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La Corte di Giustizia dell’unione Europea sancisce importanti diritti per i consumatori titolari di mutui indicizzati in valuta estera

Dato il notevole numero di consumatori che si rivolgono agli sportelli del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per problematiche attinenti ai mutui ed ai finanziamenti, è stata istituita una task force composta da avvocati e commercialisti per offrire un ausilio concreto ai consumatori che riscontrino nei loro contratti anomalie di carattere giuridico – economico o che vogliano ricevere informazioni al riguardo.

La prima tematica che il gruppo di lavoro istituito dal Coordinamento ha affrontato in questi giorni riguarda i mutui indicizzati in valuta estera.

Di recente, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa riguardo a tale tipologia di mutui sancendo dei principi fondamentali per la tutela dei consumatori. 

“La Corte di Giustizia – affermano l’avv. Massimiliano Valcadaesperto in Diritto Europeo, e l’avv. Emilio GraziusoResponsabile del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – ha stabilito che nei mutui in valuta estera la banca deve informare dettagliatamente il cliente sul meccanismo di cambio, sui rischi ad esso connessi, sul contesto economico prevedibile e, quindi, sulle possibili ripercussioni, anche di carattere negativo, connesse alla variazioni del tasso. 

In tali casi, il consumatore ha diritto ad invocare, dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, l’abusività e, quindi, la nullità della clausola di indicizzazione in valuta estera e chiedere, quindi, la restituzione delle somme corrisposte in virtù di essa, qualora, ovviamente, tale pattuizione abbia prodotto ricadute negative nella sfera giuridico economica del mutuatario”.

La problematica relativa ai mutui a tasso indicizzato in valuta estera – fanno sapere dal Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” – coinvolge un notevole numero di consumatori italiani.

A livello giuridico, infatti, tale materia è stata affrontata dall’Arbitro Bancario Finanziario.

Quest’ultimo ha stabilito che le clausole contrattuale che non illustrano in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sono da considerarsi in contrasto con la normativa concernente le clausole abusive nonché all’orientamento della Corte di Cassazione sulla correttezza, trasparenza ed equità contrattuale.

“Grazie alle pronunzie della Corte di Giustizia ed alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario – affermano l’avv. Massimiliano Valcada e l’avv. Emilio Graziuso – i consumatori, qualora ne ricorrano gli estremi, hanno oggi la possibilità di far valere i propri diritti e di ottenere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte sulla base di una clausola abusiva e, quindi, nulla”.

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com; tel. 347 – 0628721.

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: se i genitori sono separati a chi spetta pagare le vacanze del figlio con gli amici?

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.
“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.
Essa è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.
Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.
“L’Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente “per” e “con” i cittadini.

Di Avv. Emilio Graziuso (*) 3 luglio 2021 – “Sono una madre separata. Quest’anno mio figlio minorenne ha manifestato il proprio desiderio di andare in vacanza con gli amici. Negli accordi di separazione consensuale è previsto che entrambi i genitori dobbiamo provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie di nostro figlio. Le spese per la vacanza di mio figlio con gli amici rientrano in automatico tra quelle per le quali dobbiamo concorrere al 50% oppure il padre può rifiutarsi di partecipare economicamente?”
La domanda della nostra lettrice risulta essere estremamente attuale, data la stagione estiva, e di grande importanza per i genitori separati, in quanto riguarda un terreno minato quale quello delle spese straordinarie.

Prima di dare una risposta al quesito posto dalla lettrice, occorre precisare che per spese straordinarie si intendono tutte quelle di natura eccezionale ed imprevedibile che, come tali, non possono essere comprese o previste a monte nell’assegno periodico di mantenimento.
Esempio tipico di spese straordinarie sono, quindi, le spese mediche, scolastiche, sportive.

Le spese della vacanza del figlio con gli amici rientrano, quindi, nelle spese straordinarie, in quanto esulano da quelle relative alla quotidianità del minore (spese ordinarie).
La nostra lettrice chiede, quindi, se tali spese rientrano automaticamente tra quelle per le quali entrambi i genitori, in virtù degli accordi di separazione consensuale, devono contribuire nella misura del 50% .

Non trattandosi di spese necessarie (es. cure mediche, spese scolastiche, ecc.) le spese straordinarie per vacanze senza genitori richiedano il preventivo accordo tra questi ultimi, così come stabilito nelle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 riguardanti “regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di familiare”.

Rientrando, quindi, tra le spese straordinarie da concordare, si consiglia alla lettrice di formulare una specifica richiesta scritta all’altro genitore, il quale dovrà manifestare il proprio motivato dissenso in forma scritta nell’immediatezza della richiesta altrimenti, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Qualora la nostra lettrice non dovesse chiedere il consenso alla partecipazione alle spese all’altro genitore e dovesse sostenere interamente lei i costi della vacanza del figlio, la stessa non potrà in un secondo momento chiedere il parziale rimborso delle stesse.

Il caso sottoposto all’attenzione della nostra rubrica ci permette di fornire un consiglio di carattere generale.

In sede di separazione consensuale è sempre opportuno indicare in modo dettagliato tutte le possibili ipotesi di spese straordinarie alle quali i genitori sono tenuti a concorrere nella misura concordata. Solo in tal modo è possibile evitare che sorgano in futuro incertezze o conflitti.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana prosegue con la risposta a quesiti specifici; in particolare si torna a parlare di tutela dei Consumatori nei confronti di banche e intermediari

di Emilio Graziuso (*) 26 giugno 2021 – Nella nostra “Agorà” di oggi torniamo ad affrontare – attraverso la risposta ad una domanda pervenuta da un lettori – una tematica di grande attualità e di forte impatto giuridico, economico e sociale: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari.

Più in particolare analizzeremo la problematica relativa alla Banca Popolare di Bari, vicenda analoga a quella che ha coinvolto i risparmiatori che avevano investito il proprio denaro in azioni illiquide o obbligazioni convertibili di altre Banche Popolari, basti pensare agli scandali Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Ecco la domanda del nostro lettore: “Sono originario della provincia di Bari ma risiedo nel parmense ormai da molti anni. Tempo fa ho acquistato azioni della Banca Popolare di Bari che oggi valgono praticamente zero. Ho qualche speranza di recuperare il mio denaro? Mi fu prospettato come un titolo sicuro senza rischio per il capitale investito”.

Purtroppo, la problematica relativa alla Banca Popolare di Bari è molto sentita da migliaia di risparmiatori italiani.

Come sempre, però, per dare una risposta dettagliata bisognerebbe conoscere più nel dettaglio la fattispecie del nostro lettore.

In linea generale, però, possiamo dire che, in molti casi, è stato riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) il diritto del risparmiatore, titolare di azioni Banca Popolare di Bari, al risarcimento del danno per violazione da parte della detta Banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.

Più in particolare, è stato riscontrato che l’Istituto di credito non ha informato, sia nella fase delle trattative sia della stipula del contratto, il risparmiatore della natura dei titoli acquistati, dei rischi connessi all’investimento e delle particolarità del disinvestimento.

Purtroppo, la Banca, nella quasi totalità dei casi, non si è adeguata alle decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, costringendo, così, il risparmiatore a promuovere un processo per cercare di ottenere, anche in sede giudiziale, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.

Di recente – e questo, unitamente all’orientamento consolidato dell’Arbitro, è sicuramente un dato importante per il nostro lettore – è stata emanata una sentenza di condanna, immediatamente esecutiva, della Banca Popolare di Bari, la quale dovrà, ora, restituire integralmente le somme investite dall’azionista.

Anche in sede di Tribunale, quindi, è stato riscontrato l’inadempimento da parte dell’Istituto di credito degli obblighi di informazione sullo stesso gravanti, oltre ad altre violazioni della normativa di settore.

Più in particolare, l’Autorità Giudiziaria ha addebitato all’Istituto di credito la violazione

1)degli obblighi di informazione;

2)del principio di adeguatezza dell’operazione finanziaria rispetto al profilo di rischio della cliente;

3)del divieto di eccesso di concentrazione.

Ancora è stato rilevato, che la Banca Popolare di Bari aveva omesso, nel caso di specie, di segnalare all’azionista il conflitto di interesse, dato che l’Istituto di credito, oltre ad essere venditore dei titoli era anche emittente degli stessi.

Si è, quindi, anche a livello giurisprudenziale giunti ad una svolta nel contenzioso tra risparmiatori e Banca Popolare di Bari.

La vicenda Banca Popolare di Bari, come si è detto, è analoga ad altri casi di “risparmio tradito” che hanno coinvolto migliaia di consumatori italiani che avevano investito in azioni illiquide e/o obbligazioni convertibili analoghe a quelle emesse dall’Istituto di credito pugliese.

Le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e del Tribunale occupatisi della vicenda Banca Popolare di Bari, pertanto, costituiscono degli utili precedenti non solo per il nostro lettore ma per tutti coloro che dovessero aver visto andare in fumo i propri risparmi per inadempimento della normativa di settore da parte della Banca emittente o dell’Intermediario.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

I nostri appuntamenti con “Diritti in tour” proseguono!

Oggi con la nostra Irene Zapparata parliamo dei rimedi accordati alle vittime delle truffe online.

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: inadempimento della concessionaria nella consegna della vettura acquistata e risoluzione del contratto acquisto e di credito al consumo.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana prosegue con la risposta a quesiti specifici; in particolare un caso di concessionaria che richiama, per analogia, il caso “Dentix”

Di Emilio Graziuso (*) 19 giugno 2021 – Ricordate la nostra “Agorà” del 29 maggio 2021?

In essa fornivamo alcune informazioni ad una lettrice, coinvolta nella nota vicenda “Dentix”, sul come svincolarsi, qualora vi fossero stati i presupposti, dal contratto di finanziamento stipulato per far fronte alle spese per le cure odontoiatriche.

A seguito della risposta che abbiamo fornito dalle colonne del nostro giornale, un altro lettore ci ha posto la seguente domanda:

Ho letto che, per quanto riguarda il caso “Dentix”, vi è, almeno in teoria, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento. Ho acquistato un’autovettura stipulando contestualmente un contratto di finanziamento. Ho cominciato a corrispondere le rate del detto prestito ma ancora l’auto non mi è stata consegnata nonostante siano passati più di 3 mesi dalla data contrattualmente prevista. Posso fare qualcosa?

Il caso prospettato sembra essere speculare al caso Dentix, sebbene, con riferimento a quest’ultimo, sia intervenuta una procedura fallimentare, mentre nella fattispecie del nostro lettore ci si trova di fronte ad un inadempimento di un soggetto giuridico (la concessionaria) ancora attivo ed operante.

Cosa può, quindi, fare il consumatore?

In linea generale, trattandosi di due contratti collegati tra loro, le vicende e le patologie negoziali del contratto di acquisto dell’autovettura si riverberano inevitabilmente sul contratto di finanziamento.

Questo è un principio sancito dalla giurisprudenza occupatasi della materia.

Più in particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti di credito al consumo sono tipologie contrattuali nei quali è la stessa legge a stabilire un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita e, di conseguenza, le sorti di quest’ultimo influiscono direttamente sul prestito ad esso collegato. 

Se il nostro lettore è, quindi, stanco di aspettare ed i motivi addotti dalla concessionaria alla mancata consegna del veicolo non sono ritenuti dallo stesso giustificabili o condivisibili, è opportuno che egli invii, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, una diffida alla concessionaria:

1) illustrando il caso di specie ed evidenziando l’inadempimento posto in essere dalla concessionaria;

2) intimando al venditore di consegnare l’autovettura entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della diffida e preavvertendo che in caso di mancato adempimento entro il detto termine il contratto si considererà risolto automaticamente con tutte le conseguenze di legge anche a livello risarcitorio;

3) precisando che la diffida vale quale formale atto di messa in mora e come tale idoneo ad interrompere ogni e qualsivoglia termine di prescrizione.

La diffida dovrà essere inoltrata, oltre che alla concessionaria, anche alla finanziaria.

Con riferimento a quest’ultima, il consumatore dovrà precisare che, in caso di inadempimento da parte della concessionaria dei propri obblighi negoziali entro il termine di 15 giorni indicato, anche il contratto di finanziamento collegato si considererà risolto con conseguente obbligo della finanziaria di rimborsare le rate corrisposte dal nostro lettore.

È opportuno che il consumatore, prima di procedere con la redazione e l’invio della diffida, analizzi attentamente il contenuto del contratto di acquisto della vettura e di quello ad esso collegato di credito al consumo, in quanto, sulla base del contenuto degli stessi, vi possono essere molteplici varianti dei quali bisogna tener conto nell’impostare non soltanto la diffida con contestuale messa in mora ma, valutando la fattispecie in prospettiva, l’intera linea difensiva del lettore.

Ad esempio, se nel contratto di compravendita il termine previsto per la consegna del veicolo (termine al quale, nel quesito che ci è stato posto, si opera un riferimento generico e non idoneo ad individuare la natura dello stesso, non essendovi alcuna precisazione al riguardo) è stato stabilito espressamente dalle parti quale termine essenziale, il contratto di compravendita si sarebbe già risolto con lo spirare del detto termine.

In questo caso, quindi, il consumatore potrebbe inviare una diffida sia alla concessionaria sia alla finanziaria con la quale contesta l’inadempimento e – qualora non voglia più dare al venditore una ultima chance per la consegna – invocare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto per violazione del termine essenziale.

Contestualmente, sempre nella stessa diffida, facendo riferimento al collegamento negoziale, il nostro lettore potrà invocare, anche nei confronti della finanziaria, la risoluzione del prestito.

A seguito della diffida, qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo per definire la vicenda, purtroppo, non resterà al consumatore altra strada che agire giudizialmente per ottenere la dichiarazione giudiziale di risoluzione di entrambi i contratti, per inadempimento imputabile alla concessionaria, nonché per il risarcimento del danno patito e la restituzione di tutte le somme corrisposte, sia come acconto della compravendita sia come rate del credito al consumo.

In ogni caso, si sconsiglia di interrompere il pagamento delle rate di finanziamento senza un provvedimento di natura giudiziale (es. sentenza) o negoziale (es. transazione), in quanto ciò comporterebbe una serie di problematiche che sarebbe preferibile evitare, quali, ad esempio:

1) segnalazione pregiudizievole presso Centrali Rischi (con conseguente impossibilità o, quantomeno, notevoli difficoltà di successivo accesso al credito);

2) maggiorazione interessi di mora sulle rate scadute e non pagate;

3) emissione nei confronti del consumatore di un decreto ingiuntivo, con conseguente ingiunzione di pagamento dell’intero importo del finanziamento (non, quindi, esclusivamente delle rate non corrisposte), oltre interessi e spese legali.

Come già detto, è opportuno che il lettore prima di muovere qualsiasi passo, a livello giuridico, analizzi attentamente la fattispecie, in quanto le risposte che forniamo nella nostra rubrica, sulla base dei quesiti che ci vengono posti, hanno il solo scopo di fornire una informazione generica e divulgativa per i cittadini sui propri diritti.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Continua “Diritti in Tour” on line.

Con Chiara Perrucci – Blasting News parliamo di crediti bancari deteriorati

In aumento le truffe informatiche, ‘Dalla Parte del Consumatore’ consiglia di denunciare

Sono sempre più le denunce di chi diviene vittima di truffe in rete, spesso attraverso false mail inviate da istituti di credito.

L’Associazione Nazionale ‘Dalla Parte Del Consumatore‘ in collaborazione con la Confconsumatori di Brindisi e l’Osservatorio Lidu, che studia i fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, insieme all’ACU Calabria, è alle prese con un preoccupante e sempre più crescente numero di denunce giornaliere di utenti, caduti vittime di truffe informatiche. Con cadenza quotidiana, gli sportelli del Coordinamento dell’Associazione, dispiegati su scala nazionale, sono presi d’assalto da segnalazioni di truffe in rete, da parte di molteplici malcapitati che hanno perso il proprio denaro giacente su carte di credito o conto corrente.

I consigli da seguire per scongiurare le truffe informatiche

Negli ultimi mesi, sono davvero in molti coloro i quali hanno denunciato di essere stati frodati a livello informatico, vedendosi violati anche attraverso un impossessamento illecito dei propri dati personali a opera di terzi, in particolar modo, da quanto si apprende dal Coordinamento dell’Associazione ‘Dalla Parte Del Consumatore’, la casistica che più di frequente viene lamentata riguarda diversi e specifici fenomeni quali il phishing, ovvero, un tentativo di impossessarsi illecitamente dei riferimenti personali, quali coordinate bancarie o di conto corrente postale, al fine di riuscire a impiegare il denaro di proprietà dell’ignaro utente o addirittura delle carte di credito.

Tale fenomeno, si realizza attraverso una mail posticcia, che viene inviata al consumatore da parte di un Istituto di credito che chiede al malcapitato l’inserimento dei suoi dati personali.

E ancora, le truffe informatiche possono trarre origine dal fenomeno dello smishing, una variazione del phishing, che si perpetra attraverso l’invio di sms sul proprio cellulare, contenente sempre una richiesta di inserimento dati personali.

E infine il vishing, ossia, una truffa posta in essere telefonicamente, assai diffusa. Quello che il consumatore può fare, secondo quanto consiglia l’Associazione Nazionale ‘Dalla Parte Del Consumatore, nella persona del responsabile del suo coordinamento, l’avvocato brindisino Emilio Graziuso, è innanzitutto informarsi in maniera approfondita su tali e imperanti insidie che la rete tende a una vasta platea di utenti.

La sensibilizzazione e l’informazione, infatti, sono la prima e più efficace forma di prevenzione delle frodi on line.

Poi, sicuramente, avendo acquisito le conoscenze necessarie per individuare e sventare le truffe informatiche, qualora si dovesse essere raggiunti da richieste illecite del genere, non si deve dare assolutamente alcun seguito alle stesse, e laddove, l’utente si rendesse conto di essere stato frodato, suggerisce Graziuso, questi deve rivolgersi, con prontezza, al proprio Istituto di credito o alla società che gestisce la propria carta di credito, per bloccare sia il conto che la carta, e impedire che i propri dati personali vengano riutilizzati nuovamente. Il cittadino, dovrà poi sporgere regolare denuncia alla Polizia Postale e provvedere a inoltrare alla propria banca o società di gestione della propria carta di credito, una diffida con contestuale richiesta di rimborso delle somme che ha perduto in maniera furtiva, allegando una copia della suddetta denuncia sporta presso la Polizia Postale.

Nella circostanza in cui il destinatario di tale diffida dovesse esimersi da qualunque responsabilità e quindi non accordare il rimborso delle somme di denaro richieste, laddove ne ricorrano gli estremi, sarà possibile ricorrere a una azione giudiziale, preceduta necessariamente da un tentativo di mediazione per la conciliazione, oppure rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Proprio questa figura di mediazione si è più volte espressa in favore della vittima di truffa informatica, stabilendo che è un onere spettante alla banca e parimenti alla società di gestione della carta di credito dell’utente, quello di dimostrare in maniera incontrovertibile di aver adottato una modalità di autenticazione, riconoscendo quindi in capo agli stessi, colpa grave e accordando il diritto al rimborso-risarcimento al consumatore.

Fonte: Blastingnews

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: proroga sospensione dei mutui e vendita azioni Veneto Banca

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana prosegue con la risposta a quesiti specifici; in particolare circa la sospensione dei mutui e la vendita di azioni di Veneto Banca.

Di Emilio Graziuso (*) 6 giugno 2021 – Anche questa settimana, nella nostra “Agorà” rispondiamo ad alcuni quesiti che ci sono stati posti dai lettori, i quali, con le loro email e messaggi, stanno assumendo un ruolo sempre più attivo nella nostra rubrica, offrendo continui spunti per una informazione divulgativa sui diritti dei cittadini.

Questo, ovviamente, è per noi motivo di grande entusiasmo, in quanto, in poco meno di due mesi (il primo articolo della rubrica “L’Agorà del Diritto” è del 17 aprile 2021), le colonne del nostro giornale on line, settimana dopo settimana, stanno divenendo un luogo di dialogo con i nostri lettori, nel quale ci scambiamo domande e risposte su problematiche riguardanti argomenti di interesse collettivo.

Rispondiamo, quindi, ad alcuni quesiti che ci sono stati posti questa settimana.

Un nostro lettore ci chiede: “Ho beneficiato della sospensione delle rate di mutuo in base a quanto disposto nel decreto Cura Italia. C’è un modo per rinnovare il periodo di sospensione o devo ricominciare a pagare?

Alla domanda possiamo fornire risposta positiva. 

Il decreto c.d. Sostegni bis, infatti, ha previsto la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2021 delle sospensioni dei mutui (già concesse in base al decreto c.d. Cura Italia).

È importante, però, evidenziare che la proroga della sospensione già concesse non opera in automatico ma occorre presentare una specifica richiesta.

Inoltre, la sospensione e la proroga di essa comportano un prolungamento del contratto di mutuo e un aumento degli interessi da pagare.

Altra domanda che è stata posta alla nostra rubrica è la seguente: “Sono possessore di titoli Veneto Banca. Ho inoltrato domanda di intervento nella liquidazione coatta amministrativa ed istanza al Fondo Indennizzo Risparmiatori per un ristoro seppure parziale. Ho ancora la possibilità di promuovere una azione legale nei confronti della Banca Intermediaria che mi ha venduto i titoli?”.

La domanda del lettore riguarda una problematica di forte impatto per i consumatori italiani.

Molti di essi, infatti, nella nota vicenda Veneto Banca, hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Da come strutturata la domanda sembrerebbe che il consumatore abbia acquistato i titoli Veneto Banca non da quest’ultima bensì da una Banca Intermediaria.

Se così è, il lettore, qualora, nel caso di specie, sussistano i requisiti, i quali dovranno essere attentamente valutati, potrà agire nei confronti dell’Intermediario.

Di recente, infatti, è stata emanata una nuova sentenza che ha condannato l’allora Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, al risarcimento del danno patito da un risparmiatore per violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’Intermediario.

Più in particolare, nel caso di specie, è stato riscontrato dall’Autorità Giudiziaria che la ex Banca Apulia nel momento della vendita delle azioni Veneto Banca non aveva fornito al consumatore informazioni precise e dettagliate in merito alla natura, ai rischi ed alle particolarità di smobilizzo dei titoli oggetto degli ordini di acquisto.

Informazioni che l’Intermediario era tenuto a fornire, in virtù della specifica normativa di settore nonché dei principi generali di diligenza, buona fede e trasparenza contrattuale.

In altra sentenza, sempre avente ad oggetto la vendita da parte della allora Banca Apulia dei titoli Veneto Banca, oltre alle violazioni sopra illustrate, è stata riconosciuta la non adeguatezza dell’investimento al profilo di rischio del consumatore.

Il caso Veneto Banca è uno delle tante vicende di “risparmio tradito” che, purtroppo, da circa venti anni si susseguono in Italia, con conseguenti ricadute non soltanto giuridiche ma anche economiche  e sociali.

Dietro ogni episodio di “risparmio tradito”, infatti, vi sono veri e propri drammi che le famiglie dei consumatori coinvolti vivono, in quanto ad andare in fumo sono spesso i risparmi di una vita.

Sarebbe opportuno, una volta per tutte, che le Istituzioni adottassero delle misure concrete (non con strumenti burocraticamente farraginosi, come il Fondo di Indennizzo Risparmiatori, c.d. FIR, al quale il nostro lettore ha presentato istanza, con la previsione di indennizzi spesso irrisori rispetto al danno patito) per la tutela dei risparmiatori “traditi” (tutela che ad oggi è affidata esclusivamente alla magistratura) e per evitare che vicende di tal genere si ripetano in futuro.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia