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“L’Agorà del Diritto” – Revoca dell’assegno di mantenimento per i figli che abbiano terminato gli studi

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Di Emilio Graziuso (*) 19 marzo 2022 – Nell’ “Agorà” di questa settimana torniamo a parlare di diritto di famiglia e lo facciamo alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione emanata nei giorni scorsi.

E’, infatti, stato stabilito che i figli di genitori separati, una volta divenuti maggiorenni, hanno diritto al mantenimento soltanto qualora, terminato il percorso scolastico o di studi, si siano adoperati concretamente per rendersi autonomi da un punto di vista economico.

L’impegno profuso per la ricerca di lavoro deve essere effettivo e deve tener conto delle reali opportunità offerte dal mercato.

In altri termini, i figli di genitori separati per poter continuare a beneficiare dell’assegno di mantenimento, anche successivamente al completamento degli studi, dovranno dimostrare che la ricerca di lavoro è stata effettuata, senza esito positivo, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.

Essi, quindi, utilizzando le parole della Suprema Corte, non potranno “indugiare  nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento registratosi negli ultimi anni, volto a dare un giro di vite, rispetto al passato, agli assegni di mantenimento in favore dei figli divenuti maggiorenni

Questo nuovo corso della giurisprudenza ha avuto inizio nel 2020, quando sempre la Suprema Corte ha stabilito, almeno in linea di principio, che l’obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio.

Ovviamente, il venir meno dell’assegno di mantenimento non è automatico.

La stessa giurisprudenza occupatasi della materia, infatti, nelle varie ipotesi concrete dalla stessa esaminate, ha messo in evidenza che, in ogni caso, è necessario concedere al figlio un lasso di tempo congruo dalla fine degli studi per trovare lavoro.

Tornando alla revoca dell’assegno di mantenimento, come si è detto, non è una operazione automatica che scatta al momento della conclusione degli studi.

Essa, infatti, dovrà essere valutata dall’Autorità Giudiziaria caso per caso e, nell’ambito di tale indagine, particolare rilievo assumerà il comportamento assunto dal figlio al termine del proprio percorso di studi o di formazione professionale.

Una indagine, quindi, condotta dal magistrato ad ampio spettro sulla “autoresponsabilità” del figlio, sino a quel momento beneficiario dell’assegno di mantenimento, il quale, come si è detto, dovrà attivarsi per la ricerca di un lavoro che consenta di sostenersi, al di là dei desideri ed ambizioni personali.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

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