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SMS Spoofing: NUOVA VITTORIA DEL COORDINAMENTO

Una vittima di smishing ottiene il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno!

È quanto è accaduto, nei giorni scorsi, ad un consumatore che era rimasto vittima di una truffa tramite sms (tecnica dell’SMS Spoofing) che gli aveva provocato un danno di € 11.666,00.

Avendo, infatti, lo sfortunato utente, ricevuto un sms da un numero apparentemente riconducibile a Poste Italiane, società presso la quale ha il proprio conto corrente, è caduto nella trappola ed ha inserito i dati richiesti permettendo, così l’accesso e l’effettuazione di una operazione di bonifico dal conto.

Non essendo riuscito a definire la controversia bonariamente, il consumatore ha promosso una procedura dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, conclusasi nei giorni scorsi con il riconoscimento del diritto ad ottenere da Poste Italiane il risarcimento del danno patito pari ad € 11.666,00.

Più in particolare l’Arbitro ha ritenuto che il sistema di autenticazione e di protezione adottato da Poste Italiane non risulta conforme allo Strong Customer Authentication altrimenti il danno in questione si sarebbe potuto evitare.

“Nell’esprimere soddisfazione per l’ennesimo successo a favore di un consumatore – afferma l’avv. Sergio Tomaino, il quale ha difeso il consumatore nella procedura conclusasi vittoriosamente –  non possiamo che consigliare alle tante vittime di truffe on line  di utilizzare lo strumento dell’Arbitro Bancario Finanziario, il quale si sta rivelando particolarmente efficace. Con esso, in molti casi, si evitano i tempi lunghi ed i costi di un processo”

Nel corso del 2021 il Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” è stato in prima linea nella tutela dei consumatori avverso le truffe on line, le quali, a causa della pandemia e del maggiore ricorso al commercio elettronico, hanno registrato un sensibile aumento rispetto al passato.

Il Coordinamento, quindi, oltre a prestare assistenza alle vittime di tale tipo di truffe, ha avviato una campagna informativa a tutto campo cercando, in tal modo, di prevenire eventi lesivi per i consumatori.

“La nostra Associazione ritiene che l’informazione sia la prima forma di tutela per il consumatore – afferma la dott.ssa Irene Zapparata dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – Di conseguenza, siamo impegnati in una campagna di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini su queste problematiche affinché le stesse possano essere riconosciute in tempo ed evitate.

È bene sempre ricordare che le Banche, le società di gestione delle carte di credito, e società delle quali si è clienti non chiedono mai via mail, sms o telefonate i propri dati personali o di effettuare pagamenti pilotati.

Qualora, pertanto, si dovesse essere destinatari di tali richieste non si deve dare alcun seguito ad esse e non si deve mai fornire alcun dato”.

Qualora, il consumatore dovesse, però, essere vittima di tali forme di truffa dal Coordinamento fanno sapere che “Innanzitutto, è necessario – affermano l’avv. Emilio Graziuso e l’avv. Massimo Bomba – contattare il proprio Istituto di credito o la società che ha emesso e gestisce la carta di credito, disconoscere le operazioni fraudolente e bloccare il conto corrente o la carta di credito, in modo tale che i propri dati non possano essere nuovamente utilizzati.

L’utente dovrà, poi, sporgere denunzia presso la Polizia Postale in merito all’accaduto e dovrà inoltrare alla propria Banca o alla società di gestione della carta di credito una diffida con la richiesta di rimborso delle somme delle quali è stato fraudolentemente privato. A tale diffida deve essere allegata la denunzia presentata alla Polizia Postale.

Qualora il destinatario della diffida dovesse declinare ogni responsabilità e rifiutarsi di rimborsare le somme richieste, allora il passaggio successivo sarà quello di promuovere, ove ne ricorrano gli estremi, una azione giudiziale, la quale dovrà essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla conciliazione oppure dalla procedura dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Quest’ultimo si è più volte, di recente, espresso in favore del consumatore affermando che grava sulla Banca o sulla società di gestione della carta di credito dimostrare di avere adottato un sistema adeguatamente protetto di autenticazione con conseguente declaratoria della sussistenza di colpa grave in capo al professionista qualificato e conseguente diritto al rimborso/risarcimento del danno a favore del consumatore”.

Vicenda “VENETO BANCA”: Non Parole ma Sentenze e Risarcimenti !

Un associato dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ottiene con sentenza il risarcimento del danno pari ad € 81.878,25

Nuova vittoria giudiziaria dei risparmiatori nei confronti di Banca Intesa San Paolo (quale società incorporante per fusione Banca Apulia) per la vendita di azioni Veneto Banca.

Il Tribunale di Brindisi (dott.ssa S.Nastasia) ha, infatti, accolto, integralmente, la linea difensiva di una risparmiatrice, associata all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” e difesa nel processo dall’avv. Emilio Graziuso, condannando l’Istituto di credito al risarcimento del danno pari ad € 81.878,25, oltre interessi.

“Siamo molto soddisfatti – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – di questa nuova ed importante sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un consumatore che aveva investito i risparmi di una vita in azioni della Veneto Banca.

Da quanto appurato dal Tribunale tele investimento è avvenuto senza che al risparmiatore fossero state fornite informazioni precise e dettagliate, come previsto dalla normativa di settore, sulla natura dei titoli acquistati, i rischi ad essi connessi e le modalità di disinvestimento”.

La problematica centrale della vicenda Veneto Banca – fanno sapere dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” –  per quanto concerne i risparmiatori, è costituita, in molti casi, dalla assenza di informazioni fornite al momento dell’acquisto dei titoli.

Molti risparmiatori, infatti, come stanno accertando, caso per caso, i Tribunali e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie avevano investito il proprio denaro nelle azioni Veneto Banca sulla base di assicurazioni sulla sicurezza del titolo e l’assenza del rischio di perdita del capitale.

In realtà le azioni in questione avevano caratteristiche completamente diverse.

Già in passato, con riferimento alla vicenda Veneto Banca, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” aveva collezionato, per i propri associati, una serie di importanti vittorie sia a livello giudiziale che arbitrale e facendo, quindi, da apripista nella tutela dei risparmiatori coinvolti in questo triste episodio di “risparmio tradito”.

“Ottenendo nel maggio 2020, la prima storica sentenza in Italia che ha condannato la Banca Intesa San Paolo, quale incorporante per fusione Banca Apulia, al risarcimento del danno per la vendita dei titoli Veneto Banca abbiamo visto l’accoglimento integrale della linea difensiva che abbiamo approntato e sulla quale stiamo lavorando quotidianamente dal 2014.

Riteniamo, infatti, – continua l’avv. Emilio Graziuso – che il processo civile, qualora ne sussistano i presupposti, sia la strada più idonea da percorrere per ottenere il risarcimento del danno in favore dei risparmiatori. Ed, al riguardo, i fatti e le sentenze ci stanno dando ragione”.

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” continua a nutrire la speranza dell’istituzione di un tavolo di confronto con Banca Intesa San Paolo, quale incorporante per fusione Banca Apulia, volto a dirimere bonariamente le controversie con gli azionisti Veneto Banca.

SCACCO MATTO: Dal Tribunale di Brindisi la sentenza di condanna di Banca Apulia al risarcimento del danno per la vendita di azioni Veneto Banca

Il Tribunale di Brindisi ha segnato una svolta epocale nell’annoso contenzioso riguardante la vendita delle azioni Veneto Banca.

Il Tribunale pugliese, infatti, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Marra, ha emanato nei mesi scorsi quella che, a quanto consta, costituisce la prima sentenza in Italia con la quale non solo è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli Veneto Banca ma l’Istituto di credito che ha venduto detti titoli, nella fattispecie  Banca Apulia (successivamente incorporata per fusione ad Intesa San Paolo s.p.a.)  è stata condannataal risarcimento del danno in favore del risparmiatore di € 81.649,75, oltre interessi.

“Si tratta di una sentenza storica, destinata a fare giurisprudenza, la quale costituisce un precedente fondamentale per tutto il popolo dei risparmiatori coinvolti nella vicenda Veneto Banca. Abbiamo, infatti, ottenuto il riconoscimento integrale della nostra linea difensiva” afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, il quale ha difeso nel processo civile il risparmiatore.

In virtù della sentenza, sebbene la stessa sia stata impugnata da Banca Intesa San Paolo, sono state restituite al risparmiatore le somme dallo stesso investite, oltre interessi.

Ma procediamo con ordine.

Nel periodo compreso tra il 10 giugno 2010 ed il 30 giugno 2013, il consumatore  aveva acquistato presso l’allora Banca Apulia, della quale era cliente, azioni della Veneto Banca prospettati, a quanto sostenuto in giudizio dal risparmiatore, come titoli sicuri e senza rischio alcuno per il capitale.

Solo successivamente, a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto la Veneto Banca, il risparmiatore si è reso conto della natura, dei rischi e della pericolosità dell’investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso era pressoché  azzerato.

Vani sono stati i tentativi di addivenire ad un componimento bonario della controversia e nel 2017, il risparmiatore, assistito dall’avv. Emilio Graziuso ha promosso il processo conclusosi vittoriosamente.

Il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la violazione da parte della Banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente diritto al risarcimento del danno di € 81.649,75, oltre interessi, per responsabilità da contatto sociale.

“Il riconoscimento per la prima volta, a quanto consta, in sede giudiziale della violazione degli obblighi informativi e della responsabilità della Banca per la vendita delle azioni Veneto Banca con conseguente diritto al risparmiatore al risarcimento integrale del danno patito è motivo di grande soddisfazione ed entusiasmo per la nostra Associazione. Siamo impegnati, infatti, da quasi venti anni nella tutela dei risparmiatori coinvolti nelle tristi vicende di risparmio tradito dallo scandalo della allora Banca 121 alla vendita di titoli Parmalat, Cirio, Cerruti, Argentina, Giacomelli, ed ora nelle controversie riguardanti i risparmiatori della Veneto Banca e della Banca Popolare di Bari. La nostra speranza è che le ormai numerosissime vittorie ottenute in materia a livello giudiziale, sull’intero territorio nazionale, portino ad una riforma della normativa di settore che ponga al centro la tutela effettiva del risparmiatore affinché vicende economiche, come quelle in esame, non si trasformino in veri e propri drammi familiari e personali” continua l’avv. Emilio Graziuso.

Nel solco tracciato dalla sentenza emessadal Tribunale di Brindisi si è espresso anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Basti pensare alla circostanza che nelle ultime settimane il Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha ottenuto sette decisioni con le quali è stato riconosciuto il diritto dei risparmiatori ad ottenere il risarcimento del danno da Intesa San Paolo, quale incorporante per fusione Banca Apulia s.p.a., per la vendita dei titoli Veneto Banca.

Anche prima della sentenza del Tribunale di Brindisi avevamo ottenuto numerosissimi vittorie dinnanzi all’ACFconclude l’avv. Emilio Graziuso – Quelle successive alla pronunzia giudiziale, però, assumono un peso specifico diverso in quanto l’Arbitro non è più una voce nel deserto ma le posizioni da esso assunte sono maggiormente avvalorate dalla giurisprudenza che ha accolto integralmente la nostra linea difensiva

Dopo la Storica Sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi – Dott.ssa Roberta Marra – Continua il Trend di Vittorie del Coordinamento: L’ACF emana due decisioni con le quali riconosce il diritto dei risparmiatori Veneto Banca al risarcimento del danno

Dopo la storica sentenza emessa dal Giudice dott.ssa Roberta Marra del Tribunale di Brindisi, con la quale per la prima volta in Italia, a quanto consta, non solo è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli Veneto Banca ma l’Istituto di credito che ha venduto detti titoli, nella fattispecie  Banca Apulia (successivamente incorporata per fusione ad Intesa San Paolo s.p.a.)  è stata condannataal risarcimento del danno in favore del risparmiatore di € 81.649,75, oltre interessi, continua il trend di vittorie nei confronti dell’Istituto di credito del Coordinamento istituito da Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, la Confconsumatori Brindisi, Osservatorio LIDU sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento e l’ACU Calabria.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha emanato n. 2 decisioni con le quali ha accolto i ricorsi presentati da due associati del Coordinamento riconoscendo il diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento del danno, quantificato rispettivamente in € 10.324,13 ed in € 20.614,85, da parte della Banca Intesa San Paolo, quale incorporante Banca Apulia.

