esigenze reali dei cittadini.

Dietro frasi che spesso sentiamo, quali, ad esempio, “crollo del potere di acquisto delle famiglie”, “i cittadini non riescono ad arrivare alla fine del mese”, “il carrello della spesa è sempre più vuoto”, ci sono drammi di intere famiglie o di singoli cittadini che lentamente ma inesorabilmente stanno scivolando nel sovraindebitamento e, purtroppo, spesso nella povertà.

FONTE: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/52596-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-il-%E2%80%9Cdecreto-energia%E2%80%9D-2026-e-la-delusione-dei-consumatori-italiani

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LA FINESTRA SUL DIRITTO\ Danni da movida notturna: i diritti dei residenti e responsabilità del Comune

di Giovanni Di Rella*

In passato, la nostra associazione si è occupata della problematica della movida notturna nei centri abitati e dei rimedi che i cittadini possono esperire per la lesione della propria tranquillità notturna a causa di rumori, musica e schiamazzi che si generano nei pressi della propria abitazione.

In particolare, è stata commentata dal Presidente ed amico avv. Emilio Graziuso anche la sentenza, emessa lo scorso dicembre, con cui il Tribunale di Milano ha condannato il Comune ad un risarcimento danni di notevole entità, pari ad euro 250.000,00. La somma è stata ripartita tra i residenti che hanno promosso l’azione legale nei confronti del Comune, avendo trascorso notti insonni a causa di immissioni di rumore eccedenti la normale tollerabilità.

Successivamente il Tribunale di Milano ha emesso altra analoga sentenza, a seguito di ricorso promosso dai cittadini residenti in un’altra zona della città.

Appare opportuno riproporre la tematica in questa nuova rubrica, in quanto particolarmente attuale, dal momento che recentemente anche nel nostro territorio (sia nella città di Monopoli che di Bari) sono state numerosissime le segnalazioni e le lamentele mosse al riguardo ai rispettivi Comuni. In particolare, alcuni residenti del quartiere Umbertino sono anche in procinto di agire giudizialmente nei confronti del Comune di Bari.

Orbene, già nel 2023 la Corte di Cassazione aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un Comune campano per le immissioni di rumore intollerabili prodotte dalla movida.

Inoltre, nel corso dei due giudizi svoltisi a Milano è emerso che dalla movida, del tutto incontrollata, derivava non solo rumore e, di conseguenza, disturbo continuo del riposo e della quiete dei residenti ma anche, veri e propri atti di vandalismo, quali, ad esempio, il danneggiamento di auto e di stabili.

Ma perché, il Tribunale di Milano ha condannato il Comune e non le singole attività?

I residenti che hanno promosso il processo hanno dimostrato che molti cittadini avevano inoltrato al Comune numerose segnalazioni in merito a quanto accadeva nelle ore notturne a causa della movida, ma l’ente non ha mai adottato nessuna misura volta a fronteggiare ed eliminare la problematica.

Il Comune, quindi, al pari di qualsiasi soggetto privato proprietario di un fondo, è stato condannato per i danni provocati ai proprietari di immobili posti in zona movida a causa delle immissioni che superino la normale tollerabilità (soglia massima normale tollerabilità 55 decibel).

Il bene leso ed i danni patiti consistono soprattutto nel pregiudizio alla salute (diritto garantito dall’art. 32 della Costituzione), la quale può essere ben compromessa dal mancato ed adeguato riposo notturno. Come infatti dichiarato in più occasioni dall’Osservatorio Nazionale della Sanità, il rumore notturno di intensità superiore al limite ella tollerabilità può sfociare in una patologia, caratterizzata, ad esempio, da stanchezza cronica che compromette anche i rapporti sociali di chi la subisce.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, Il Tribunale lo ha determinato in via equitativa, fissando la somma di euro 50,00 a notte, a partire dal 2016 (anno nel quale sono iniziate le segnalazioni al Comune da parte dei cittadini). Detta somma è stata, quindi, moltiplicata per cinque sere a settimana, per poi applicare la rivalutazione monetaria e gli interessi (danno complessivo per ciascun residente che ha agito in giudizio determinato nella somma di € 4.700,00).

Tra i profili di danno presi in considerazione dal Tribunale di Milano per la quantificazione dello stesso è stato considerato anche il deprezzamento del valore delle unità immobiliari, dettato dalla invivibilità di notte della zona che non garantisce qualità della vita e la giusta quiete che dovrebbe caratterizzare le aree residenziali.

Le pronunzie del Tribunale Milanese contengono anche un ordine perentorio di far cessare immediatamente le immissioni moleste. Qualora il Comune non dovesse adeguarsi all’ordine stabilito dal Tribunale, esso sarà soggetto a sanzioni di carattere pecuniari per ritardo nell’esecuzione di un provvedimento giudiziario.

Due sentenze, dunque, che aprono un varco importante su una questione di particolare interesse per i cittadini.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

FONTE: https://italiafreepress.it/attualita/la-finestra-sul-diritto-danni-da-movida-notturna-i-diritti-dei-residenti-e-responsabilita-del-comune/

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