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15 marzo “Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori”. Intervista ad Emilio Graziuso, responsabile dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”

Il 15 marzo è la “Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori”. La data non è casuale. Il 15 marzo 1962, il Presidente John F. Kennedy, per la prima volta, parla di diritti dei consumatori al Congresso degli Stati Uniti d’America e ne individua quattro ritenuti fondamentali: il diritto alla sicurezza, il diritto all’informazione, il diritto di scelta ed il diritto di essere ascoltati.

A distanza di sessant’anni ha senso ricordare la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori?

La nostra testata, sempre vicina ai cittadini ed ai problemi e temi reali degli stessi, ha deciso di parlarne con l’avv. Emilio Graziuso uno dei maggiori esperti in Italia di diritto dei consumatori e Responsabile dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte dei consumatori.

Avvocato Graziuso che significato ha, oggi, celebrare la giornata mondiale dei diritti dei consumatori?

A livello simbolico, il fatto che sia prevista una “Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori” è molto importante.

In tal modo, si riconosce, in modo inconfutabile, l’importanza e la centralità, a livello mondiale, dei consumatori e si consacrano gli stessi a categoria o, che dir si voglia, classe sociale.

I consumatori, quindi, rappresentano una categoria o classe sociale?

Purtroppo solo sulla carta.

Si spieghi meglio

I consumatori, almeno quelli italiani, non hanno la consapevolezza e, di conseguenza, lo spirito di appartenenza alla categoria.
Negli anni si sono registrati numerosissimi interventi legislativi a tutela dei consumatori.

Si è passati da un vero e proprio deserto normativo, agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, al codice del consumo e la tutela dei consumatori è divenuta una vera e propria branca del diritto.

Ora, però, bisogna lavorare per la costruzione di un figura di consumatore di carattere collettivo, superando, quindi, l’isolamento nel quale esso si trova.

Il consumatore è, quindi, isolato nonostante in Italia ci sono molte associazioni a tutela dello stesso?

Nel nostro Paese ci sono molte associazioni a tutela dei consumatori, alcune, come la nostra, di carattere nazionale, altre, invece, circoscritte a livello locale.

Tutte svolgono, a mero titolo di volontariato, un ruolo meritorio e fondamentale quale quello di assistere i consumatori in situazioni critiche nelle quali gli stessi si vengono a trovare.

Le associazioni, inoltre, a vari livelli, combattono per l’affermazione dei diritti dei consumatori e costantemente promuovono specifiche iniziative al riguardo.

Da questo punto di vista, quindi, il consumatore non è solo. Ma ciò non basta. Occorre una associazione di consumatori.

In che senso?

Un nuovo modello di realtà associativa che, intendiamoci, non si vada a sostituire a quello esistente ma che si affianchi ad esso.

Che idea di associazione ha in mente?

Il modello associativo al quale come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” stiamo lavorando, quotidianamente ed incessantemente, vale a dire una realtà, una aggregazione, organizzata e partecipata di consumatori.

Puntiamo, infatti, a realizzare un passaggio fondamentale ed inedito, vale a dire quello da consumatore associato o assistito, che dir si voglia, ad un consumatore militante.

Il nostro obiettivo è quello che i consumatori non si rivolgano o si associno alla nostra Associazione solo per la necessità di usufruire dei servizi forniti agli iscritti ma essi siano spinti a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione o, quanto meno, ad aderire alla stessa perché si riconoscono nella battaglie che quotidianamente essa porta avanti.

Il nostro obiettivo principale è, quindi, la partecipazione attiva dei cittadini. Solo una aggregazione partecipata di consumatori può portare l’Associazione ad assumere un ruolo determinante a livello sociale ed a creare massa critica su determinate problematiche, come insegna l’esperienza delle associazioni a tutela dei consumatori negli Stati Uniti.

E come intendete realizzare questo nuovo modello associativo?

Ci rendiamo conto che la sfida è ambiziosa ma essa può essere vinta attraverso un lavoro, da parte nostra, serio, quotidiano e duraturo nel tempo, come quello che portiamo avanti da anni con ottimi risultati.

La creazione del modello associativo che proponiamo pone al centro l’informazione del cittadino in merito ai propri diritti.

Solo attraverso la conoscenza degli stessi, infatti, il consumatore può divenire consapevole del ruolo determinante che esso riveste all’interno del sistema economico. Un ruolo da protagonista e non da spettatore.

Come ogni percorso di crescita, dopo aver assunto consapevolezza di sé il consumatore potrà prendere atto della dimensione collettiva del proprio status e, quindi, sentire l’esigenza di costruire, attraverso la partecipazione attiva all’Associazione, una coscienza di classe, attraverso battaglie concrete alle quali aderire e contribuire.

Siamo convinti, quindi, che solo attraverso l’informazione si crea una coscienza di classe.

Ovviamente, oltre all’informazione, l’attività quotidiana che l’Associazione svolge riveste un ruolo altrettanto centrale per la creazione di questa nuova figura di consumatore attivo o militante.

Sin dalla sua fondazione “Dalla Parte del Consumatore” è stata una Associazione popolare ma non populista.

Selezioniamo, infatti, le tematiche da affrontare sulla base di problemi reali dei cittadini e, solo dopo averli studiati ed individuato proposte concrete di risoluzione, lanciamo le nostre battaglie.

Battaglie che svolgete “dentro e fuori le aule di tribunale”. “Daremo battaglia dentro e fuori le aule di Tribunale” è frutto di una mia dichiarazione rilasciata ad una testata giornalistica con riferimento ad alcune tristi vicenda di “risparmio tradito” che hanno coinvolto migliaia di consumatori italiani.

La frase, nel tempo, oltre che uno slogan ed un hashtag nei nostri post sui social, è divenuta un modus operandi che applichiamo a tutte le campagne a tutela dei diritti dei cittadini che portiamo avanti.

Crediamo, infatti, che, al di là delle azioni giudiziarie e delle vittorie ottenute con sentenze che hanno fatto da apripista per il riconoscimento dei diritti dei consumatori, l’Associazione ha il dovere di combattere le battaglie a difesa dei diritti della categoria che rappresenta anche fuori dalle aule di Tribunale, attraverso iniziative informative e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, cercando di intavolare un dialogo costruttivo con le controparti, avanzare proposte concrete alle Istituzioni, locali e nazionali, per il miglioramento del sistema e promuovendo strumenti alternativi alla risoluzione giudiziale delle controversie.

Un altro slogan della Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” è “provvedimenti giudiziari e non semplici parole”
Si anche questo slogan, se lo vogliamo così definire, rispecchia l’impostazione di fondo della nostra associazione.

Come ho detto, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” è lontana da impostazioni di carattere populista.
Il populismo non serve ai consumatori.

Questi ultimi hanno bisogno di risposte concrete alle proprie istanze ed hanno bisogno di sapere se possono nutrire o meno speranze di veder riconosciuti i propri diritti.

Nel corso degli anni, nelle battaglie giudiziarie che abbiamo deciso di intraprendere dopo approfondito esame a livello nazionale, le risposte le abbiamo date con il riconoscimento concreto attraverso sentenze dei diritti dei consumatori, i quali, come nei casi di risparmio tradito, sono stati risarciti integralmente delle perdite subite.

Un ultima domanda: la vostra Associazione è interna o vicina a qualche partito politico?

“Dalla Parte del Consumatore” rivendica con orgoglio la propria indipendenza da partiti e sindacati. Essa, inoltre, non beneficia di alcuna forma di finanziamento pubblico. Queste scelte, se da un lato, non semplificano di certo la vita delle delegazioni dell’Associazione, soprattutto a livello locale, dall’altro, costituiscono per noi un vero e proprio punto di forza in quanto ci permettono di promuovere un consumerismo libero e senza deleghe.

Fonte: Avantilive.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Rimborso biglietto aereo per volo non effettuato dal passeggero sottoposto a quarantena per Covid19

“L’Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottopongono alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*) 12 marzo 2022 – “Avevo acquistato, attraverso il sito della Compagnia aerea, biglietti per me, mia moglie e mia figlia minore per un volo nel mese di novembre 2021. Il giorno della partenza, mentre eravamo in aeroporto e ci accingevamo ad imbarcarci, siamo stati raggiunti da una telefonata dell’asilo di mia figlia con la quale venivamo avvertiti che l’intera classe della stessa era posta da quel giorno in quarantena per un caso di positività Covid 19.

Non prendevamo, quindi, il volo e ci sottoponevamo alla prescritta quarantena.

 La Compagnia aerea, a tutt’oggi, nonostante le specifiche richieste, non ha rimborsato le somme corrisposte per i biglietti del viaggio non più effettuato.

Ho qualche speranza di recuperare i soldi spesi per i biglietti?”

Come sempre precisiamo nella nostra rubrica forniamo risposte di carattere generale ed informativo.

Per offrire una risposta specifica al lettore occorrerebbe analizzare la nel dettaglio la fattispecie con esame della relativa documentazione.

In ogni caso, in linea di massima, se la vicenda si è svolta nel modo descritto nel quesito ad esso può essere fornita risposta positiva.

In virtù del combinato disposto delle norme contenute nel codice civile, nel codice della navigazione e nel codice del turismo, infatti, se i consumatori non si sono potuti imbarcare per gravi motivi personali, agli stessi non imputabili, hanno diritto ad essere rimborsati dell’intero prezzo del biglietto oltre accessori.

Essere sottoposti a quarantena a causa del virus Covid 19 è, indubbiamente, una chiara ipotesi di motivo personale grave, indipendente dalla volontà dalle parti, impeditivo del viaggio.

È bene, inoltre, ricordare che, qualora sottoposti a quarantena si è impossibilitati ad effettuare il volo non solo in base a norme di carattere amministrativo – sanitario ma anche penale.

L’isolamento, infatti, è disposto per evitare la diffusione del virus.

Trasgredire a tale misura comporta – come è ovvio e giusto che sia – delle sanzioni.

È, quindi, evidente il diritto del passeggero al rimborso da parte della Compagnia aerea.

Stupisce, pertanto, la circostanza che, a seguito della richiesta di rimborso, la Compagnia non abbia corrisposto, a tutt’oggi, lo stesso.

Il caso del nostro lettore, però, non è isolato.

Come si apprende dalla stampa nazionale (https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/2022/01/08/news/ryanair_non_rimborsa_i_passeggeri_con_covid_come_far_valere_i_nostri_diritti-332989177/), ad esempio, Ryanair, in alcune fattispecie analoghe a quella illustrata dal nostro lettore, non ha rimborsato i consumatori, considerando, in modo del tutto incomprensibile – tenuto conto sia della sfera personale del singolo viaggiatore affetto da virus sia della salute pubblica di tutti coloro che partecipano allo stesso volo – il Covid 19 malattia “non grave”.

Di recente, in sede giudiziale, è stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della Compagnia Irlandese in favore di una famiglia che, come quella del nostro lettore, non era potuta partire essendo stato un componente della stessa sottoposto a quarantena e, conseguentemente, anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Si tratta di un provvedimento giudiziale molto importante per i consumatori.

L’Autorità Giudiziale, infatti, riscontrando, nel singolo caso, la sussistenza dei presupposti (es. prova scritta del volo acquistato, del prezzo pagato nonché documentazione della sottoposizione in quarantena) e concedendo, di conseguenza, il decreto ingiuntivo ha permesso al consumatore di ottenere – in tempi più rapidi rispetto al processo ordinario – un titolo (che diventerà esecutivo decorsi quaranta giorni dalla notifica qualora la Compagnia non promuova opposizione avverso lo stesso) per la restituzione del denaro speso per il biglietto aereo.

Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

L’Agorà del Diritto” –  Alcol test e cause di invalidità del verbale di contravvenzione

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“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna settimanalmente i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Di Emilio Graziuso (*) 26 febbraio 2022 –

Il verbale di contravvenzione elevato a seguito di accertamenti condotti tramite etilometro è sempre valido?

A questa domanda ha, nei giorni scorsi, risposto la Corte di Cassazione, ribadendo un principio dalla stessa sancito già da qualche anno e, cioè, che il verbale di contravvenzione elevato a seguito di alcol test, con relativa irrogazione della sanzione pecuniaria e sospensione della patente di guida, è illegittimo se non contiene alcune informazione considerate essenziali.

Più in particolare, secondo la Suprema Corte il verbale di contravvenzione deve contenere l’attestazione che è stato verificato il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione e che lo stesso è stato sottoposto, preventivamente, alla prescritta ed aggiornata omologazione, vale a dire la verifica che viene fatta al primo collaudo dell’etilometro,  ed alla corretta calibratura/taratura, cioè il controllo di funzionalità periodico dello stesso.

Omologazione e calibratura/taratura (con relativa indicazione della data) che permettono di accertare ed attestare il buon funzionamento della strumentazione e, quindi, la piena attendibilità dei dati rilevati attraverso l’utilizzo della stessa.

La previsione della detta attestazione è volta a garantire l’effettiva trasparenza dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, la controllabilità della legittimità e correttezza della operazione di accertamento considerata nel suo insieme.

Oltre a quelle appena esaminate, la Corte di Cassazione prevede un ulteriore motivo per il quale il verbale potrebbe essere dichiarato illegittimo: la mancata indicazione della circostanza che gli agenti abbiano avvisato l’automobilista, prima di sottoporlo all’etilometro, della possibilità di farsi assistere da un avvocato.

È vero che la comunicazione della facoltà di farsi assistere da un legale potrebbe essere data anche verbalmente ma, in questo caso, qualora l’automobilista dovesse promuovere opposizione avverso il verbale di contestazione, gli agenti elevatori dovranno precisare dinnanzi all’Autorità Giudiziaria (che dovrà valutare, caso per caso, l’attendibilità o meno di tale dichiarazione) i motivi per i quali non avrebbero verbalizzato l’avviso fornito alla persona sanzionata.

Al riguardo, è bene, in ogni caso, precisare che, anche qualora sia stato regolarmente effettuato l’avviso relativo alla possibilità di farsi assistere da un legale, la presenza di quest’ultimo non è un requisito necessario per la validità dell’operazione di rilevamento e dell’eventuale verbale di contestazione che ne potrebbe scaturire.

Gli agenti incaricati, quindi, possono procedere con il test etilico anche in assenza del legale dell’automobilista e non sono, neppure, tenuti ad attendere l’arrivo del procuratore qualora esso debba giungere da un luogo distante.

L’accertamento, infatti, deve essere effettuato in tempi brevi, potendo altrimenti essere non attendibili i risultati dello stesso, dato il decrescere della curva etilica nel sangue.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta. Locazione a scopo abitativo: a chi spettano le spese di manutenzione della caldaia?

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“L’Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*) 19 febbraio 2022 – “Sono conduttore di un immobile ad uso abitativo. Nel contratto di locazione è stato previsto che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia sono integralmente a mio carico. Tale clausola è valida o, con riferimento alle spese straordinarie, è da considerarsi nulla?”

Per fornire una risposta precisa al nostro lettore sarebbe necessario esaminare il contratto di locazione, in generale, e la clausola relativa alle spese della caldaia, in particolare.

In linea di massima, così come è stata prospettata la questione, possiamo dire che la pattuizione è valida.

Le norme che disciplinano i contratti di locazione a scopo abitativo, suddividono le spese in due grandi macroaree: le spese ordinarie e quelle straordinarie.

Le prime gravano sull’inquilino – conduttore, le spese straordinarie, invece, sul proprietario – locatore

Più in particolare, con riferimento alla manutenzione della caldaia, ad esempio gravano:

a)sull’inquilino – conduttore i costi riguardanti l’uso quotidiano della caldaia e, quindi, le piccole riparazioni dovute all’uso quotidiano, la sostituzione delle apparecchiature dovute a danno accidentale e le spese di accensione stagionale dell’impianto e messa a risposo dello stesso.

Ancora, sempre al conduttore spettano, ad esempio, gli adempimenti relativi al libretto della caldaia, e, quindi, l’obbligo di controlli periodici, compreso quello dei fumi e la tassa relativa alla verifica dell’impianto;

b)sul locatore – proprietario tutti gli esborsi che non rientrano nella manutenzione ordinaria, quale, ad esempio, la sostituzione della caldaia, l’installazione della stessa, il rifacimento dell’impianto e le spese di adeguamento alle norme di legge.

In base alla normativa che governa la materia sembrerebbe, quindi, che le spese straordinarie relative alla caldaia non dovrebbero gravare sul lettore che ci ha posto il quesito ma, come si è anticipato, così non è.

Nel caso di specie, infatti, le parti hanno contrattualmente, con la previsione della clausola in esame, derogato alla disciplina appena illustrata prevedendo a carico del conduttore – inquilino anche le spese straordinarie relative alla caldaie.

Trattandosi di contratto di locazione a scopo abitativo tale clausola è valida ed efficace alla luce della normativa vigente in materia.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Azioni Veneto Banca, il Tribunale di Brindisi condanna Intesa San Paolo

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A risarcire con oltre 80mila euro una risparmiatrice di Francavilla Fontana, associata all’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore”

BRINDISI – Nuova vittoria giudiziaria dei risparmiatori nei confronti di Banca Intesa San Paolo (quale società incorporante per fusione Banca Apulia) per la vendita di azioni Veneto Banca. Il Tribunale di Brindisi, giudice Silvia Nastasia, ha, infatti, accolto, integralmente, la linea difensiva di una risparmiatrice di Francavilla Fontana, associata all’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” e difesa nel processo dall’avvocato Emilio Graziuso, condannando l’istituto di credito al risarcimento del danno pari ad 81.878,25 euro, oltre interessi.

“Siamo molto soddisfatti – afferma l’avvocato Emilio Graziuso, responsabile associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” – di questa nuova e importante sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un consumatore che aveva investito i risparmi di una vita in azioni della Veneto Banca. Da quanto appurato dal Tribunale tale investimento è avvenuto senza che al risparmiatore fossero state fornite informazioni precise e dettagliate, come previsto dalla normativa di settore, sulla natura dei titoli acquistati, i rischi ad essi connessi e le modalità di disinvestimento”.

“La problematica centrale della vicenda Veneto Banca – fanno sapere dall’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” –  per quanto concerne i risparmiatori, è costituita, in molti casi, dalla assenza di informazioni fornite al momento dell’acquisto dei titoli. Molti risparmiatori, infatti, come stanno accertando, caso per caso, i Tribunali e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie avevano investito il proprio denaro nelle azioni Veneto Banca sulla base di assicurazioni sulla sicurezza del titolo e l’assenza del rischio di perdita del capitale. In realtà le azioni in questione avevano caratteristiche completamente diverse”.

Già in passato, con riferimento alla vicenda Veneto Banca, l’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” aveva collezionato, per i propri associati, una serie di vittorie sia a livello giudiziale che arbitrale e facendo, quindi, da apripista nella tutela dei risparmiatori coinvolti in questo episodio di “risparmio tradito”. “Ottenendo nel maggio 2020, la prima storica sentenza in Italia che ha condannato la Banca Intesa San Paolo, quale incorporante per fusione Banca Apulia, al risarcimento del danno per la vendita dei titoli Veneto Banca “abbiamo visto l’accoglimento integrale della linea difensiva che abbiamo approntato e sulla quale stiamo lavorando quotidianamente dal 2014”, fanno sapere dall’associazione.

“Riteniamo, infatti, – continua l’avvocato Emilio Graziuso – che il processo civile, qualora ne sussistano i presupposti, sia la strada più idonea da percorrere per ottenere il risarcimento del danno in favore dei risparmiatori. E, al riguardo, i fatti e le sentenze ci stanno dando ragione”. L’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” continua a nutrire la speranza dell’istituzione di un tavolo di confronto con Banca Intesa San Paolo, quale incorporante per fusione Banca Apulia, volto a dirimere bonariamente le controversie con gli azionisti Veneto Banca.

Fonte: Brindisireport.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: è illegittima l’emissione di un voucher in sostituzione del rimborso integrale del pacchetto turistico se non vi è il consenso del viaggiatore

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“L’Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce” ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*), 12 febbraio 2022 – Nella “Agorà del Diritto” del 15 gennaio 2022 abbiamo affrontato il tema della proroga legislativa della scadenza dei voucher sostitutivi emessi a seguito di annullamento viaggi causa Covid.

Come avevamo previsto, dato il forte impatto della questione, l’articolo ha suscitato l’interesse dei lettori tanto da indurre alcuni di essi a chiedere alla nostra rubrica di dedicare ulteriori approfondimenti al riguardo.

Abbiamo, quindi, deciso di tornare sull’argomento nell’appuntamento odierno e soffermarci su una interessante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia la quale costituisce un importante precedente giurisprudenziale.

Con la sentenza in esame, infatti, il Giudice di Pace emiliano ha accolto la domanda proposta dai consumatori condannando la controparte alla restituzione integrale di quanto corrisposto, a titolo di acconto, per l’acquisto del pacchetto viaggio.

Cosa era accaduto nello specifico?

Una coppia aveva acquistato, prima dell’emergenza pandemica, un pacchetto viaggio, corrispondendo, a titolo di acconto, una somma del prezzo pattuito.

A seguito dell’esplosione del Covid19, però, così come è accaduto a moltissimi viaggiatori, la coppia non è più potuta partire e la compagnia di viaggio emetteva un voucher non concedendo alcuna possibilità di rimborso in denaro.

E così, i due turisti si vedevano costretti ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Al riguardo è opportuno precisare che la misura adottata dalla compagnia di viaggio era, comunque, conforme alla normativa di emergenza adottata, nel nostro ordinamento, in materia.

Detta normativa aveva, comunque, sollevato molte polemiche ed era stata fortemente criticata da molte associazioni dei consumatori, in quanto lesiva dei diritti di questi ultimi.

Il prevedere, infatti, in favore dell’organizzatore del viaggio la possibilità di emettere dei voucher sostitutivi del rimborso del prezzo versato si poneva in contrasto non solo con le norme di carattere generale contenute nel codice civile ma anche con il codice del turismo, normativa quest’ultima di matrice europea, in quanto frutto del recepimento di specifiche direttive di settore.

Tali violazioni del diritto dell’Unione Europea avevano portato anche la Commissione UE ad avviare un procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, conclusasi quando il contenzioso promosso dai due coniugi era ancora in corso.

Nel corso della procedura giudiziale  è anche intervenuta la Commissione UE attivando una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (procedura che veniva avviata e definita nel periodo nel quale la causa era in corso) conclusasi con esito positivo per il nostro Paese sulla base di alcuni presupposti sui quali è inutile in questa sede soffermarsi.

Il dato importante è che, a seguito, della attivazione della procedura l’Italia effettuava dei correttivi alla normativa di settore che prevedevano (e prevedono tutt’ora) la possibilità di scelta tra rimborso e voucher.

Tali correttivi, però, non si applicavano alla coppia che aveva promosso la procedura giudiziale dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto non vigenti, non solo al momento della emissione dei voucher ma neppure al momento dell’avvio del processo.

Cosa ha deciso, allora, il Giudice di Pace emiliano?

Come si è detto ha accolto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto dai due consumatori sulla scorta delle seguenti osservazioni: «allo stato, pertanto, non può essere ritenuta congrua l’applicazione della normativa emergenziale – sfavorevole per i viaggiatori – anche alla luce della valutazione negativa da parte delle Istituzioni Europee e che costituirebbe un differente trattamento tra coloro che, come i signori (omissis) e (omissis), avevano acquistato un pacchetto viaggio all’inizio della pandemia e coloro che lo abbiano acquistato nei mesi successivi» (in www.dirittoegiustizia.it), quando cioè erano entrati in vigore i correttivi della normativa in esame.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: La truffa del “man in the mail”

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. “L’Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente  “per” e “con” i cittadini.

Di Emilio Graziuso (*) 5 febbraio 2022 – Il mese di gennaio 2022 è stato contrassegnato da nuove tipologie di tentativi di truffe on line perpetuate ai danni dei consumatori, alle quali è opportuno porre molta attenzione per non vedersi sottratti dati personali, bancari e postali, con conseguente rischio di utilizzo fraudolento del proprio conto corrente o della propria carta di credito.

Si tratta di due casi di phishing, il quale si perpetua attraverso una mail che perviene al consumatore, la quale all’apparenza sembra essere stata inviata da un Istituto di credito con la quale si richiede l’inserimento dei dati del cliente.

Analizziamo, quindi, nello specifico detti casi.

La prima tipologia di tentativo di truffa on line è costituita da una mail contenente l’avviso di sospensione del Green Pass.

Tale mail, all’apparenza, sembrerebbe provenire dal Ministero della Salute ma in realtà non è così.

Con essa, inoltre, i destinatari del messaggio vengono invitati a cliccare su link, in realtà fasulli, per effettuare eventuali controlli, della propria certificazione verde.

Il secondo caso di phishing, che è stato registrato in questi ultimi giorni, è costituito da una mail contenente falsi atti di citazione apparentemente proveniente dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dal Commissariato P.S. Online, con la quale, in tono minaccioso, i destinatari della stessa sono sollecitati a contattare i mittenti per fornire giustificazione ed effettuare pagamenti per definire la controversia.

A cosa porre attenzione quando si ricevono email di questo tenore?

Al riguardo è bene ricordare che:

1)il Ministero della Salute, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ed il Commissariato P.S. Online se devono inoltrare comunicazioni specifiche non lo fanno tramite una email, tra l’altro, dal contenuto generico;

2)un atto di citazione non è mai notificato tramite email ma esclusivamente attraverso ufficiale giudiziario, direttamente o per il tramite del servizio postale, o tramite posta elettronica certificata sempre che il destinatario sia provvisto di essa (in buona sostanza, in tale ultimo caso, sia il mittente sia il destinatario devono avere la posta elettronica certificato e devono seguire l’iter previsto dal codice di procedura civile);

3)tutte le comunicazioni relative al Green Pass sono effettuate attraverso i canali ufficiali a ciò deputati dal Ministero;

4)se un soggetto avesse commesso una infrazione alla normativa per la quale fosse effettivamente coinvolta l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, quest’ultima, oltre a non inoltrare atti tramite email, non proporrebbe formalmente un contatto per la definizione della controversia;

5)in ogni caso, nessuna email attendibile ha un contenuto generico o minaccioso. Nessuna email attendibile, inoltre, potrebbe essere indirizzata ad un soggetto non individuato, tramite locuzioni generiche, quali, ad esempio, Gentile Cliente, Gentile Utente, Egregio Signore, ecc.

Cosa fare, quindi, quando si ricevono email phishing?

Per non cadere in trappola è consigliabile, non aprire gli allegati e non cliccare sui link riportati nel testo della email, la quale, è opportuno, che sia subito cancellata.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“SOS Buoni fruttiferi postali” il nuovo servizio “Dalla parte del Consumatore”

“SOS Buoni Fruttiferi Postali” è questo il nome del nuovo servizio attivato dal Coordinamento istituito dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, Osservatorio LIDU sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento ed ACU Calabria relativo ad una questione particolarmente delicata che coinvolge migliaia di consumatori italiani.

Stiamo parlando, in particolare, di coloro che, in possesso di buoni serie “Q/P”, al momento della scadenza degli stessi e della conseguente richiesta di rimborso si sono visti corrispondere una somma sensibilmente inferiore a quella originariamente prevista e riportata sui buoni stessi.

“La questione dei buoni serie “Q/P” è di vaste dimensioni e di forte impatto economico per i possessori degli stessi – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – Sono, infatti, numerosi i consumatori che, in quest’ultimo periodo, stanno segnalando alla nostra Associazione di ricevere al momento dell’incasso una somma inferiore rispetto a quella originariamente prevista e riportata sul tergo del titolo ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto istituire un apposito servizio per dare informazioni dettagliate  ai consumatori coinvolti in tali vicende”.

L’iniziativa “SOS Buoni Fruttiferi Postali” è coordinata dall’avv. Stefano Fusco del foro di Milano, che da tempo approfondisce questa delicata vicenda.

“Il problema delle somme corrisposte alla scadenza del buono inferiori a quanto previsto sul tergo del buono  – afferma l’avv. Stefano Fusco – è stata affrontata dall’Arbitro Bancario Finanziario e di recente anche da alcuni Tribunali che hanno riconosciuto il diritto del consumatore di ricevere, per quanto concerne il rendimento dal 21° al 30° anno successivo all’emissione dei titoli in questione, il rendimento originariamente indicato sul retro di quest’ultimo.

L’Arbitro Bancario Finanziario ha, infatti, salvaguardato il principio dell’affidamento del consumatore a quanto indicato nel titolo”.

Nell’ambito di questo nuovo servizio il Coordinamento, oltre a dare informazione ai cittadini coinvolti in merito ai propri diritti, ha avviato una raccolta dettagliata ed a tappeto su tutto il territorio nazionale dei provvedimenti giudiziari e delle decisioni arbitrali registratisi in materia e nei prossimi giorni è prevista una apposita riunione dei volontari dell’Associazione che stanno lavorando a questo servizio per approntare le linee guida, anche a livello giudiziario, più efficaci per la salvaguardia dei diritti dei consumatori.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/dallapartedelconsumatore; tel. 347 – 0628721; coordinamentoconsumatori@gmail.com

Fonte: oraquadra.info

FOCUS – Nuove truffe online, l’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” mette in guardia gli utenti

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” mette in guardia da nuove mail di phishing.

Il 2022 è iniziato con segnalazioni di nuove e diverse tipologie di truffe online, alle quali i truffatori ricorrono per sottrarre ai cittadini dati personali, bancari e postali.
“Sono ormai numerosissime le richieste di aiuto che sono pervenute nel mese di gennaio all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” da parte di utenti rimasti vittime di nuove tipologie di phishing” afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile dell’Associazione.
Dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” fanno sapere, infatti, che i cittadini, in alcuni casi, hanno ricevuto false comunicazioni di avvisi relativi al proprio Green Pass, con le quali i mittenti (in apparenza le e-mail sembrano inviate dal Ministero della Salute) invitano i destinatari a cliccare su link fasulli per effettuare eventuali controlli.
In altri casi, invece, le e-mail contengono falsi atti di citazione da parte dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dal Commissariato P.S. Online che inducono i cittadini a contattare i truffatori per fornire giustificazioni ed effettuare pagamenti.
Come afferma la dott.ssa Irene Zapparata, responsabile del dipartimento dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” dedicato alla tutela del consumatore dalle truffe online, le metodologie con cui i truffatori cercano di carpire dati personali agli utenti del web sono sempre più specializzate nell’ingannare potenziali vittime con tranelli sempre più verosimili e al passo con i tempi.
“A tal riguardo – sostiene la dott.ssa Irene Zapparata – l’associazione è impegnata in una campagna informativa per mettere in guardia i consumatori da fenomeni di questo tipo: l’informazione è, infatti, la prima forma di tutela. Proprio per questo abbiamo redatto un apposito vademecum che vuole essere un valido strumento utile ai cittadini per individuare le truffe informatiche e non rimanerne vittime”.
L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” fa, quindi, un bilancio del primo mese di attività del proprio dipartimento interno dedicato al contrasto delle truffe informatiche.
“Siamo stati quotidianamente impegnati nel monitoraggio delle varie tipologie di truffe informatiche e nella raccolta e catalogazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini – dichiara la dott.ssa Zapparata – i quali stanno mostrando una sempre maggiore attenzione e cautela, frutto anche dell’attività di informazione e sensibilizzazione costante realizzata dalla nostra Associazione.
Siamo, inoltre, particolarmente soddisfatti del fatto che i cittadini, anche quando non sono rimasti vittime di tale tipologia di truffe, comunque, in molti casi, stanno segnalando all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” le email sospette agli stessi pervenuti o delle quali hanno avuto notizia.
Questo comportamento di collaborazione attiva dei cittadini con l’Associazione, ci permette di analizzare in tempi reali i nuovi tentativi di phishing”
Per maggiori informazioni: tel. 347 – 0628721; email coordinamentoconsumatori@gmail.com; Pagina FB Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”

Fonte: TG24info