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Poste, la Cassazione gela i consumatori sui buoni fruttiferi Q/P

Quattro ordinanze hanno dato ragione a Poste Italiane: i consumatori non avrebbero dovuto fidarsi di quanto scritto sulle cedole ma leggere le tabelle allegate al decreto che nel 1986 ha modificato i rendimenti.

La strada era ormai spianata, resa agevole da pronunciamenti dell’Arbitro e sentenze di tribunali ordinari. Poi sono arrivate quattro ordinanze della Cassazione a sbarrarla. E ora, a eno di grosse sorprese, il discorso sembra davvero chiuso: hanno vinto le Poste.

Quei buoni “ibridi”. La vicenda è quella dei buoni fruttiferi postali trentennali della serie Q/P emessi tra il 1986 e il 1995. Un guazzabuglio, del tutto evitabile, creato dalle stesse Poste, che anziché stampare nuove cedole di serie Q con i nuovi tassi di interesse (nel frattempo abbassati da un decreto ministeriale del 1986), ha messo in circolazione quella vecchie della serie P, apponendo solo un timbro con i nuovi tassi. Il problema è che il timbro – a volte sbiadito, altre illeggibile o leggibile solo in parte – riportava solo il rendimento per i primi vent’anni. In assenza di altre indicazioni i consumatori potevano intendere che, dal ventunesimo al trentesimo, valesse quanto indicato sulla cedola, cioè i tassi della vecchia serie P, che prevedevano rendimenti più alti.

Ed ecco che, alla scadenza dei 30 anni, migliaia di risparmiatori hanno incassato meno di quanto si aspettavano. Perché secondo Poste Italiane, i rendimenti di quei buoni così pasticciati erano quelli stabiliti dal decreto del 1986, anche in assenza di indicazioni sulla cedola.

Le vittorie dei consumatori. Di qui, la pioggia di ricorsi per farsi rimborsare secondo i tassi pre-1986. L’Arbitro bancario finanziario (Abf), un organo stragiudiziale che tenta di risolvere le controversie tra risparmiatori e istituti bancari, ha dato ragione ai consumatori in centinaia di pronunciamenti. Il principio riconosciuto da Abf è semplice: trattandosi di un accordo tra privati, vale quanto scritto sul contratto (cioè il buono stesso). E se sul buono è scritto in modo chiaro qual è il rendimento dell’ultimo decennio, il risparmiatore deve potersi fidare: il principio del “legittimo affidamento”. Abf ha chiesto a Poste di provvedere al rimborso della quota mancante, ma la società non l’ha mai fatto. Stessa sorte, favorevole ai risparmiatori, hanno avuto alcuni procedimenti giudiziari ordinari.

La doccia fredda. Insomma, quella dei buoni Q/P sembrava potesse essere una storia a lieto fine per tanti piccoli risparmiatori. Ma la prima sezione della Corte di Cassazione ne ha rovesciato le sorti. Con quattro ordinanze-fotocopia (la 4384, 4748, 4751 e 4763) ha dato ragione a Poste Italiane. In sostanza la Cassazione ribalta il principio del “legittimo affidamento”: il risparmiatore non avrebbe dovuto fidarsi di quanto scritto sulla cedola, ma sapere che nel frattempo era cambiata la legge; anche perché nella tabella allegata al decreto i nuovi rendimenti erano indicati in modo chiaro.

“È una battuta d’arresto nella tutela del consumatore: con queste ordinanze si è creata una giurisprudenza massiccia, e intentare un’azione legale ora diventa molto rischioso” commenta Emilio Graziuso, avvocato e responsabile del coordinamento dell’associazione nazionale Dalla parte del consumatore. Secondo Graziuso i risparmiatori dovrebbero essere invece rimborsati “anche perché si tratta di un accordo tra privati, un vincolo sancito da un contratto: e questo contratto è proprio il buono stesso. Anche se la legge prevede diversamente, è sul contratto che ci si dovrebbe basare”.

“Sono sentenze aberranti, semplicemente scandalose” tuona Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc): “I giudici hanno smentito la stessa Cassazione, che nel 2007 a Sezioni unite aveva ribadito il principio del legittimo affidamento. Ma hanno anche rinnegato anni di pronunciamenti dell’Abf in favore dei consumatori”.

“Le Poste sono sempre state rappresentate come un salvadanaio pubblico, sicuro e affidabile. In che modo un timbro raffazzonato avrebbe dovuto cambiare questo rapporto di fiducia tra cittadini e un’istituzione come le Poste? I risparmiatori avrebbero dovuto essere informati in modo massivo sul cambio dei tassi di interesse, sul fatto che i timbri indicavano solo i rendimenti dei primi 20 anni, invece in ufficio postale non gli è stato detto nulla: hanno ricevuto queste cedole pasticciate, e tanto gli è dovuto bastare” continua Dona.

Nel frattempo l’orientamento dell’Arbitro non sempra essere cambiato: anche dopo le ultime ordinanze della Cassazione, Abf sta continuando a dare ragione ai risparmiatori. E l’Unione nazionale consumatori invoca l’intervento del ministero dell’Economia Daniele Franco.

Fonte: La Repubblica

Caccia al contante ed armi biotecniche da combinati disposti

Di Mario Vacca Parma, 23 aprile 2022 – Negli ultimi anni tutti gli schieramenti ed i governi intervenuti hanno messo in campo, proposto ed adottato strumenti per combattere l’evasione fiscale sino all’impegno profuso nel quadro della “Riforma dell’Amministrazione fiscale” del PNRR, ove prevede una serie di riforme volte a contrastare l’evasione fiscale, ed in particolare l’omessa fatturazione.

Tutti sappiamo che l’evasione fiscale è da sempre una piaga del paese al pari  dell’eccessiva pressione fiscale che non è compensata in servizi ai cittadini in grado di soddisfarne le attese oltre alla presenza di una serie di sprechi che farebbero inorridire qualsiasi imprenditore privato o alla presenza di balzelli, tra i quali imposte di bollo e di registro da pagare anche per presentare domande allo  stato.  Gli stessi stati europei, quali la Germania, guardano con stupore la diversificazione del sistema di impositivo Italiano talvolta per il pagamento di servizi che dovrebbero essere impliciti nel pagamento delle imposte principali.

Queste considerazioni obbligano a considerare un’associazione tra le  ultime normative introdotte a partire da quella diretta a limitare l’uso del contante, le nuove norme sull’antiriciclaggio, l’obbligo all’adozione dei pos per i professionisti, l’imminente adozione della fattura elettronica anche per i forfettari, tutte tesi a far emergere il nero e spingere i professionisti a segnalare eventuali operazioni sospette pur mantenendo  il segreto professionale con il cliente.

Nei precedenti articoli ho ampiamente illustrato i limiti imposti all’utilizzo del contante, ricordo oggi che prelevare dei contanti e più in generale effettuare dei movimenti sul proprio conto corrente fornisce all’Agenzia delle Entrate delle indicazioni potenziali di quello che potrebbe essere il reddito del soggetto e, di conseguenza, consente al Fisco di individuare eventuali discordanze tra il reddito dichiarato e quanto effettivamente percepito. Ecco perché il Fisco è tanto interessato ad effettuare verifiche costanti sui depositi bancari ed i movimenti effettuati sul conto corrente.

Un maggiore ricorso agli strumenti tracciabili, quali i pagamenti digitali, incentivati sempre più anche con tecniche di marketing tese talvolta a celare il reale messaggio,  consente di semplificare i controlli fiscali, ma  la tracciabilità, riguarda anche i soldi contanti, in particolare quando questi vengono prelevati o versati su un conto corrente, bancario o postale.

Questo perché, alla fine, l’utilizzo del contante non permetterebbe un efficiente utilizzo dello strumento per eccellenza sul quale l’amministrazione finanziaria ripone la speranza di mitigare l’evasione, il Redditometro,  lo strumento con cui si individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali possono scattare i controlli fiscali.

La premessa principale di utilizzo del Redditometro è l’art. 22 DL n. 78/2010 (modificando l’art. 38 del DPR n. 600/73) che consente le attività di controllo e la ricostruzione del reddito presunto di ciascun contribuente mettendo a confronto quanto dichiarato con quanto effettivamente speso. Questo consente all’Agenzia delle Entrate di determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa, affinché la presenza di uno  scostamento del 20% fra reddito dichiarato e spese sostenute possano generare controlli ulteriori.

Le voci di spesa controllate sono ricondotte in quattro categorie:

  • consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
  • investimenti (immobiliari e mobiliari);
  • risparmio;
  • Spese per trasferimenti.

Il dettaglio delle diverse voci di spesa è ampio, spaziando dai beni di largo consumo  a quelli per mutuo, affitto, utenze e collaboratori domestici, da farmaci e visite mediche ad auto e moto al trasporto pubblico, dalla telefonia ad istruzione e tempo libero da previdenza e assicurazioni ad estetica e cura della persona,  viaggi ed anche gli assegni periodici al coniuge. L’Agenzia delle Entrate può valutare anche elementi diversi di capacità contributiva diversi, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente. Tutte le spese vengono attribuite alla persone fisica a cui sono riferite in base ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria e  sono a carico del contribuente le spese effettuate dal coniuge e dai familiari a carico mentre non sono considerate a carico della persona fisica le spese sostenute per beni e servizi relativi all’attività di impresa effettivamente documentati.

Come poc’anzi evidenziato laddove le spese superino del 20% il reddito dichiarato potrebbe scattare l’accertamento ed in questo caso il contribuente è chiamato a difendersi eccependo che le spese siano state sostenute con:

  • redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
  • redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
  • redditi di soggetti diversi dal contribuente;

La digitalizzazione delle banche dati e la crescente operatività tra questi archivi informativi, il crescente utilizzo di acquisti on line, di app che forniscono i servizi più svariati con pagamenti elettronici tutto associato al ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale rende più efficaci i controlli e l’attività di accertamento fiscale  sempre più specifica e funzionale.

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La Bussola d’Impresa – Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale  ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.

Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.

Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.

Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

Contatto Personale: mvacca@capri.it

Profilo Professionale: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/itemlist/user/981-la-bussola-soluzioni-d-impresa.html

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Superbonus 110%: nel c.d. decreto bollette la possibilità di quarta cessione.

Di Emilio Graziuso (*) 23 aprile 2022 “Vorrei avere qualche delucidazione in merito alle cessioni crediti Superbonus 110%. Ho letto che si sono registrate problematiche e manifestazioni in piazza da parte di alcune categorie coinvolte”.

Nel cercare di offrire una risposta alla nostra lettrice, riteniamo opportuno prendere le mosse dal dato più recente, vale a dire l’emendamento dei giorni scorsi contenuto nel c.d. decreto bollette, il quale concede la possibilità di una quarta cessione.

Sino ad oggi, infatti, erano tre le cessioni previste, una libera e le altre due vincolate, vale a dire a favore delle banche e degli intermediari finanziari.

La quarta cessione, prevista nel decreto bollette (testo normativo volto a calmierare l’impatto del caro energia su famiglie ed imprese), è anche essa vincolata in quanto può essere effettuata solo dai destinatari della terza, ossia, come si è detto banche e finanziarie, che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni, ed esclusivamente in favore di propri correntisti.

Trattandosi, infatti, di soggetti certificati è molto più limitata la possibilità di coinvolgerli in truffe e raggiri, motivo per il quale era stata prevista la cessione dei crediti vincolata e non libera.

Proprio tale stretta aveva dato origine alle polemiche e manifestazione alle quali ha fatto riferimento la nostra lettrice.

Le imprese, infatti, che prima della previsione dei limiti di cessione, avevano firmato contratti ed avviato cantieri sulla base delle indicazioni normative all’epoca vigenti, si sono trovate in grosse difficoltà, dettate dall’essere titolari di crediti ma impossibilitati a cederli, con conseguente crisi di liquidità ed incapacità, in alcuni casi, di poter sostenere l’aumento dei costi delle materie prime e dei macchinari.

Proprio per contemperare le esigenze di legalità e quelle economiche è stata, quindi, prevista la possibilità della quarta cessione di cui al c.d. decreto bollette.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Salmonella nei prodotti Kinder. Come tutelare i consumatori?

A seguito del  primo caso di salmonellosi registrato in Italia ai danni di un bimbo di 12 anni che si è sentito male dopo aver mangiato un ovetto della Kinder, abbiamo intervistato l’avvocato Emilio Graziuso esperto di diritti dei consumatori, per capire come tutelarsi in materia di sicurezza alimentare

Negli scorsi giorni, un bambino di 12 anni, a Ravenna, è stato ricoverato in ospedale, per una intossicazione alimentare, con una diagnosi di salmonellosi, dopo aver mangiato un ovetto Kinder Sorpresa x6 pulcini, oggetto di istantaneo sequestro da parte dei NAS (Nucleo Antisofisticazione ) dei Carabinieri.

Il lotto sospetto, è al vaglio dei militari che stanno effettuando le analisi del caso per stabilire se vi sia una correlazione tra i sintomi lamentati dal bambino e la presenza del batterio nel cioccolato che ha ingerito.

Laddove venisse confermata la presenza della salmonella negli ovetti Kinder, si tratterebbe del primo caso registrato in Italia, dopo l’allarme degli scorsi giorni lanciato dalla stessa Ferrero, circa il ritiro di alcuni lotti pericolosi in giro per l’Europa che avevano già dato luogo ad altri spiacevoli episodi analoghi.

Quasi un centinaio i casi balzati agli onori della cronaca. Una sintomatologia chiara e comune nei soggetti affetti da salmonellosi, caratterizzata da febbre, addominalgia e diarrea. Un quadro clinico che può presentarsi più o meno severo. Le terapie prescritte in questi casi dai medici, infatti, si basano essenzialmente sulla somministrazione di antibiotici specifici in grado di debellare il pericoloso batterio. L’episodio verificatosi nel ravennate e riportato dal Corriere di Romagna, risalirebbe all’incirca a due settimane addietro e coinciderebbe con le stesse date nelle quali la Ferrero aveva provveduto a ritirare dal mercato alcuni lotti di prodotti Kinder.

Nella giornata dell’8 aprile, l’azienda piemontese, diramava la comunicazione della chiusura dello stabilimento belga di Arlon, impostale dall’Agenzia per la sicurezza della catena alimentare (Afsca) del Belgio, in quanto vi erano forti sospetti di una contaminazione da salmonella. Sebbene, per stessa ammissione della Ferrero, le notizie circa una possibile esplosione della infezione fossero state a conoscenza della stessa azienda italiana a partire da metà dicembre 2021, che si era limitata a ritirare alcuni prodotti rischiosi, sottovalutando il dilagare potenziale del batterio, omettendo quindi di informare le autorità di vigilanza competenti, in maniera tempestiva.

A tal proposito le associazioni dei consumatori sono insorte, indirizzando una serie di feroci critiche alla Ferrero, accusata di aver messo a repentaglio la salute di chi ha acquistato i suoi prodotti. Il Ministero della Salute italiano ha diffuso una elenco dei prodotti Kinder da non consumare tra i quali: Kinder Sorpresa T6 Pulcini, Kinder Sorpresa Maxi 100g Puffi e Miraculous.

Ma i consumatori come possono tutelare concretamente i loro diritti quando vengono interessati da vicende simili?

Lo abbiamo chiesto all’Avvocato pugliese Emilio Graziuso, esperto di tutela dei diritti dei consumatori, e fondatore dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, che da anni conduce indefessamente battaglie al fianco del cittadino per garantire la sua sicurezza in ambito commerciale, alimentare e non solo.

Avvocato Graziuso, che importanza riveste, per la tutela del consumatore, la sicurezza alimentare?

“La sicurezza alimentare è un diritto del consumatore che deve essere tutelato oggi più che mai.

Esso, infatti, è strettamente collegato alla salute ed al benessere dei cittadini.

Fortunatamente, vi è sempre maggiore attenzione in merito alla sicurezza alimentare, sia a livello normativo, nell’ambito del quale si registrano numerosi interventi  a livello europeo e nazionale, sia a livello di Istituzioni, soprattutto, dal punto di vista dei controlli.”.

La sicurezza alimentare è, quindi, uno dei temi particolarmente cari alle Associazioni dei consumatori?

“Sicuramente.

Se il tema della sicurezza alimentare è stato posto sotto i riflettori dell’opinione pubblica, in molti casi, lo si deve proprio all’attività di sensibilizzazione e denunzia svolta dalle Associazioni.

Possiamo dire, quindi, che il movimento consumerista ha dato un contributo essenziale.

Certamente ha contribuito, ma la strada da fare è ancora molta.

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ritiene che in materia di sicurezza alimentare non è possibile mai abbassare la guardia, come dimostrano le vicende che hanno dominato le cronache in queste ultime settimane.”.

Ma il consumatore che subisce un danno da un prodotto alimentare può chiedere il risarcimento?

“In linea di principio posso dire di si, facendo, però, una doverosa premessa, vale a dire che ogni fattispecie deve essere analizzata nel dettaglio per valutare se sussistano o meno gli estremi giuridici per formulare una richiesta risarcitoria.

Il consumatore può invocare, accanto ai rimedi risarcitori “classici” previsti nel codice civile, anche la responsabilità da prodotto difettoso.”.

Si spieghi meglio.

“La responsabilità da prodotto difettoso è stata la prima normativa a tutela del consumatore di matrice europea che è stata recepita in Italia.

I generi alimentari rientrano nel concetto giuridico di prodotto e sono da considerarsi difettosi qualora non offrano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da essi, secondo l’uso ordinario, le caratteristiche e le indicazioni fornite in etichetta.”.

Cosa dovrà, quindi, fare il consumatore che ritiene di avere ricevuto un danno da un prodotto alimentare difettoso?

“Dovrà dimostrare il difetto del prodotto, il danno subito, il quale dovrà riguardare la sfera della salute, e la circostanza che il danno sia la conseguenza del difetto del prodotto.”.

Quindi del risarcimento del danno alla salute del consumatore ne risponde sempre il produttore?

“Prima di promuovere una azione giudiziaria bisogna prestare molta attenzione e valutare se il danno è derivato da un difetto del prodotto presente sin dall’origine oppure la pericolosità del genere alimentare è scaturita successivamente, ad esempio, per problematiche legate al trasporto o alla conservazione.

Nel primo caso la responsabilità, almeno in linea teorica, è del produttore, negli altri, invece, potrebbe essere imputabile a soggetti diversi.”.

Diviene necessaria, quindi, una continua campagna di sensibilizzazione per dotare tutti noi consumatori degli strumenti di consapevolezza adeguati ad azionare la tutela dei nostri diritti nella maniera più opportuna possibile, avvalendoci del prezioso contributo di associazioni di professionisti del settore che mettono a disposizione della società civile la loro competenza ed esperienza.

Fonte: Gli Stati Generali

“L’Agorà del Diritto” – da un anno al servizio dei cittadini!

“L’Agorà del Diritto” compie un anno.

Di Emilio Graziuso (*) 16 aprile 2022 – Cari lettori, oggi tagliamo insieme un importante traguardo.

L’Agorà del Diritto”, infatti, compie un anno.

Un anno nel quale, con 52 articoli, abbiamo dato informazione e, soprattutto, “voce” ai cittadini.

Quando, infatti, siamo partiti con questa nuova avventura, inedita e, per certi versi, anche coraggiosa –  fortemente voluta dal direttore della “Gazzetta dell’Emilia & Dintorni” – non avremmo mai pensato che ci sarebbe stata una partecipazione massiccia, costante e diretta da parte dei nostri lettori.

La maggior parte degli articoli della nostra “Agorà”, infatti, è scaturita da domande pervenute alla redazione, sintomo di un interesse diffuso in merito alle tematiche trattate.

Coerenti, quindi, con lo spirito che anima la rubrica, che si condensa nel termine “Agorà”, abbiamo, settimana dopo settimana, costruito uno spazio “per” e “con” i cittadini che ci seguono e che si confrontano con noi, i quali hanno partecipato attivamente attraverso domande, segnalazioni e, alcune volte, con ringraziamenti per l’utilità riscontrata nei nostri consigli.

Ciò che ci ha spinto a realizzare e costruire la nostra “Agorà”  è stata la constatazione che le norme, per quanto numerose e dettagliate, spesso da sole non sono sufficienti.

Occorre, infatti, che il cittadino le conosca e sia consapevole dell’esistenza delle stesse.

Attraverso l’informazione, infatti, si potrà ottenre la trasformazione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole”.

Solo un cittadino “informato e consapevole” è in grado di evitare insidie e, perché no, – come è accaduto ad alcuni nostri lettori che ci hanno dato comunicazione al riguardo –   risolvere, anche autonomamente, problematiche che lo stesso può trovarsi ad affrontare nella vita di tutti i giorni.

L’informazione, quindi, è la prima forma di difesa e tutela del cittadino.

Essa, inoltre, serve per dare gambe al diritto ed a permettere la piena realizzazione dello stesso.

Continueremo, quindi, in questa direzione,  cercando di assolvere al meglio la funzione sociale e civica che ci siamo proposti, parlando “ai” e “con” i cittadini, convinti, come siamo, che l’informazione e la divulgazione dei diritti dei consumatori possa costituire un asset portante del civismo al quale, nei propri discorsi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto riferimento.

Buon compleanno a “L’Agorà del Diritto”!


Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Anche i docenti precari hanno diritto alla “Carta docente”

“L’Agorà del “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che da quasi un anno accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Di Emilio Graziuso (*) 9 aprile 2022 – “Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado con contratto di supplenza annuale. Di recente ho letto che anche io potrei avere diritto alla “Carta docente”. È vero?”

Gentile lettore, la “Carta docente” di € 500,00, prevista per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, spetta anche ai precari.

Questi ultimi, infatti, ove ne ricorrano nel singolo caso di specie i presupposti, potranno richiedere la corresponsione non solo del bonus per l’annualità in corso ma anche degli arretrati relativi agli anni scolastici nei quali hanno prestato regolarmente servizio.

A sancire tale diritto è stato, nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato, al quale ha fatto seguito anche il Tribunale di Torino.

Quanto previsto nelle pronunzie giurisprudenziali in esame costituisce una novità assoluta nel mondo della scuola.

Sino ad oggi, infatti, il diritto alla “Carta docente” era stato sempre negato ai docenti precari, con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che parziale, nonché ai docenti in anno di prova.

Il Consiglio di Stato ha statuito che negare il bonus in questione ai docenti precari, i quali svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo e degli insegnanti nell’anno di prova, costituisce una chiara ed evidente violazione di alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione, quali l’uguaglianza, la formazione e l’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il nostro lettore, quindi, esaminato il suo contratto di insegnamento, potrà, qualora sussistano i presupposti, chiedere la “Carta docente” per l’anno scolastico in corso e quanto non percepito in precedenza.


Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Quando il proprietario dell’immobile deve risarcire il danno alla salute del conduttore

“L’Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Di Emilio Graziuso (*) 2 aprile 2022 – “Abito in affitto da circa due settimane in una casa su due livelli. Nei giorni scorsi sono caduto a causa di un difetto nella pavimentazione della scala di accesso al piano superiore riportando un danno fisico per il quale sono stato condotto subito in ospedale. Posso richiedere il risarcimento del danno al proprietario?”

Per dare una risposta precisa bisognerebbe conoscere la tipologia di difetto di pavimentazione e se esso sia stato causato o meno dal conduttore nelle due settimane di permanenza nell’abitazione.

Se presumiamo che il difetto della pavimentazione non sia stato arrecato dal nostro lettore, possiamo rispondere affermativamente alla domanda che c’è stata posta.

In linea di massima, quindi, (salvo, come sempre, esaminare la fattispecie nel dettaglio) può essere richiesto il risarcimento del danno al proprietario invocando la responsabilità del locatore per i danni alla salute recati al conduttore (che, ovviamente, faccia un uso dell’immobile conforme a quello convenuto in contratto).

Secondo la giurisprudenza occupatasi della materia, infatti, e fondata sull’interpretazione ed applicazione concreta del codice civile, il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell’immobile locato.

Risarcimento che spetterà anche qualora le condizioni dell’abitazione fossero note al conduttore al momento della stipula del contratto.

La tutela della salute, infatti, prevale su qualsiasi patto di esclusione o limitazione della responsabilità.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il Tribunale di Parma si è, in passato, occupato di una fattispecie analoga a quella prospettata dal lettore.

Ad avanzare la pretesa risarcitoria nei confronti del proprietario dell’immobile, però, non era stato la conduttrice ma il marito di quest’ultima con essa convivente, il quale era caduto per un difetto della pavimentazione di una scala di accesso alla cantina di pertinenza dell’abitazione.

Il Tribunale parmigiano ha, quindi, sancito il risarcimento in favore del danneggiato (il quale era stato negato in prima istanza dinnanzi al Giudici di Pace) sulla base dei principi sopra illustrati e precisando che il marito e gli eventuali i figli conviventi con la conduttrice, non sono estranei al contratto di locazione, ma sono titolari di una pretesa qualificata sovrapponibile a quella del contraente.

In altre parole, l’intestatario del contratto di locazione, il coniuge e gli eventuali figli conviventi, se ricorrono determinate circostanze hanno tutti lo stesso diritto risarcitorio nei confronti del proprietario per eventuali danni alla salute provocati da difetti strutturali e funzionali dell’abitazione.

Risarcimento che può essere richiesto anche se il danno è avvenuto, come nel caso esaminato dal Tribunale di Parma, in un locale di pertinenza dell’abitazione, quale è la cantina, anche essa rientrante nel contratto di locazione.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Furto del bancomat e prelievi sul conto: chi ha diritto al rimborso?

Da due giorni la piattaforma e i siti dell’Agenzia delle Entrate sono interessati dalle conseguenze di un problema tecnico. I portali con cui cittadini, imprese e professionisti interagiscono con il fisco italiano sono andati in tilt intorno alle 14:08 del pomeriggio di mercoledì 30 marzo ed è tuttora difficile usufruire dei servizi telematici. Quali sono le conseguenze per i cittadini? Quali provvedimenti verranno presi? Ne parliamo in apertura di quest’ultima puntata della settimana con c – direttore dell’Agenzia delle Entrate – e con Pasquale SaggeseRicercatore dell’area “Diritto Tributario” Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo riferito la conclusione a lieto fine – per il consumatore – di due vicende riguardanti il furto di una carta di pagamento digitale e il conseguente prelievo di somme dal conto corrente. Quando queste operazioni vengono effettuate correttamente – autenticate tramite il microchip della carta e la corretta digitazione del PIN senza errori – la banca solitamente si rifiuta di rimborsare le somme indicando come “colpa grave” quella di custodire insieme la carta bancomat e le credenziali di accesso. Eppure in alcuni casi, con l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario, la controversia si è poi risolta con l’erogazione del rimborso. Con l’avv. Emilio Graziuso – Presidente associazione nazionale “Dalla Parte del Consumatore – facciamo il punto sui diritti e i doveri del consumatore.

Fonte: Radio24

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Bicicletta difettosa e risarcimento del danno

“L’Agorà del Diritto” vuole essere come uno spazio aperto ed in continio fermento realizzato settimanalmente “per” e “con” i cittadini.

Di Emilio Graziuso (*) 26 marzo 2022, “Andando in bicicletta, a causa dell’improvvisa rottura dello sterzo, ho subito un incidente con conseguente danno fisico. Posso chiedere il risarcimento del danno in merito all’accaduto?”

Purtroppo, alla domanda del nostro lettore, per come formulata, non è possibile dare una risposta.

In essa, infatti, non sono indicati aspetti essenziali quali, ad esempio, se la bicicletta fosse o meno nuova, se la rottura dello sterzo sia addebitabile ad un difetto di produzione o alle modalità di utilizzo del mezzo.

Possiamo, però, provare ad ipotizzare che la bicicletta fosse nuova e che il nostro lettore abbia utilizzato la stessa in modo ordinario, senza, ad esempio, incorrere, in precedenza in buche stradali che potessero, in qualche modo pregiudicare le singole componenti, compreso il volante.

In tale ipotesi potrebbe profilarsi una responsabilità da prodotto difettoso, in virtù della quale il produttore della bicicletta potrebbe essere chiamato a risarcire il ciclista.

Quando un prodotto può essere definito difettoso?

La risposta la troviamo nel codice del consumo, il quale definisce tale il prodotto che non offre:

1)la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto della natura del bene e dell’utilizzo al quale lo stesso è rivolto;

2)la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa serie.

Pertanto, qualora il consumatore dovesse subire un danno fisico da un bene difettoso potrà chiedere il risarcimento del danno al produttore.

Al riguardo è bene precisare che il danneggiato, in sede giudiziale, dovrà provare il difetto del prodotto, il danno ed il legame tra questi due elementi (difetto e danno).

Tornando alla domanda del nostro lettore, quindi, se esso dovesse ravvisare un difetto della bicicletta che ha comportato l’incidente nel quale è incorso e, quindi, il danno fisico dallo stesso riportato, qualora ne sussistano gli estremi, potrà invocare la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso e chiedere, quindi, al produttore il risarcimento del danno.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Revoca dell’assegno di mantenimento per i figli che abbiano terminato gli studi

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Di Emilio Graziuso (*) 19 marzo 2022 – Nell’ “Agorà” di questa settimana torniamo a parlare di diritto di famiglia e lo facciamo alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione emanata nei giorni scorsi.

E’, infatti, stato stabilito che i figli di genitori separati, una volta divenuti maggiorenni, hanno diritto al mantenimento soltanto qualora, terminato il percorso scolastico o di studi, si siano adoperati concretamente per rendersi autonomi da un punto di vista economico.

L’impegno profuso per la ricerca di lavoro deve essere effettivo e deve tener conto delle reali opportunità offerte dal mercato.

In altri termini, i figli di genitori separati per poter continuare a beneficiare dell’assegno di mantenimento, anche successivamente al completamento degli studi, dovranno dimostrare che la ricerca di lavoro è stata effettuata, senza esito positivo, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.

Essi, quindi, utilizzando le parole della Suprema Corte, non potranno “indugiare  nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento registratosi negli ultimi anni, volto a dare un giro di vite, rispetto al passato, agli assegni di mantenimento in favore dei figli divenuti maggiorenni

Questo nuovo corso della giurisprudenza ha avuto inizio nel 2020, quando sempre la Suprema Corte ha stabilito, almeno in linea di principio, che l’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio.

Ovviamente, il venir meno dell’assegno di mantenimento non è automatico.

La stessa giurisprudenza occupatasi della materia, infatti, nelle varie ipotesi concrete dalla stessa esaminate, ha messo in evidenza che, in ogni caso, è necessario concedere al figlio un lasso di tempo congruo dalla fine degli studi per trovare lavoro.

Tornando alla revoca dell’assegno di mantenimento, come si è detto, non è una operazione automatica che scatta al momento della conclusione degli studi.

Essa, infatti, dovrà essere valutata dall’Autorità Giudiziaria caso per caso e, nell’ambito di tale indagine, particolare rilievo assumerà il comportamento assunto dal figlio al termine del proprio percorso di studi o di formazione professionale.

Una indagine, quindi, condotta dal magistrato ad ampio spettro sulla “autoresponsabilità” del figlio, sino a quel momento beneficiario dell’assegno di mantenimento, il quale, come si è detto, dovrà attivarsi per la ricerca di un lavoro che consenta di sostenersi, al di là dei desideri ed ambizioni personali.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia