La finestra sul diritto\ Addebiti e consumi anomali in bolletta: cosa fare? Quali i rimedi?
di Giovanni Di Rella*
Una delle maggiori segnalazioni che riceviamo in questo periodo riguarda il caso degli anomali consumi di energia elettrica e/o gas registrati nelle bollette e dei conseguenti spropositati addebiti.
Cosa fare in questi casi? Sono dovute le somme pretese dai Gestori e quando si possono contestare?
La giurisprudenza afferma in modo univoco che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, detta rilevazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Si presume, cioè, che – in assenza di contestazioni da parte del cliente – i consumi in questione siano corretti. Ciò, ad esempio, legittimerebbe il Gestore, in caso di mancato pagamento da parte dell’utente, a chiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Presunzione semplice, però, vuol anche dire che l’utente può contestare i dati registrati nella bolletta, evidenziando, anche in termini presuntivi, che i consumi concretamente effettuati nel periodo in contestazione sono in realtà minori, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette.
In questo caso sorgono precisi oneri probatori a carico di entrambi i soggetti: innanzitutto, il Gestore somministrante ha l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante; solo una volta che sia stata offerta questa prova, il cliente ha l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e – quindi – di aver preservato e vigilato sull’impianto con l’ordinaria diligenza, per evitare intrusioni di terzi che potessero alterare il normale funzionamento del misuratore (questo, in caso di manomissioni o di indebito allaccio da parte di altri soggetti).
In difetto di tali prove, opera quindi la presunzione di corretto funzionamento del contatore e, conseguentemente, gli importi indicati nelle fatture emesse dal fornitore saranno dovute.
E’ evidente che per il consumatore non è certo agevole offrire le suindicate prove, anche perché la semplice circostanza che il contatore sia esterno all’abitazione non lo esonera dagli obblighi di controllo suindicati, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione. Diverso è il caso in cui detto contatore sia difficilmente accessibile ovvero posto in un luogo ove è quasi impossibile esercitare una custodia pur utilizzando l’ordinaria diligenza (anche questa, però, non è una prova così semplice).
Cionondimeno, l’utente è pur sempre assistito da alcune importanti tutele.
In particolare, dobbiamo sapere che, in caso di malfunzionamento del contatore, l’Autorità Garante del settore (ARERA) prescrive che il cliente deve essere invitato a presenziare sia alle operazioni di rimozione che a quelle di verifica (e ciò non sempre accade). Il Gestore deve inoltre garantire l’integrità del contatore dal momento della rimozione sino all’inizio delle operazioni di verifica del funzionamento (ad es. rilievi fotografici e asporto in busta chiusa sigillata). La mancanza del predetto invito o del predetto accorgimento inficia la regolarità del procedimento di verifica e rende quindi il Gestore inadempiente rispetto al proprio suindicato onere probatorio.
Inoltre, ove emerga un malfunzionamento o una qualsiasi anomalia tale da richiedere la rideterminazione dei consumi “a conguaglio” nel periodo del malfunzionamento, il Gestore è tenuto a dimostrare la legittimità e la correttezza di tale ricostruzione. Essa deve essere oggettiva e va determinata esaminando la media dei consumi pregressi fruiti in un periodo omogeneo a quello dell’anomalia.
Recentemente, poi (febbraio 2026), il Tribunale di Messina, nel revocare un d.i. chiesto da una Società di vendita, ha precisato che il Venditore/Gestore è il soggetto contrattualmente responsabile verso il cliente per la correttezza della fatturazione, per poi affermare qualcosa in più: il Venditore/Gestore è tenuto a verificare la congruità delle misure ricevute e ad attivarsi in caso di dati anomali o mancanti, anche mediante reclami verso il Distributore. Di conseguenza, è stato sottolineato come non debba intercorrere eccessivo arco temporale tra i consumi in contestazione e l’avvenuto conguaglio (con relative pretese economiche), poiché tale ritardo impedisce una tempestiva verifica dei consumi addebitati.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com; w.a: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V – Facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore “
“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: consumatori italiani in balia del “caro vita” e del “caro carburante”
Di Emilio Graziuso 21 marzo 2026 – Nella nostra “Agorà” abbiamo più volte affrontato il tema del “caro vita”.
Assistiamo, infatti, ad una congiuntura economica negativa, senza precedenti, caratterizzata da un’inflazione persistente, da una erosione costante del potere di acquisto delle famiglie e da un aumento generalizzato dei beni di prima necessità (in particolare dei prodotti alimentari) e dei servizi essenziali.
Tale contesto economico è stato, di recente, notevolmente aggravato dall’impennata dei prezzi del carburante che ha assestato un ulteriore duro e duplice “colpo” alle già provate tasche dei consumatori italiani.
Questi ultimi, infatti, dall’aumento della benzina e del diesel subiscono una doppia “stangata”: la prima quando si recano al distributore per effettuare il rifornimento e la seconda quando si recano alla cassa di un qualsiasi rivenditore di generi alimentari.
La distribuzione della quasi totalità dei prodotti, ai fini della distribuzione, nel nostro Paese, avviene attraverso trasporto su gomma.
L’aumento del costo del carburante si traduce, pertanto, in un inevitabile rincaro dei costi di trasporto, sistematicamente scaricato sui consumatori finali attraverso l’aumento dei prezzi di listino di beni di prima necessità, a partire, come si è detto, dai generi alimentari.
Questo fenomeno alimenta la spirale inflazionistica, erodendo ulteriormente il potere d’acquisto dei cittadini e mettendo a rischio la tenuta sociale del Paese.
Inoltre, l’aumento del costo del carburante, unito al costo sempre maggiore dei beni di prima necessità, determina, di fatto, una compressione del diritto dei consumatori a godere di un tenore di vita dignitoso e compatibile con le proprie risorse, nonché un aggravio del carico economico che rischia di compromettere l’equilibrio dei bilanci familiari, con potenziali ricadute anche sulla capacità di far fronte ad altre obbligazioni essenziali (mutui, affitti, spese sanitarie).
Di fronte a tale scenario, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V e www.consumatori.com) ha, nei giorni scorsi, chiesto con una nota ufficiale indirizzata alla Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’Economia e della Finanza un intervento governativo, non più procrastinabile, volto a mitigare l’impatto della componente fiscale sul prezzo finale dei carburanti.
La leva fiscale, ed in particolare quella sulle accise, rappresenta lo strumento più efficace e immediato a disposizione dell’Esecutivo per fornire un sollievo concreto e tangibile a famiglie e imprese, così come era avvenuto nel 2022 con il Governo all’epoca presieduto dal Prof. Mario Draghi.
Nella tarda serata del 18 marzo, si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha adottato un taglio temporaneo alle accise della durata di soli 20 giorni.
Tale misura è già qualcosa ma non è di un intervento così circoscritto nel tempo (soli 20 giorni) che hanno bisogno i consumatori italiani.
Essi, infatti, necessitano di stabilità a livello economico o, quanto meno, di punti fermi ed il taglio delle accise di soli 20 giorni non è idoneo a fornire tale garanzia.
Tra qualche settimana, infatti, i consumatori saranno nuovamente esposti al rischio di nuovi rincari del carburante, stante lo scenario internazionale drammatico che, purtroppo, sembra destinato a durare.
In ogni caso, al di là di quelli che saranno gli sviluppi futuri (nella speranza che la durata del provvedimento venga prorogata), vediamo cosa è successo all’indomani del taglio delle accise.
Le notizie sull’ammontare del “taglio” sembrano essere contrastanti da alcune fonti è indicata la misura di 25 centesimi in altre di 20 centesimi.
Le conseguenze sono sensibilmente diverse, anche se, in entrambi i casi, poco soddisfacenti per quanto riguarda il diesel.
Nell’articolo “Sconto di 25 centesimi al litro per venti giorni: i prezzi dopo il decreto Meloni del 19ù8 marzo, i numeri reali e cosa non torna” di Pietro Vizzini pubblicato nel sito www.moto.it si legge, infatti, “Per la benzina, il bilancio è sostanzialmente positivo. Il 27 febbraio, prima che le tensioni in Medio Oriente accelerassero la corsa dei prezzi, un litro in modalità self service costava in media 1,67 euro. L’escalation ha portato la quotazione fino a 1,87 euro al litro il 18 marzo — giorno del decreto. Il giorno successivo, con lo sconto in vigore, il prezzo è sceso a 1,62 euro: non solo al di sotto del picco, ma addirittura sotto i livelli di fine febbraio. In questo senso, per chi fa benzina, l’intervento ha funzionato.
Il diesel racconta una storia diversa. Prima del conflitto costava 1,72 euro al litro; al culmine della crisi è arrivato a 2,10 euro, un aumento ben più marcato rispetto alla verde. Dopo il taglio delle accise, il prezzo è sceso a 1,85 euro — lontano dal picco, sì, ma ancora al di sopra dei valori pre-guerra”.
La riduzione dell’accise prevista per il diesel appare maggiormente inadeguata qualora dovesse trovare riscontro quanto sostenuto dall’Unione Nazionale Consumatori nel comunicato stampa del 19 marzo “CARBURANTI: taglio accise di 20 cent, non 25” (https://www.consumatori.it/comunicati-stampa/carburanti-3/) nel quale si legge che “Con il taglio delle accise di 20 cent, considerando i prezzi medi autostradali resi noti oggi dal Mimit, il gasolio in modalità self service in autostrada, nell’ipotesi di prezzi industriali costanti, scenderà domani da 2,190 di oggi a 1,946 euro, un importo ancora troppo elevato, a un passo dai 2 euro, con un risparmio per un pieno di 50 litri pari a 12,20 euro, la benzina in autostrada diminuirà da 1,967 a 1,723, mentre con 15 cent sarebbe stata pari a 1,784, un valore comunque accettabile. Elaborando i dati medi Mimit regionali della rete stradale, il gasolio calerà da 2.125 a 1,881, la benzina da 1,888 a 1,644, un valore fin troppo basso”.
Accanto alla criticità del limite di 20 giorni di durata della misura varata dal Governo, la stessa appare poco soddisfacente anche per quanto concerne la quota di “taglio” del prezzo, con particolare riferimento al costo del diesel.
Indubbiamente vi sono delle esigenze di finanza pubblica ma in un momento di crisi economica così acuta, la priorità dovrebbe essere accordata alla salvaguardia del reddito delle famiglie e alla competitività del nostro sistema produttivo.
Abbassare il più possibile le accise per un periodo prolungato di tempo non rappresenterebbe un mero costo per l’erario, bensì un investimento per sostenere i consumi, calmierare l’inflazione e prevenire l’acuirsi di tensioni sociali.

LA FINESTRA SUL DIRITTO\ Conto corrente del defunto: al singolo coerede la liquidazione della quota anche senza il consenso degli altri
di Giovanni Di Rella*
E’ una questione che spesso ci viene sottoposta e si verifica concretamente: cosa succede al conto corrente o al conto titoli della persona defunta? Quale la prassi e, soprattutto, quali i diritti del singolo coerede?

Come molti di noi sanno, in questi casi la banca blocca il conto corrente – o quantomeno la quota del defunto, se trattasi di conto cointestato – per tutelare (se stessa) l’asse ereditario e tutti coeredi; vengono così congelate le operazioni e viene bloccata la liquidazione delle somme fino alla presentazione della richiesta documentazione (certificato di morte ed atto di notorietà degli eredi e, solo se il defunto era proprietario di un bene immobile, dichiarazione di successione). Ove vi sia un cointestatario superstite, questi può operare solo sulla propria quota (il 50%), mentre la parte del defunto passa agli eredi.
Questa è la prassi seguita dalle banche. E senza il consenso e la firma di tutti i coeredi, non viene liquidato alcunchè. Ma è legittima questa prassi, che pure ha una sua logica, o è un’imposizione che mira ad evitare problemi per la banca?
La Corte di Cassazione ha confermato un importante principio in materia di successione: ciascun coerede può chiedere ed agire nei confronti della banca per la riscossione dell’intero credito (intero saldo del conto corrente o integrale liquidazione dei titoli intestati al defunto) o della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza necessità di coinvolgere gli altri coeredi (“integrazione del contraddittorio”) o di richiederne il consenso.
La spiegazione posta alla base della posizione assunta sul punto dalla Corte è che i crediti del defunto – a differenza dei debiti ereditari, per i quali vi è invece una norma specifica – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicchè si realizza la cosiddetta solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione.
Ciò comporta che la banca non può quindi rifiutare al coerede che ne faccia richiesta – e che è il proprio creditore – il rimborso integrale o pro quota delle somme presenti sui rapporti intestati al defunto, anche in mancanza del consenso degli altri coeredi o in caso di dissenso tra gli stessi sulla divisione.
Le contrapposizioni interne tra eredi restano interne e, in caso di errata distribuzione delle somme presenti sul conto corrente, verranno risolte tra i coeredi in un momento successivo, all’atto dello scioglimento della comunione e della liquidazione dei rapporti di credito/debito tra le parti.
Per quanto riguarda la banca, il pagamento da essa effettuato a un solo coerede ha effetto liberatorio: l‘istituto si libera del debito verso tutti gli altri eredi, i quali potranno rivalersi solo nei confronti di chi ha riscosso la somma.
La questione esaminata può ovviamente apparire di poco conto allorquando vi sia collaborazione ed una situazione pacifica tra i coeredi, ma assume particolare importanza nel caso contrario. Si pensi al caso in cui vi siano contrasti circa il modo e la percentuale di divisione delle somme presenti sul conto corrente/libretto postale/titoli, che rimangono così congelate per un lungo ed indefinito periodo sino al raggiungimento di un eventuale e lontano accordo. Ovvero all’ipotesi in cui i contrasti non riguardano la divisione del conto corrente/libretto/titoli in questione, bensì la vendita di un immobile o la divisione di un altro bene, e che – pur tuttavia – finiscono per paralizzare (per ripicca, strategia o altro) la liquidazione delle somme presenti sul rapporto bancario/postale in questione.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
“SOLO 20 GIORNI DI TAGLIO ALLE ACCISE SUL CARBURANTE NON BASTANO” – l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” chiede al Governo un intervento strutturale e duraturo contro il “caro carburante”
ALLA REGIONE ABRUZZO LA MAGLIA NERA DEL “CARO CARBURANTE”
La denunzia di Massimo Bomba, Vice Presidente Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
https://www.chietitoday.it/economia/caro-carburante-benzina-prezzi-fuori-controllo-abruzzo.html
https://www.zonalocale.it/2026/03/16/caro-carburante-prezzi-aumento-italia
RASSEGNA STAMPA “CARO CARBURANTE” della Delegazione di Bari, presieduta dall’avv. Giovanni Di Rella
La Delegazione di Bari “Dalla Parte del Consumatore”, presieduta dall’avv. Giovanni Di Rella, è in prima linea nella battaglia al fianco dei cittadini contro il “caro carburante”.
https://www.noinotizie.it/tag/governo
https://www.newsimedia.net/notizie/5e76z5sk3gz4gwz6ltplpdajszlyem
“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: 15 marzo, giornata mondiale dei diritti dei consumatori
Di Emilio Graziuso, 14 marzo 2026 – Il 15 marzo si celebra la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, in quanto lo stesso giorno del 1962 il presidente degli Stati Uniti d’America, John F. Kennedy, tenne al congresso uno storico discorso nel quale elencò per la prima volta i diritti fondamentali dei consumatori.
Più in particolare, il presidente statunitense sancì il diritto:
1)alla salute (protezione dei consumatori contro i prodotti difettosi);
2)all’informazione (diritto dei consumatori ad avere dati completi e dettagliati per effettuare scelte consapevoli);
3)di scelta (possibilità di acquistare una varietà di prodotti a prezzi competitivi);
4)ad essere ascoltati (diritto volto a garantire una rappresentanza dei consumatori nelle decisioni politiche).
Sono trascorsi 64 anni da quel discorso e la strada che hanno fatto i diritti dei consumatori è stata veramente tanta.
In Italia, ad esempio, siamo passati da un vero e proprio deserto normativo ad avere un codice del consumo, che contiene tutta la normativa creatasi negli anni, soprattutto, su impulso del dritto comunitario.
Ed anche la giurisprudenza si è arricchita di tantissime sentenza in materia di diritto dei consumatori.
Ma tutto questo non basta.
Occorre, così come è avvenuto ed avviene in America, che i cittadini prendano consapevolezza non solo dell’esistenza dei propri diritti ma anche e, forse, soprattutto, del proprio ruolo sociale.
Sono i consumatori stessi che devono dare gambe ai propri diritti e farli evolvere e potenziare.
Ma procediamo prendendo in esame lo stato di attuazione in Italia dei 4 diritti fondamentali elencati dal presidente Kennedy.
-Per quanto riguarda il diritto alla salute, se la normativa, peraltro di origine comunitaria, relativa alla tutela del consumatore da prodotto difettoso, è soddisfacente, non si può dire altrettanto per la più ampia categoria della tutela del diritto alla salute.
Basti pensare alle liste d’attesa (spesso infinite), alla situazione nei pronto soccorso, alla necessità per i consumatori di rivolgersi sempre più spesso, almeno per chi se lo può economicamente permettere, a strutture private.
E questa è una grave lesione del diritto, peraltro costituzionalmente garantito, della tutela della salute.
-Il diritto alla informazione.
Anche esaminando la situazione in Italia relativo questo diritto fondamentale, la situazione non è rincuorante, anzi.
La violazione degli obblighi di informazione che molto spesso le controparti del consumatore pongono in essere è, infatti, un fenomeno ricorrente ed in continua crescita che, sbarca sempre con maggiore frequenza, nelle aule di Tribunale.
E questa è una sconfitta per il consumatore, in quanto è spesso costretto a promuovere dei processi per far accertare la violazione degli obblighi di informazione da parte del professionista/impresa ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.
Ed anche in merito a questo aspetto non possiamo ritenerci soddisfatti;
-Il diritto di scelta tra una varietà di prodotti a prezzi competitivi, pur dipendendo dai singoli settori, spesso avviene.
-Il diritto ad essere ascoltati dalle istituzioni è, purtroppo, del tutto ignorato.
Ai consumatori, infatti, anche in forma associata, non è attribuito dall’ordinamento alcun potere di intervenire nelle scelte politiche che riguardano tale categoria sociale.
Se il bilancio relativo all’applicabilità concreta dei diritti fondamentali dei consumatori, enunciati dal presidente Kennedy, non è, in Italia, entusiasmante, altrettanto può dirsi per quanto concerne la nascita ed il consolidamento di una coscienza di classe da parte dei consumatori italiani.
E lo stiamo riscontrando tutti i giorni.
Basti pensare al recente fenomeno (di carattere negativo) del “caro carburante”.
Come consumatori, in Italia, ci limitiamo a lamentarci e magari a decidere di utilizzare di meno l’autovettura.
Ma questo non basta.
Occorre, così come avviene in America, che i consumatori facciano sentire la propria voce in modo forte, chiaro ed organizzato.
Solo in questo modo il dissenso si trasforma in pensiero critico e, quindi, in massa critica.
Da qui, dall’essere divenuti massa critica, i consumatori italiani dovrebbero cominciare, dopo aver prima imparato dai consumatori di oltraoceano, a fare lobbing (nell’accezione buona del termine) e farsi sentire nelle istituzioni, a tutti i livelli nei Comuni, nelle Regioni sino ad arrivare allo Stato.
Ma anche su questo versante la strada da compiere non è solo molto lunga ma è anche in forte salita.
I cittadini sono disamorati, raramente si appassionano alle battaglie sociali e, soprattutto, non si indignano più. È come se si fossero assuefatti a tutto ed avessero deciso di subire passivamente ed in modo rassegnato, le decisioni prese dagli altri.
Tornando all’esempio del caro carburante.
Qualche giorno fa, come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, abbiamo lanciato l’allarme per l’impennata violenta del costo del diesel e della benzina ed abbiamo chiesto al governo di abbassare le accise sul carburante, la quale andando ad incidere anche sull’iva permetterebbe un notevole risparmio per i consumatori.
Ma questi ultimi, a differenza dei loro compagni di viaggio americani, hanno un approccio tiepido alla problematica, lasciandoci spesso, come Associazione Consumatori, a combattere da soli.
Il mio auspicio è, quindi, quello che l’anno prossimo, per lo stesso appuntamento del 15 marzo, il bilancio possa essere cambiato e, quindi, il consumatore abbia assunto i contorni del consumatore “militante” che possa, non solo far valere in giudizio i propri diritti, ma prima di tutto si informi per poi rivendicare a gran voce i propri diritti da solo o, preferibilmente, in gruppo.
Le rivoluzioni culturali e, quindi, anche giuridiche, nascono sempre da una presa di coscienza di carattere collettivo.
Ed è alla formazione di questa coscienza collettiva, alla quale aneliamo ed alla quale auspichiamo di arrivare, quanto prima, che, come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” stiamo lavorando incessantemente.