 “Con la storica sentenza ottenuta dinnanzi al Tribunale di Brindisi, nella persona della dott.ssa Roberta Marra  – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente del Coordinamento – siamo stati da subito consapevoli di aver dato una svolta nell’annoso contenzioso relativo alla vendita dei titoli Veneto Banca. Questa consapevolezza matura ogni giorno di più, alla luce delle vittorie che abbiamo ottenuto successivamente a detto provvedimento da ultimo con due decisioni consecutive dell’ACF”.

Ma procediamo con ordine.

In entrambe le decisioni l’ACF ha accolto integralmente la linea difensiva dei risparmiatori, riscontrando la violazione degli obblighi di informazione da parte dell’Istituto di credito intermediario.

Come sostenuto dagli associati del Coordinamento, infatti, l’allora Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo s.p.a., nella vendita dei titoli Veneto Banca non aveva reso edotti  i risparmiatori della natura, dei rischi e della pericolosità dell’investimento posto in essere.

I risparmiatori, quindi, solo successivamente si sono resi conto che detti titoli, lungi dall’essere sicuri erano in realtà azioni illiquide e, quindi, titoli a rischio.

In entrambi i casi, i risparmiatori hanno cercato di addivenire ad un accordo bonario con la Banca ma senza successo e, successivamente, sono stati, quindi, costretti, per cercare di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, ad agire dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Purtroppo, un’azionista dopo il reclamo sporto nei confronti della Banca è deceduto e, pertanto, la procedura dinnanzi all’ACF è stata condotta dagli eredi.

 “I provvedimenti successivi alla breccia che abbiamo aperto con la sentenza ottenuta dinnanzi al Tribunale di Brindisi, tutti favorevoli ai nostri assistiti è motivo di grande soddisfazione ed entusiasmo per il nostro Coordinamento. Siamo impegnati, infatti, da quasi venti anni nella tutela dei risparmiatori coinvolti nelle tristi vicende di risparmio tradito dallo scandalo della allora Banca 121 alla vendita di titoli Parmalat, Cirio, Cerruti, Argentina, Giacomelli, ed ora nelle controversie riguardanti i risparmiatori della Veneto Banca e della Banca Popolare di Bari. La nostra speranza è che le ormai numerosissime vittorie ottenute in materia a livello giudiziale, sull’intero territorio nazionale, portino ad una riforma della normativa di settore che ponga al centro la tutela effettiva del risparmiatore affinché vicende economiche, come quelle in esame, non si trasformino in veri e propri drammi familiari e personali” conclude l’avv. Emilio Graziuso

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com; tel. 347 – 0628721.

La corte di giustizia dell’Unione Europea sancisce importanti diritti per i consumatori titolari di mutui indicizzati in valuta estera

Dato il notevole numero di consumatori che si rivolgono agli sportelli del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per problematiche attinenti ai mutui ed ai finanziamenti, è stata istituita una task force composta da avvocati e commercialisti per offrire un ausilio concreto ai consumatori che riscontrino nei loro contratti anomalie di carattere giuridico – economico o che vogliano ricevere informazioni al riguardo.

La prima tematica che il gruppo di lavoro istituito dal Coordinamento ha affrontato in questi giorni riguarda i mutui indicizzati in valuta estera.

Di recente, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa riguardo a tale tipologia di mutui sancendo dei principi fondamentali per la tutela dei consumatori.

“La Corte di Giustizia – affermano l’avv. Massimiliano Valcada, esperto in Diritto Europeo, e l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – ha stabilito che nei mutui in valuta estera la banca deve informare dettagliatamente il cliente sul meccanismo di cambio, sui rischi ad esso connessi, sul contesto economico prevedibile e, quindi, sulle possibili ripercussioni, anche di carattere negativo, connesse alla variazioni del tasso.

In tali casi, il consumatore ha diritto ad invocare, dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, l’abusività e, quindi, la nullità della clausola di indicizzazione in valuta estera e chiedere, quindi, la restituzione delle somme corrisposte in virtù di essa, qualora, ovviamente, tale pattuizione abbia prodotto ricadute negative nella sfera giuridico economica del mutuatario”.

La problematica relativa ai mutui a tasso indicizzato in valuta estera – fanno sapere dal Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” – coinvolge un notevole numero di consumatori italiani.

A livello giuridico, infatti, tale materia è stata affrontata dall’Arbitro Bancario Finanziario.

Quest’ultimo ha stabilito che le clausole contrattuale che non illustrano in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sono da considerarsi in contrasto con la normativa concernente le clausole abusive nonché all’orientamento della Corte di Cassazione sulla correttezza, trasparenza ed equità contrattuale.

“Grazie alle pronunzie della Corte di Giustizia ed alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario – affermano l’avv. Massimiliano Valcada e l’avv. Emilio Graziuso – i consumatori, qualora ne ricorrano gli estremi, hanno oggi la possibilità di far valere i propri diritti e di ottenere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte sulla base di una clausola abusiva e, quindi, nulla”.

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com; tel. 347 – 0628721.

Estinzione anticipata dei Finanziamenti e Diritto dell’utente alla restituzione di parte delle spese corrisposte

Finalmente siamo giunti ad un punto di svolta e i consumatori, ove ne ricorrano i presupposti, possono chiedere, qualora abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento o un prestito con cessione del quinto, la restituzione di parte delle somme corrisposte al momento della stipula del contratto, quali, ad esempio, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, polizza assicurativa per periodo non goduto.

A farlo sapere è l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” realtà attiva anche in Piemonte.

A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Lexitor, infatti, gli effetti di quest’ultima hanno registrato le prime ricadute a livello giuridico sul territorio italiano.

E così, da un lato, l’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che i principi sanciti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea si applicano a livello retroattivo anche in Italia, dall’altro, l’Autorità Giudiziaria ha:

a)stabilito che la sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per il Giudice Nazionale ed è applicabile a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019, data nella quale la Banca d’Italia ha emanato una circolare con la quale ha invitato gli intermediari ad adeguarsi ai principi sanciti nel caso Lexitor;

b)dichiarato la nullità delle clausole contenute nei contratti unilateralmente predisposti da alcune finanziarie di primaria importanza a livello nazionale che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

“Finalmente le istanze giuridiche a tutela dei consumatori che la nostra Associazione porta avanti da molti anni – afferma Irene Zapparata attivista di Novi Ligure dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – sono state recepite dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Alla luce dei provvedimenti registratisi, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, i consumatori che vogliano far valere i propri diritti potranno rivendicarli a viva voce e, qualora la Banca o la Finanziaria non dovesse giungere ad un accordo bonario, potranno agire giudizialmente per la restituzione delle somme ad essi dovute”.

Al fine di assistere al meglio i consumatori, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”  ha istituito a livello nazionale una task force di avvocati e commercialisti, al fine di valutare, nella singola fattispecie, la sussistenza dei presupposti giuridici e l’ammontare delle somme da, eventualmente, chiedere in restituzione alle Banche ed alle Finanziarie.

“Il nostro auspicio, dati i presupposti giuridici e la giurisprudenza registratasi a livello comunitario e nazionale, è quello che le banche e le finanziarie, per una volta, evitino il contenzioso e restituiscano spontaneamente le somme dovute ai consumatori su semplice richiesta di questi ultimi – conclude l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile Nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” – Qualora ciò non accada saremo al fianco degli utenti in questa battaglia volta a far valere i diritti del contraente debole, attraverso il nostro gruppo di lavoro nazionale  formato da professionisti del settore”.

Aumentano le anomali riscontrate nelle pretese di recupero crediti deteriorati

Il Coordinamento istituito da Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, la Confconsumatori Brindisi, Osservatorio LIDU sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento e l’ACU Calabria, ha di recente riscontrato un aumento di segnalazioni attinenti ad azioni giudiziarie ed extragiudiziarie volte al recupero di crediti deteriorati, c.d. NPL (Non Performing Loans), ceduti dalle Banche, originariamente titolari delle stesse ad altri operatori finanziari.

In molti casi, però, sono state riscontrate anomalie e inesattezze nelle pretese creditorie avanzate, spesso, attraverso la notifica di decreti ingiuntivi.

Più in particolare, in alcune fattispecie analizzate dal Coordinamento è stata riscontrata la prescrizione del diritto di credito o l’inesistenza dello stesso, in quanto, ad esempio, già pagato o oggetto di transazione regolarmente adempiuta o, ancora, corrisposto in tutto o in parte dal fideiussore.

In altre ipotesi si è riscontrata la richiesta di interessi passivi sproporzionati o non dovuti.

 Cosa può fare, quindi, in questi casi il consumatore che riceve la notifica di un decreto ingiuntivo?

“Preliminarmente – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile Nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del consumatore” – occorre che il destinatario del decreto ingiuntivo analizzi immediatamente, dati i tempi ristretti per una eventuale opposizione, la pretesa creditoria, se la stessa è effettivamente dovuta e l’importo esatto di una eventuale esposizione debitoria.

Qualora sia riscontrata qualche anomalia, senza indugio, il destinatario della richiesta di pagamento dovrà cercare di addivenire, formalmente ad un accordo transattivo.

Tale fase si deve concludere nel giro di qualche giorno dal ricevimento dell’atto notificato.

Se ciò non dovesse avvenire, è opportuno che il consumatore promuova, subito, sempre ove ne ricorrano gli estremi, una azione di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che decorrano i termini per poter procedere in tal senso”

Dal Coordinamento fanno sapere che quello delle anomalie nelle pretese per crediti deteriorati è un fenomeno che va affrontato e combattuto, soprattutto a livello politico e, quindi, legislativo.

In questo determinato periodo storico, infatti, i cittadini sono già alle prese con una crisi economica ed occupazionale senza precedenti, di conseguenza, il ricevere ingiunzioni di pagamento, soprattutto nei casi in cui le stesse presentano delle anomalie, complica notevolmente la condizione, anche psicologica, degli stessi.

“Perché le società che hanno acquisito il presunto credito dall’Istituto Bancario originario non pongono in essere un adeguato studio ed approfondimento del singolo caso prima di procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo anche qualora, ad esempio, il credito dovesse essere prescritto o già pagato in tutto o in parte?

Perché costringere, in caso di anomalie, il consumatore a promuovere un’azione giudiziaria, con i relativi tempi lunghi e costi, per far valere i propri diritti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo?

Occorre che le Istituzioni intervengano seriamente su tale fenomeno in continua crescita e siano adottati dei provvedimenti legislativi al riguardo” conclude l’avv. Emilio Graziuso.

Il “Negozio diffuso”. Tra crisi e nuove idee di sviluppo economico e sociale.

Le vetrine si spengono e le serrande si chiudono sui marciapiedi di quello che una volta era una delle preferite mete dei VIP. Salsomaggiore però vuole cambiare e invertire la tendenza con idee innovative e il contributo di tutti è la volontà di buona parte della cittadinanza. Ma come? Il Negozio diffuso, l’idea originale di Sinestesia fra le Arti, che potrebbe diventare un modello replicabile in ogni villaggio e quartiere d’Italia.

Di redazione Salsomaggiore, 16 giugno 2022 – Si fa presto a parlare di crisi, a lamentarsi dell’inefficienza delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quando tocca impegnarsi in prima persona affinché le cose mutino.

Sinestesia Fra le Arti“, raccogliendo l’interesse manifesto a reagire a una situazione di crisi ormai conclamata, ha lanciato una idea, purtroppo interrotta sul nascere dalla pandemia, per cercare di mettere a dimora un primo seme di rigenerazione economica e sociale.

“Sinestesia Fra le Arti” è un format di Cristina Servini e Ugo Massari che fa parte di un progetto più ampio (il NEGOZIO DIFFUSO), concepito per il rilancio delle attività economiche e la rivalutazione immobiliare dei centri storici in crisi.

Un progetto che  prevede l’aggregazione di imprenditori e artisti con i loro prodotti e le loro opere d’eccellenza, singolarmente troppo “polverizzate” e “disperse” , per dar loro attrattività e visibilità conferendole in un PRODOTTO TURISTICO LOCALE INTEGRATO, funzionale ad una vetrina collettiva rivolta ad un mercato emergente, che chiede beni in controtendenza all’offerta stereotipata della grande distribuzione globalizzata e omologante.

A discutere sul tema sono stati invitati l’avvocato Emilio Graziuso Coordinatore dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” e il dott. Mario Vacca, Managing Partner Tavola Farnesiana Consulting, entrambi collaboratori scientifici della Gazzettadellemilia.it sulla quale settimanalmente alimentano rispettivamente la rubrica “L’Agorà del Diritto” e  “La Bussola d’Impresa”.

A Cristina Servini e Igam Ussaro il compito di moderare la tavola rotonda e la conduzione del dibattito.

La dimensione giuridica è stata, come è ovvio, presentata dall’avvocato Emilio Graziuso, il quale, oltre a esprime il suo apprezzamento circa l’idea, ha evidenziato innanzitutto i fattori di debolezza che dovranno essere risolti preliminarmente così riassumibili:

  1. La tipologia organizzativa e la forma giuridica. Potrebbe essere necessario , suggerisce l’avvocato, istituire un soggetto terzo che si rapporti in nome e per conto di tutti i proprietari dei locali che parteciperanno al progetto;
  2. La sicurezza dei locali. E’ imprescindibile la verifica dell’adeguatezza dei locali alle normative in merito di sicurezza.

Il microfono passa quindi al dottor Mario Vacca per approfondire gli aspetti economici e imprenditoriali. “Un negozio aperto ha anche un valore sociale“, esordisce il manager, e perciò contribuisce al controllo del territorio. A livello progettuale l’indicazione del professionista è di pianificare pensando in grande, “meglio seminare in un vaso grande affinché le radici possano estendersi e l’albero possa esprimersi al meglio nella parte aerea” è la similitudine rappresentata dal dottor Vacca. Infine, affinché qualsiasi progetto e questo in particolare, ha necessità di un buon piano di comunicazione affinché si alimenti il mercato dello scambio ma anche quello del turismo. Il turista, come aveva sottolineato l’avvocato Graziuso introducendo il proprio discorso, è comunque una specifica declinazione del consumatore.

A seguire sono intervenuti diversi operatori presenti in sala, e a concludere è stato il direttore della Gazzetta dell’Emilia (www.gazzettadellemilia.it ), Lamberto Colla, il quale ha sollecitato i presenti a analizzare il tempo di crisi e a valutare se il progetto potrà essere d’aiuto, ma al contempo di ragionare se e soprattutto sino a che punto si intende fare sacrifici per alimentare il rilancio con la consapevolezza di dover ragionare in clima di collettività e pensando “in grande”. Il direttore quindi si attende un progetto dettagliato che possa essere discusso e quindi raccogliere consenso e approvazione dopo gli opportuni aggiornamenti frutto del confronto a tutti i livelli cointeressati.

Le ultime parole sono state pronunciate dall’avvocato Maurizio Palladini il quale, oltre a rappresentare l’amministrazione comunale, ha dato la sua personale approvazione e la promessa di adoperarsi per fare decollare il progetto affinché Salsomaggiore possa tornare ancora a splendere, seppure diversa dal passato, che ormai non tornerà.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Dopo la sentenza di separazione i coniugi possono riconciliarsi formalmente?

Di Emilio Graziuso (*) 18 giugno 2022 – Nei giorni scorsi è pervenuta alla nostra redazione, una domanda alla quale riteniamo di dare subito risposta in quanto riguardante una ipotesi particolare che potrebbe incontrare l’interesse di molti lettori: dopo la sentenza di  separazione i coniugi possono tornare insieme anche da un punto di vista formale?

La risposta al quesito è positiva.

E’ lo stesso codice civile che prevede la possibilità per i coniugi, di comune accordo, di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione in tal senso o anche, semplicemente, assumendo un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Ovviamente, i coniugi possono sempre rivolgersi al Tribunale per ottenere un provvedimento giudiziale volta ad ottenere un provvedimento giudiziario con il quale sia riconosciuta l’avvenuta riconciliazione e che, quindi, determini la cessazione degli effetti della separazione.

In questo caso dovrà essere fornita al Tribunale la prova dell’avvenuta riconciliazione dimostrando, ad esempio, la coabitazione o la ripresa delle relazioni reciproche.

Qualora le parti decidano di riconciliarsi senza ricorrere al Tribunale, essi possono farlo in modo tacito o espresso.

Nel primo caso, i coniugi assumono un comportamento, in casa e fuori, che, in modo inequivocabile, sia incompatibile con la separazione.

Nel secondo caso, invece, i coniugi separati redigono un accordo scritto nel quale dichiarano espressamente di voler riprendere la normale vita matrimoniale con reciproci diritti e doveri.

In ogni caso, per dare pubblicità giuridica alla riconciliazione e poterla, eventualmente, opporre a terzi ed annullare la separazione è necessario che le parti prestino una dichiarazione dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

La dichiarazione sarà, quindi, iscritta negli archivi dello Stato civile ed annotata nell’atto di matrimonio.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia