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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Covid 19: attività commerciali e riduzione canone di locazione

Il Covid 19, oltre all’impatto drammatico avuto sulla salute pubblica, ha colpito mortalmente anche l’economia.

Di Emilio Graziuso (*), 11 giugno 2022 – Molte attività commerciali, infatti, sono state letteralmente ed irrimediabilmente travolte durante il periodo della pandemia.

Questa settimana, nella nostra “Agorà” ci soffermeremo su un aspetto specifico e particolarmente sentito: i canoni di locazione arretrati delle attività chiuse nel periodo della pandemia.

Al riguardo si è espressa di recente l’Autorità Giudiziaria, stabilendo, nel caso di un ristoratore, il quale non aveva corrisposto i canoni di locazione dovuti durante i periodi di lockdown dei cittadini e chiusura di alcune tipologie di attività commerciali, che:

a)i canoni di locazione e le spese condominiali devono essere corrisposti dal conduttore al proprietario dell’immobile, anche con riferimento al periodo delle chiusure;

b)i canoni di locazione di cui al precedente n.1 devono, però, essere ridotti alla metà.

Il Tribunale occupatosi della materia ha preso le mosse dal quadro normativo, in generale, delineatosi nel periodo emergenziale e, quindi, in particolare, dalle disposizioni concernenti la chiusura delle attività non ritenute di carattere essenziale.

Inoltre, è stata esaminata, sulla base della difesa svolta dal ristoratore, l’articolo del codice civile concernente l’impossibilità parziale della prestazione.

Partendo da tali riferimenti, quindi, l’Autorità Giudiziaria – dopo aver rilevato che, per circostanze oggettive non imputabili alle parti, il contratto di locazione era rimasto parzialmente inadempiuto – ha sancito che il proprietario dell’immobile ha diritto a percepire il canone di locazione e gli oneri condominiali per il periodo di emergenza pandemica ma in misura ridotta del 50% rispetto all’importo contrattualmente previsto.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Anche la Corte di Cassazione si pronunzia in materia truffe attraverso sistemi di pagamento informatici

Di Emilio Graziuso (*) 4 giugno 2022 – Questa settimana, nella nostra “Agorà”, torniamo su un tema particolarmente sentito, considerando le segnalazioni che pervengono in redazione, dai lettori: operazioni fraudolente mediante servizi di pagamento.

A questa problematica, aumentata sensibilmente a seguito della pandemia, abbiamo dedicato già alcuni articoli della rubrica ma nei giorni scorsi si è pronunziata al riguardo la Corte di Cassazione e, per questo motivo, abbiamo deciso di puntare nuovamente i riflettori sul tema.

Analizziamo, quindi, insieme quanto disposto dalla Suprema Corte.

Un consumatore si era visto addebitare sul proprio conto corrente una ingente somma di denaro a seguito di un’operazione dallo stesso non effettuata e, pertanto, prontamente contestata.

Non essendo riuscito a definire bonariamente la controversia, il consumatore è stato, quindi, costretto a promuovere una causa che lo ha condotto sino alla Corte di Cassazione per l’accertamento della responsabilità  della società con la quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente.

E così, la Suprema Corte ha sancito una serie di principi che saranno sicuramente utili a molti consumatori vittime di truffe informatiche.

Più in particolare:

1)il professionista (sia essa Banca o Posta o altra società di gestione carte di credito) deve agire utilizzando la diligenza “dell’accorto banchiere” allo stesso richiesta;

2)in caso di contestazione da parte del consumatore, dovrà essere il professionista a fornire al Giudice la prova del corretto adempimento dell’obbligazione;

3)nel caso di operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici è necessario garantire la fiducia degli utenti che utilizzino tale sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori) e, pertanto, il professionista, dovrà assumersi il rischio professionale nell’ambito dell’esercizio del servizio erogato;

4)il rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento è del tutto prevedibile ed evitabile da quest’ultimo con l’adozione di appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente;

5)il professionista dovrà dimostrare in giudizio la riconducibilità dell’operazione al cliente.

Di recente, prima della pronunzia della Corte di Cassazione, in altri contenziosi promossi da consumatori rimasti vittima di truffe informatiche, l’Autorità Giudiziaria e L’Arbitro Bancario Finanziario hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno di questi ultimi, sempre sulla base della mancata adozione da parte del soggetto professionale di tutte le misure più idonee a prevenire l’evento lesivo per i propri clienti.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Caduta in bicicletta, avvallamento stradale e risarcimento del danno

Di Emilio Graziuso (*), 28 maggio 2022 – “Mentre percorrevo in bicicletta una strada comunale, a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, sono caduto riportando lesioni alla persona ed al mezzo. Ho speranza di ottenere il risarcimento del danno? Ho letto in internet che ci sono state molte sentenze negative per pedoni, automobilisti, ciclisti per i casi di insidie stradali”

Gentile Lettore,

nella nostra “Agorà” precisiamo sempre che per fornire una risposta puntuale ai quesiti che ci vengono posti, avremmo bisogno di conoscere nel dettaglio le vicende agli stessi relativi.

In linea di massima, ha ragione quando scrive che si sono registrate molte “sentenze negative per pedoni, automobilisti, ciclisti” ed ad essi aggiungerei anche motociclisti e utilizzatori di mono pattino.

Negli ultimi anni, infatti, è divenuto predominante un orientamento giurisprudenziale secondo il quale – soprattutto qualora l’incidente si sia verificato in pieno giorno o in una zona debitamente illuminata o, ancora, conosciuta dal danneggiato – non si configurerebbe alcuna responsabilità dell’Ente custode della strada.

Al contrario, sempre secondo tale orientamento, la responsabilità sarebbe addebitabile al comportamento del danneggiato.

Fortunatamente per il nostro lettore, però, il diritto non è statico ma, al contrario, estremamente dinamico.

E così, negli ultimi mesi, sembra che, in materia, a livello giurisprudenziale, il vento stia cambiando.

Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, in una fattispecie apparentemente – stando al quesito posto dal lettore – analoga a quella prospettata alla nostra rubrica, ha sancito un importante principio.

Secondo la Suprema Corte, infatti, sono del tutto irrilevanti, ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’Ente, le dimensioni dell’avvallamento presente sul manto stradale ed il fatto che il sinistro si sia verificato in pieno giorno, circostanza, quest’ultima, che, in astratto, rendeva visibile l’insidia stradale.

Per la Corte di Cassazione, quindi, il custode della strada ha un preciso obbligo: adottare, prontamente, tutte le misure volte ad evitare le possibili conseguenze dannose derivanti dallo stato dei luoghi.

Assistiamo, quindi, ad un cambio di rotta significativo della giurisprudenza rispetto al passato.

Nell’ambito di un eventuale processo risarcitorio, infatti, il danneggiato dovrà provare il nesso tra lo stato della strada ed il danno subito mentre graverà sull’ente custode della strada l’onere di provare che l’incidente si è verificato per un motivo imprevedibile e di carattere eccezionale, del tutto estraneo alla propria sfera di custodia.

In buona sostanza, secondo questa recentissima decisione della Corte di Cassazione, anche se l’avvallamento o la buca stradale è facilmente visibile e l’incidente si è verificato in pieno giorno, può essere riconosciuta, previo esame della singola fattispecie, la responsabilità dell’ente proprietario della strada.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: restituzione immobile in locazione e deterioramento da usura

Di Emilio Graziuso (*) 21 maggio 2022 – “Sono conduttore di un immobile detenuto in locazione ad uso commerciale. Si sta avvicinando la seconda scadenza del contratto di locazione ed esso non è stato rinnovato. Dovrò, quindi, rilasciare l’immobile. Vorrei sapere se il proprietario potrebbe chiedermi somme per l’usura di alcune parti dell’immobile dovute all’utilizzo dello stesso o il ripristino a mia cure e spese delle stesse”.

Grazie al quesito posto dal nostro lettore, questa settimana “L’Agorà del Diritto” è dedicata ad un aspetto particolare del contratto della locazione ad uso diverso da quello abitativo.

In linea di massima, al momento del rilascio dell’immobile, al conduttore non può essere imputata alcuna forma di responsabilità derivante dal deterioramento o dall’usura del bene locato, o di parte dello stesso, derivanti dall’utilizzo dello stesso.

Ovviamente, per escludere la responsabilità del conduttore e, pertanto, eventuali conseguenze per lo stesso, occorre che l’utilizzo dell’immobile sia stato conforme alla destinazione d’uso dello stesso ed al contratto di affitto.

In ogni caso, durante la durata della locazione, il conduttore dovrà aver assunto un comportamento improntato sulla correttezza, buona fede e diligenza, ad esempio, adottando misure volte ad evitare l’accentuarsi dei segni e degli eventuali danni derivanti dell’usura del locale o di parte di esso.

Come nelle altre risposte che, in materia contrattuale, abbiamo fornito ai lettori dell’ “Agorà”, anche oggi precisiamo che esse sono fornite in modo generale e semplicemente informativo.

Per essere più precisi, infatti, bisognerebbe conoscere il contenuto del contratto stipulato tra proprietario e conduttore.

Questi ultimi, infatti, potrebbero, derogare al principio sopra esposto.

E così, le parti potrebbero, ad esempio, prevedere, a carico del conduttore, l’obbligo di corresponsione, al momento della riconsegna dell’immobile, di una somma a titolo di indennizzo per il deterioramento legato all’usura del bene o di parti di esso, anche se l’utilizzo posto in essere, sia stato del tutto ordinario e, comunque, conforme alla destinazione d’uso.

Ed ancora, nel contratto potrebbe essere stato espressamente previsto che il conduttore si obbliga a restituire l’immobile nello stato nel quale gli è stato consegnato al momento della stipula della locazione, eliminando, quindi, a propria cura e spese, alla riconsegna eventuali deterioramenti dovuto al mero uso ed al trascorrere del tempo.

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“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Attenzione ai libretti postali “dormienti”

Di Emilio Graziuso (*) 14 maggio 2022 – “Ho letto che noi possessori di libretti postali rischiamo, alla fine di giugno, di perdere tutto il denaro contenuto in essi. E’ vero o è una fake news?”

Gentile lettore,

stia tranquillo, non è così.

Non conosco la notizia che lei ha letto e come riportata, ma probabilmente, si riferisce alla tematiche dei libretti “dormienti”.

Questi ultimi sono quelli che non hanno registrato movimentazioni negli ultimi dieci anni e che presentano un saldo superiore ad € 100,00.

Con riferimento ai libretti dormienti alla data del 30 novembre 2021, questi ultimi, salvo che il consumatore non si attivi entro il 21 giugno 2022, saranno estinti da Poste Italiane e le somme ivi contenute devolute al Fondo, dedicato ai rapporti dormienti, istituito con la finanziaria 2006, gestito dalla Consap.

È doveroso precisare che Poste Italiane non sta ponendo in essere alcun comportamento illegittimo o arbitrario, bensì sta agendo conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Poste, infatti, si sta premurando di inviare comunicazioni specifiche ed individuali ai titolari di libretti dormienti, fornendo anche le indicazioni sul come fare affinché il rapporto non si estingua, con la conseguente, predetta, devoluzione del denaro ivi contenuto.

Più in particolare, Poste Italiane, nella comunicazione, informa il consumatore che il rischio estinzione può essere scongiurato attraverso due modalità:

a)rispondendo alla comunicazione ricevuta da Poste Italiane  all’indirizzo riportato nella detta missiva, confermando il possesso e la disponibilità del libretto;

b)effettuando una operazione, anche un semplice prelievo o accredito di un importo qualsiasi.

Il titolare del libretto dormiente, per evitare l’estinzione di quest’ultimo, quindi, si deve attivare al più presto non appena ricevuta la comunicazione da parte di Poste Italiane, al fine di consentire il censimento anagrafico del proprio libretto .

Potrebbe capitare che, il consumatore, nel corso degli anni, abbia cambiato residenza senza comunicarlo a Poste Italiane.

In quest’ultima ipotesi, così come in quella nella quale il libretto era intestato ad un genitore o parente defunto del quale si è erede, il rischio di non ricevere la comunicazione dell’Ente è concreto.

Si consiglia, quindi, di consultare la sezione del sito di Poste Italiane dedicata ai rapporti dormienti per appurare se il proprio libretto rientri o meno tra quelli “dormienti”.

L’elenco dei libretti dormienti, contenuto nella detta sezione del sito di Poste Italiane, è ordinato in base al numero identificativo dell‘ufficio postale presso cui sono stati aperti.
L’elenco può essere consultato anche direttamente presso gli uffici postali o ancora possono essere richieste informazioni al numero verde dedicato.

In ogni caso è bene rassicurare tutti i lettori della nostra “Agorà” che, anche qualora, il libretto dovesse essere estinto e le somme ivi contenute devolute al Fondo rapporti dormienti gestiti dalla Consap, non tutto è perduto.

Dal momento della devoluzione al Fondo, il consumatore ha dieci anni di tempo per richiedere la restituzione delle proprie somme.

Solo decorso tale ulteriore termine il denaro sarà acquisito dallo Stato Vi sono, infatti, ulteriori dieci anni dalla devoluzione per poter richiedere la restituzione delle somme.

Nel sito della Consap sono riportate tutte le informazioni per inoltrare, in via telematica o in cartaceo, attraverso raccomandata a.r., le richieste di rimborso.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Il danno da “vacanza rovinata”

Di Emiliano Graziuso (*) 7 maggio 2022 – “Ho acquistato, tramite agenzia di viaggio, un pacchetto turistico organizzato da un tour operator. Giunto sul posto, però, ho subito riscontrato che i servizi erogati dalla struttura alberghiera non erano corrispondenti a quelli che mi erano stati illustrati nel catalogo e che il livello di prestazione era alquanto scadente. Inutile dire che la tanto sospirata vacanza è andata male. Ho diritto al risarcimento?”

La descrizione della vicenda effettuata dal nostro lettore, sembrerebbe, almeno in linea teorica (ovviamente bisognerebbe effettuare un analisi più dettagliata del caso per riscontrare, in concreto, la sussistenza o meno di presupposti giuridici), configurare una “vacanza rovinata” con conseguente diritto per il turista al risarcimento del danno.

Proprio di recente, la Corte di Cassazione si è occupata dell’argomento stabilendo, in un caso analogo a quello in esame, che il turista può richiedere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” sia all’organizzatore sia all’agenzia intermediaria che ha venduto il pacchetto limitandosi a fare affidamento semplicemente al catalogo senza verificare la corrispondenza con la realtà delle caratteristiche e la qualità dei servizi pubblicizzati.

Più in particolare, nel corso dei tre gradi del processo, conclusosi con la detta ordinanza della Suprema Corte, sono stati riscontrati:

a)la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati;

b)il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte;

c)il diritto del turista al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’agenzia di viaggio, ad essa, come si è detto, la Corte di cassazione ha imputato una specifica responsabilità per aver venduto il pacchetto all inclusive facendo semplicemente affidamento su quanto riportato in catalogo senza compiere in concreto una verifica in merito ai servizi offerti ed alla qualità degli stessi.

Il compito dell’agenzia di viaggi è, infatti, secondo la decisione in esame, anche quello di scegliere con oculatezza l’organizzatore.

Ma cosa deve fare il consumatore che si trovi ad affrontare una disavventura come quella descritta dal nostro lettore?

Il primo consiglio di carattere generale è quello, già al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto del pacchetto turistico, di farsi consegnare e conservare scrupolosamente copia dello stesso e dell’opuscolo informativo contenente la descrizione dettagliata della struttura e dei servizi ad essa connessi.

Inoltre:

1)se giunti sul posto di villeggiatura ci si dovesse rendere conto che  la struttura è difforme da come descritta, il turista dovrà fotografare e filmare i luoghi al fine di poter utilizzare tale materiale come prova per l’eventuale, successiva  richiesta di risarcimento del danno;

2)qualora dovessero esservi dei disservizi della struttura, il consumatore dovrà raccogliere i dati di altri turisti presenti al fine di poterli, eventualmente, ascoltare come testimoni in una successiva causa;

3)sempre nel luogo di villeggiatura, è opportuno contattare immediatamente l’agenzia di viaggi ed il tour operator e denunziare l’accaduto preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o fax;

4)non appena terminata la vacanza, diffidare formalmente il tour operator e/o l’agenzia di viaggi al risarcimento del danno economico e da vacanza rovinata patito

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“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

L’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” al festival della digitalizzazione

Fino all’8 maggio sarà possibile seguire la seconda edizione della rassegna nazionale dedicata al mondo del digitale, organizzata dall’Accademia Civica Digitale, lo Sbuffo ed Elzevirus. Tanti i temi affrontati: dall’editoria al giornalismo, all’imprenditoria senza dimenticare la tutela dei consumatori.

Per il secondo anno consecutivo, l’Accademia Civica Digitale, in collaborazione con Lo Sbuffo ed Elzevirus, organizzano il Festival della Digitalizzazione, che sarà possibile seguire fino all’8 maggio. Una evento di portata nazionale dove verranno affrontati molti e peculiari aspetti dell’universo digitale, passando dall’editoria, all’imprenditoria, al giornalismo e non tralasciando argomenti di pubblica utilità quale la tutela dei consumatori. A tal riguardo, sabato 7 maggio, vi sarà la relazione dell‘Associazione Dalla Parte Del Consumatore, rappresentata dallAvvocato Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento nazionale ed esperto di consumerismo e dalla Dottoressa Irene Zapparata, responsabile del servizio inerente la tutela dei cittadini dalle truffe in rete.

L’attenzione dell’intervento dell’Associazione, denominato “Diritti online”, in onda a partire dalle ore 16 del 7 maggio, verterà su questioni di particolare delicatezza ed importanza, molto spesso causa di incresciosi inconvenienti per molti di noi: la diffamazione a mezzo social network e le truffe via web. Con veri e propri vademecum da seguire per agire tempestivamente ed in maniera efficace all’occorrenza.

All’edizione 2022 del Festival della Digitalizzazione faremo sentire in modo ancora più forte ed incisivo, rispetto allo scorso anno, la voce dei consumatori. Per noi è un grande onore poter partecipare, come relatori, per il secondo anno consecutivo a questo importante evento, unico nel suo genere nel panorama nazionale, di grande spessore culturale e rilevanza sociale – commentano l’avv. Emilio Graziuso e la dott.ssa Irene ZapparataIl Festival costituisce, infatti, oltre che un momento di informazione e formazione per i cittadini che vi assistono, un’occasione di confronto e dibattito tra operatori del settore dalla quale, così come è avvenuto lo scorso anno, possono scaturire idee e strategie comuni per rendere sempre più abitabile il mondo digitale”.

L’Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore da diversi anni ormai, si occupa in maniera mirata e con risultati pregevoli, di tutelare il consumatore vittima di raggiri fraudolenti a livello informatico, tanto da istituire un apposito sportello a disposizione dei cittadini, coordinato dalla Dottoressa Irene Zapparata, fornendo loro informazione e consulenza per risolvere questo tipo di situazione.

Sulla base dei dati in nostro possesso nonché della notevole esperienza maturata sul campo, attraverso l’attività dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore, daremo il nostro contributo al Festival della Digitalizzazione in termini di consigli pratici e l’esame delle possibili forme di tutela del consumatore. Analizzeremo, inoltre, le prospettive di interventi legislativi alla luce delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e delle sentenze registratesi in sede giurisprudenziale”, concludono l’Avvocato Emilio Graziuso e la Dottoressa Irene Zapparata.

Fonte: Gli Stati Generali

“Festival della digitalizzazione” 2022 e le relazioni ‘dalla parte del consumatore’ dell’avv. Emilio Graziuso e della dott.ssa Irene Zapparata

Dal 5 all’ 8 maggio 2022 si svolgerà la seconda edizione del Festival della Digitalizzazione, evento nazionale, organizzato dall’Accademia Civica Digitale, Lo Sbuffo ed Elzevirus,  che analizza il mondo digitale in tutti i suoi aspetti dalla letteratura all’editoria, dall’imprenditoria al giornalismo, dalla divulgazione a mezzo social all’industria musicale.

All’evento ed in particolare al focus specifico sui diritti nel mondo digitale, dal titolo “Diritti online”, che avrà inizio alle ore 16,00 del 7 maggio 2022, parteciperanno, in qualità di relatori, l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, e la dott.ssa Irene Zapparata, Responsabile del dipartimento “Truffe online” istituito dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, i quali tratteranno, rispettivamente i seguenti temi: diffamazione a mezzo social e truffe online e tutela del consumatore.

“All’edizione 2022 del Festival della Digitalizzaizone faremo sentire in modo ancora più forte ed incisivo, rispetto allo scorso anno, la voce dei consumatori.

Per noi è un grande onore poter partecipare, come relatori, per il secondo anno consecutivo a questo importante evento, unico nel suo genere nel panorama nazionale, di grande spessore culturale e rilevanza sociale – affermano l’avv. Emilio Graziuso e la dott.ssa Irene Zapparata – Il Festival costituisce, infatti, oltre che un momento di informazione e formazione per i cittadini che vi assistono, un’occasione di confronto e dibattito tra operatori del settore dalla quale, così come è avvenuto lo scorso anno, possono scaturire idee e strategie comuni per rendere sempre più abitabile il mondo digitale”.

La tutela del consumatore online è un fronte sul quale, nel corso dell’ultimo anno l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” è stata particolarmente impegnata, non soltanto nel fornire informazione ai cittadini sui propri diritti e suggerimenti sul come evitare di essere vittima di truffe informatiche, ma anche fornendo consulenza ed assistenza ai cittadini che avevano, purtroppo, subito prelievi fraudolenti o addebiti non autorizzati.

Proprio per fornire il migliore servizio possibile ai consumatori ed avere un osservatorio costante sul fenomeno, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha istituito al proprio interno uno specifico Dipartimento dedicato alla tutela del consumatore dalle truffe on line, responsabile del quale è stata nominata la dott.ssa Irene Zapparata.

“Sulla base dei dati in nostro possesso nonché della notevole esperienza maturata sul campo, attraverso l’attività dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – affermano l’avv. Emilio Graziuso e la dott.ssa Irene Zapparata –  daremo il nostro contributo al Festival della Digitalizzazione in termini di consigli pratici e l’esame delle possibili forme di tutela del consumatore. Analizzeremo, inoltre, le prospettive di interventi legislativi alla luce delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e delle sentenze registratesi in sede giurisprudenziale”.

Fonte: New Spam

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: “C’eravamo tanto amati”

Di Emilio Graziuso 30 aprile 2022 – Nell’ “Agorà del Diritto” di questa settimana torno ad occuparmi di diritto di famiglia, prendendo lo spunto dal contenuto di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, ritenendo che l’argomento in essa trattato  possa essere di interesse generale dei lettori della rubrica.

Nell’ambito della mia attività professionale, infatti, mi è stata rivolta, più di qualche volta, la domanda se, nell’ambito di un rapporto di matrimonio, i due coniugi potessero sottoscrivere una scrittura privata con la quale uno di essi si impegnasse, in caso di futura eventuale separazione, a corrispondere all’altro una determinata somma di denaro a titolo di mantenimento.

In questo modo, secondo la visione dei due coniugi, entrambi in piena buona fede ed animati dalle migliori intenzioni, essi avrebbero potuto affrontare, in modo sereno, distaccato, privo di coinvolgimento emotivo e senza forma di acredine alcuna, una problematica ipotetica – che si sarebbe anche potuta non verificare mai, così come dagli stessi – senza la forte animosità e spietatezza che spesso accompagna tale tipo di conflitti giuridici.

La mia risposta a tale quesito è sempre stata molto chiara e perentoria: una scrittura privata di tale tenore è nulla e, pertanto, è inutile che la stessa venga redatta perché priva di validità giuridica.

Inoltre, essa – qualora dovesse verificarsi un successivo conflitto ed i coniugi dovessero essere i protagonisti di un processo di separazione – avrebbe un effetto moltiplicatore di contenziosi legali.

È, infatti, probabile che il coniuge in favore del quale nella scrittura privata è previsto l’assegno di mantenimento  in misura già quantificata tra le parti, oltre alla causa di separazione promuova, anche, un apposito giudizio per ottenere il riconoscimento di validità della scrittura privata.

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione si è espressa sul punto confermando la nullità di una scrittura privata del tenore di quella sopra descritta, in quanto atto non meritevole di tutela da parte dell’ ordinamento, al di là della qualificazione giuridica, allo stesso attribuita.

Alla luce, quindi, della giurisprudenza ad oggi prevalente e costante, il consiglio che possiamo rivolgere ai lettori della rubrica “L’Agorà del Diritto”, che dovessero voler prevenire un contenzioso per la quantificazione dell’assegno nell’ipotesi di futura ipotetica separazione, è di non redigere e sottoscrivere una scrittura privata avente il contenuto sopra delineato, in quanto, essa, come si è detto, sarebbe nulla e come tale priva di valenza giuridica.

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“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia