Home Blog Page 25

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Caso Dentix e contratti di finanziamento collegati

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana l’avvocato propone, per la serie “una Domanda una Risposta“, il caso “DENTIX “. 

Di Avv. Emilio Graziuso (*) 29 maggio 2021 – Aumentano di settimana in settimana le domande che i lettori pongono alla nostra rubrica.

E questa circostanza, per “L’Agorà” è motivo di grande soddisfazione, in quanto è la prova tangibile della funzione di utilità sociale che ci prefiggiamo di perseguire.

Per noi, infatti la prima forma di tutela del cittadino è l’informazione.

Oggi rispondiamo ad una signora che ci chiede un chiarimento sul caso della società Dentix e, più in particolare, se, essendo coinvolta in detta vicenda, può sospendere il pagamento delle rate del finanziamento collegato al contratto stipulato per le cure odontoiatriche.

Purtroppo, essendo la domanda non dettagliata possiamo rispondere in modo generico ma, comunque, utile, almeno per evitare passi falsi.

È bene da subito sconsigliare alla nostra lettrice di interrompere arbitrariamente il pagamento del finanziamento, in quanto andrebbe incontro ad una serie di problematiche che sarebbe preferibile evitare.

Più in particolare, l’interruzione del pagamento delle rate mensili di finanziamento potrebbe comportare:

1)segnalazione pregiudizievole presso Centrali Rischi (con conseguente impossibilità o, quantomeno, notevoli difficoltà di successivo accesso al credito);

2)maggiorazione interessi di mora sulle rate scadute e non pagate;

3)emissione nei confronti del consumatore di un decreto ingiuntivo, con conseguente ingiunzione di pagamento dell’intero importo del finanziamento (non, quindi, esclusivamente delle rate non corrisposte), oltre interessi e spese legali.

Cosa può fare, quindi, la nostra lettrice per il riconoscimento dei propri diritti?

Prima di rispondere a tale domanda, occorre fare un passo indietro, per coloro che non dovessero conoscere il caso Dentix, ed illustrare sommariamente lo stesso.

Dentix era (società, ormai, fallita) una catena per le cure odontoiatriche, la quale, dopo aver sospeso la propria attività durante l’emergenza sanitaria Covid19 non ha più riaperto le proprie sedi e, successivamente, è stata dichiarata fallita.

In molti casi, come nella fattispecie della nostra lettrice, i clienti della Dentix si sono ritrovati senza le cure odontoiatriche per le quali avevano stipulato un contratto con detta società ed a dover pagare le rate di un finanziamento richiesto per poter onorare il contratto con la detta società, la quale aveva ricevuto il relativo importo.

In questi casi sarebbe opportuno che il consumatore analizzasse nel dettaglio la propria posizione da un punto di vista tecnico ed in virtù della normativa di settore e qualora ne ricorrano gli estremi procedere giudizialmente per la tutela dei propri diritti.

Per quanto riguarda il finanziamento esso è un contratto di credito collegato al contratto principale di cure odontoiatriche e, di conseguenza, in virtù della specifica normativa di settore, può essere dichiarato risolto con conseguente diritto del consumatore al rimborso delle rate corrisposte e diritto a non dover corrispondere alcuna altra somma alla società finanziaria.

Come si può giungere a tale risultato?

Prima di ogni cosa, qualora non sia già stato fatto nei confronti della Dentix in un periodo precedente al fallimento, occorre inviare, attraverso raccomandata a.r. o posta elettronica certificata,  una diffida contenente formale atto di messa in mora della curatela fallimentare affinchè la stessa adempia alle obbligazioni assunte dalla società fallita (la predisposizione, l’inoltro alla curatela e la successiva procedura di messa in mora per la dichiarazione del risoluzione del contratto con la Dentix per inadempimento di quest’ultima è una procedura molto delicata per la quale si consiglia una disamina attenta della stessa e dei presupposti con riferimento al singolo caso di specie, alla luce della specifica normativa di settore).

Dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora della curatela fallimentare, il consumatore potrà, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, agire giudizialmente per la risoluzione del contratto con Dentix e con la società finanziaria nonché per ottenere, da quest’ ultima, la restituzione delle somme corrisposte e la dichiarazione da parte dell’Autorità giudiziaria che nessuna altra somma è dovuta.

Qualora il consumatore dovesse, autonomamente, aver deciso di interrompere il pagamento delle rate di finanziamento, decisione sconsigliata per i motivi esposti, prima della pronunzia dell’autorità giudiziaria, sarebbe opportuno verificare se sul nominativo dello stesso gravi o meno una iscrizione pregiudizievole presso le Centrali Rischi.

In caso di segnalazione negativa, sarebbe opportuno nell’ambito dell’azione legale promossa per la risoluzione del contratto principale e di quello di finanziamento chiedere anche la cancellazione della segnalazione pregiudizievole dalle Centrali rischi.

  ________________________________________________

Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – La violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche ed il diritto del risparmiatore al risarcimento del danno

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana l’avvocato torna sulle violazioni bancarie e in particolare su  “gli obblighi di informazione …“.

Di Avv. Emilio Graziuso (*) 22 maggio 2021 –Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un sensibile aumento del contenzioso tra risparmiatori e banche per la vendita di azioni illiquide e/o obbligazioni convertibili emesse da banche popolari.

Tra i casi emblematici, basti pensare, ad esempio, ai titoli della Veneto Banca, della Banca Popolare di Vicenza o, ancora, della Banca Popolare di Bari, fattispecie nelle quali, coloro che avevano investito i propri risparmi, hanno visto, da un giorno all’altro, il proprio denaro andare in fumo.

Al riguardo ci si potrebbe porre una domanda: di cosa si duole il risparmiatore se lo stesso, nel momento in cui investe dovrebbe essere consapevole che si sottopone al rischio di perdita?

Nei casi in esame, vale a dire nelle controversie promosse dai risparmiatori che avevano acquistato  titoli illiquidi emessi da alcune banche popolari, così come in altre ipotesi di “risparmio tradito”, non si deve partire dalla domanda sopra indicata, bensì è necessario analizzare le fattispecie da altra prospettiva.

Dobbiamo, quindi, chiederci: sulla base di quali informazioni il consumatore ha posto in essere l’investimento? Era consapevole della natura dei titoli acquistati e dei rischi ai quali andava incontro? L’Intermediario ha assolto agli obblighi di informazione sullo stesso gravanti?

In molti casi è stato riscontrato dai Tribunali e dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie che l’Istituto di credito intermediario non ha assolto, nella fase precedente all’acquisto dei titoli ed al momento della sottoscrizione dell’ordine, gli obblighi di informazione sullo stesso gravanti.

In altre parole, la Banca, nei casi nei quali sono state accolte le domande dei risparmiatori,  non ha informato gli stessi della natura e delle caratteristiche dei titoli acquistati e della circostanza che investendo il consumatore sottoponeva a rischio di perdita il proprio capitale.

Cosa comporta la violazione da parte della banca degli obblighi informativi?

La giurisprudenza espressasi in materia ha, anche di recente, accertato e dichiarato la risoluzione dei contratti di acquisto titoli per inadempimento degli obblighi di informazione gravanti sulla Banca e, conseguentemente, ha condannato quest’ultima al risarcimento del danno (quantificato nella somma investita) in favore del risparmiatore.

Alle medesime conclusioni dell’Autorità Giudiziaria è giunto anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, che ha, in più occasioni, in modo univoco e costante, evidenziato la centralità nei contratti di acquisto dei titoli azionari ed in particolare delle azioni illiquide o delle obbligazioni convertibili, delle informazioni che devono essere fornite al risparmiatore, soprattutto, con riferimento ai rischi ai quali lo stesso può andare incontro.

Di conseguenza, anche secondo l’Arbitro, qualora gli obblighi informativi non dovessero essere adempiuti dall’intermediario, il consumatore avrebbe diritto al risarcimento del danno.

Oltre all’importanza che le sentenze dei Tribunali e le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie rivestono per i singoli casi di specie, esse sanciscono principi che possono essere utilizzati anche in altre procedure che vedono coinvolti risparmiatori che hanno acquistato titoli analoghi (ovviamente, ogni caso deve essere analizzato nel dettaglio e singolarmente per appurare che ne ricorrano i presupposti per poter avviare una azione giudiziale o stragiudiziale).

Al riguardo, però, è necessaria una riflessione di più ampia portata. Sono, infatti, venti anni che assistiamo al fenomeno del “risparmio tradito”, il quale periodicamente si ripropone con un numero sempre crescente di persone coinvolte. Sino ad ora, le vittime di questo fenomeno hanno spesso ottenuto il riconoscimento dei propri diritti in sede processuale.

Ma uno Stato moderno non può accontentarsi di questo. Non si può accettare che fenomeni di risparmio tradito si ripetano periodicamente, con conseguenti danni economici per i singoli risparmiatori nonché per le loro famiglie, i quali sono costretti ad intraprendere azioni legali, con i tempi ed i costi che la giustizia comporta. Occorre un cambio di passo a livello normativo e dei controlli.

La tutela del risparmiatore deve essere posta al centro dell’Agenda Politica delle Istituzioni a tutti i livelli, con l’adozione di una legislazione di settore omogenea, completa e che preveda delle sanzioni ben precise in caso di violazione delle norme in essa contenute. Dietro termini quali titoli illiquidi, obbligazioni convertibili, subordinate, dei quali spesso sentiamo parlare in materia di risparmio tradito, si nascondono, infatti, dei veri e propri drammi familiari, di persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita con tutte le ricadute socio–economico che ne derivano.

Autore (*) _________________________________________________

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Nell’attesa di riprendere gli incontri in giro per l’Italia, parte “Diritti in Tour” on line

Con l’avv. Emilio Graziuso parliamo della storica sentenza di condanna della Banca al risarcimento del danno per avere venduto azioni Veneto Banca senza fornire le informazioni previste dalla normativa di settore !

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&v=529467215082820

La EX Banca Apulia Nuovamente K.O. Nelle Aule di tribunale per la vendita di azioni Veneto Banca

Un associato del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” ottiene con sentenza il risarcimento del danno.

“Abbiamo messo nuovamente K.O. la ex Banca Apulia, oggi Banca Intesa San Paolo, per la vendita di azioni Veneto Banca!” è questo il primo commento dell’avv. Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ed autore della rubrica “L’Agorà del Diritto” sulla Gazzetta dell’Emilia & dintorni,all’indomani della sentenza con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto di azioni Veneto Banca ed il conseguente diritto al risarcimento del danno in favore del risparmiatore che aveva investito in tali titoli.

Agli inizi del mese di agosto 2014, il consumatore  aveva acquistato presso l’allora Banca Apulia, successivamente incorporata per fusione in Banca Intesa San Paolo, della quale era cliente da molti anni, azioni della Veneto Banca prospettati, a quanto sostenuto in giudizio dal risparmiatore, come titoli sicuri e senza rischio alcuno per il capitale.

Solo successivamente, a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto la Veneto Banca, il risparmiatore si è reso conto della natura, dei rischi e della pericolosità dell’investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso era pressoché  azzerato.

Vani sono stati i tentativi di addivenire ad un componimento bonario della controversia e nel 2017, il risparmiatore, assistito dall’avv. Emilio Graziuso ha promosso il processo conclusosi vittoriosamente con la sentenza del 15 maggio 2021.

Con essa, il Tribunaleha riconosciuto la violazione da parte della Banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e diritto in favore del consumatore al risarcimento del danno pari all’intero importo investito, oltre interessi.

“È stata accolta in pieno la nostra linea difensiva – afferma l’avv. Emilio Graziuso – Più in particolare è stato riscontrato che la Banca, nel corso delle trattative e della stipula del contratto di acquisto dei titoli, non ha fornito al risparmiatore informazioni precise e dettagliate riguardo la natura, le caratteristiche ed le modalità di smobilizzo delle azioni”.

La sentenza si pone nel solco tracciato, , nel corso del 2020, con la prima sentenza in Italia, a quanto consta,di condanna della allora Banca Apulia per la vendita di azioni Veneto Banca al risarcimento del danno, pari ad € 84.000,00, oltre interessi, in favore di un risparmiatore, anche egli associato al Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” ed assistito in giudizio dall’avv. Emilio Graziuso.

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: la truffa del “pacco”

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana, su sollecitazione di molti lettori, l’avvocato ha approfondito il tema delle “Truffe Online“.

Di Avv. Emilio Graziuso (*) 15 maggio 2021 – Continua la partecipazione attiva dei nostri lettori alla vita della nostra rubrica.

Dopo l’articolo della scorsa settimana ““L’Agorà del Diritto” – Truffe on line: occhio al phishingsmishing e vishing!”, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: “Sono in attesa di ricevere un acquisto effettuato on line. Mi è appena pervenuta una mail da parte del corriere con la quale mi si comunica che il pacco è bloccato e di cliccare un link sottostante per sbloccarlo. Cosa devo fare?”

Ovviamente, abbiamo dato immediatamente riscontro al nostro lettore, avendoci lo stesso posto un quesito di carattere contingente, ma riteniamo opportuno, per informazione e tutela di carattere generale, puntare i riflettori sulla questione.

Quanto segnalato alla nostra “Agorà” è una nuova forma di truffa, che dato l’oggetto della stessa, con un simpatico gioco di parole, è stata denominata “La truffa del pacco”.

Essa consiste in un email o sms con il quali si invitano i destinatari dello stesso a seguire il tracciamento del pacco in arrivo o, come nel caso del nostro lettore, ad effettuare delle operazioni per sbloccare la consegna dello stesso, in quanto l’indirizzo risulta errato o il destinatario sconosciuto.

Il consiglio in questi casi è di non cliccare sul link riportato, non inserire, quindi, alcun dato o seguire le indicazioni contenute nel messaggio fraudolento, ed eliminare immediatamente lo stesso.

Come si è detto, infatti siamo di fronte all’ennesimo fenomeno di phishing (truffa perpetuata tramite email) o di smishing (truffa attraverso sms).

Qualora, infatti, l’ignaro consumatore dovesse cliccare sul link contenuto nel messaggio/email, lo stesso  si troverebbe ad essere invitato ad effettuare un bonifico, spesso di una somma irrisoria, al fine di sbloccare il pacco (“truffa del pacco bloccato”), come nel caso del nostro lettore, o al fine di effettuare il tracciamento dello stesso (“truffa del pacco in arrivo”).

In questi casi, anche quando, per coincidenza, si stia effettivamente in attesa dell’arrivo di un acquisto effettuato, non bisogna assolutamente seguire il contenuto del messaggio ricevuto.

Il pagamento della cifra irrisoria richiesta, infatti, è solo un modo per gli ideatori di questo tipo di truffa per carpire fraudolentamente i dati bancari e, quindi, successivamente procedere con operazioni (es. bonifici, pagamenti, prelievi) assolutamente non autorizzati.

Di questa ed altri tipi di truffe on line, parleremo questo pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 al Festival della Digitalizzazione al quale chi è interessato può partecipare gratuitamente on line iscrivendosi all’evento attraverso il sito www.accademiacivicadigitale.org  o seguendo la diretta Facebook sulla pagina https://www.facebook.com/festivaldelladigitalizzazione.

Autore (*) _________________________________________________

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento ” Dalla Parte del Consumatore”

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Al “FESTIVAL DELLA DIGITALIZZAZIONE” la voce dei consumatori con la relazione dell’Avv. Emilio Graziuso su truffe online, phishing, smishing, vishing.

Dal 13 al 16 maggio 2021 si svolgerà il Festival della Digitalizzazione il primo evento nazionale che analizza il mondo digitale in tutte le sue sfaccettature dalla economia on line al rapporto tra imprenditoria, arte, editoria e digitalizzazione, dalla educazione civica digitale al cyberbullismo,  dal giornalismo on line ai diritti nel mondo della rete.

Il Festival che avrà inizio oggi alle 20,30 con la presentazione del libro “Il Mondo Nuovo. Manuale di Educazione Civica Digitale” di Andrea Bellandi Saladini, fondatore e direttore del “Lo Sbuffo” e della “Accademia Civica Digitale”, tra gli organizzatori della iniziativa, per poi proseguire con tre giorni ricchi di relazioni, forum e tavole rotonde, nei quali professionisti, docenti ed associazioni interverranno e si confronteranno sulle diverse tematiche in programma.

Al Festival, organizzato da “Lo Sbuffo”, dall’ “Accademia Civica Digitale”“Elzevirus” ed al quale ci si può iscrivere gratuitamente attraverso il sito www.accademiacivicadigitale.org, parteciperà, in qualità di relatore, l’avv. Emilio Graziuso, Responsabile Nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”, ed autore della rubrica“L’Agorà del Diritto” sulla Gazzetta dell’Emilia & dintorni.

La relazione dell’avv. Emilio Graziuso è prevista per il giorno 15 maggio 2021, nella sezione dedicata al diritto nel mondo della digitalizzazione che si svolgerà dalle 16,00 alle 18,00.

Più in particolare, il Responsabile del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” affronterà la tematica di grandissima attualità delle truffe on line e delle trappole del phishingsmishingvishing.

“Il Festival della Digitalizzazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso – costituisce un evento importante ed originale nel panorama nazionale. Gli organizzatori hanno voluto dedicare tre giorni all’esame dettagliato di tutti gli aspetti, non trascurandone nessuno, del mondo digitale. Come Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” siamo onorati di poter dare il nostro contributo  analizzando un preoccupante fenomeno in continua crescita quale quello delle truffe on line, perpetuate, spesso attraverso il phishingsmishing e vishing ai danni degli utenti della rete”.

Il Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” è da tempo impegnato nella battaglia contro tali tipi di truffe, attraverso le quali con trappole tese con email (phishing), sms o messaggi whattsapp (smishing), chiamate vocali e successivi messaggi (vishing) il consumatore corre il rischio di fornire i propri dati personali, in particolare, bancari, creditizi e postali, e subire addebiti o prelievi non autorizzati, derivanti da operazioni, transazioni o bonifici perpetuati ai propri danni.

“Come Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore” – continua l’avv. Graziuso – siamo attualmente impegnati in una campagna di sensibilizzazione ed informativa su tale argomento. Riteniamo, infatti, che l’informazione costituisca la primaria forma di tutela del consumatore. Ecco perché eventi come il Festival della Digitalizzazione sono di forte impatto e di notevole portata sociale, culturale, economica e giuridica. Purtroppo, qualora il consumatore sia rimasto vittima di tale tipo di truffa, occorre, ove ne ricorrano gli estremi, una tutela di secondo livello vale a dire sia sul piano stragiudiziale, attraverso strumenti quali diffide e procedure dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, che, successivamente, su quello giudiziale promuovendo una azione legale”.

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Truffe Online: occhio al phishing, smishing e vishing !

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana viene affrontato il tema delle “Truffe Online“.

Di Avv. Emilio Graziuso 8 maggio 2021 – Nell’ultimo anno, complice la pandemia Covid19, si è registrato un aumento esponenziale del commercio on line, con conseguente e parallelo delle transazioni di pagamento attraverso strumenti telematici.

Ciò ha comportato una notevole immissione di dati in rete e, conseguentemente, il consumatore è divenuto un facile bersaglio di truffe in rete.

Tra queste le più ricorrenti sono quelle che vanno sotto il nome di phishingsmishing e vishing.

Ma vediamo in cosa consistono queste truffe.

Il phishingè il tentativo di appropriarsi dei dati personali, bancari o postali, di un utente al fine di poter appropriarsi o utilizzare il denaro dello stesso attraverso il conto corrente o la carta di credito.

Il phishing si perpetua attraverso una mail che perviene al consumatore, la quale all’apparenza sembra essere stata inviata da un Istituto di credito, in quanto la stessa riproduce perfettamente il logo dello stesso.

Con detta mail si comunica al cliente di inserire i propri dati cliccando sul link in essa contenuto, che indirizza ad un sito anche esso graficamente simile a quello dell’Istituto di credito, al fine di effettuare i necessari aggiornamenti in corso.

Se il consumatore “abbocca” all’amo (da qui il termine phishing, variante del termine fishing pescare) i suoi dati entrano in possesso del phisher che potrà utilizzarli in modo fraudolento.

Lo smishing è la variante del phishing effettuata tramite sms che pervegono sul cellullare. Anche in questo caso il consumatore è invitato a cliccare su un link o a collegarsi ad un sito web per inserire i propri dati e una volta inseriti l’epilogo è analogo a quello delle truffe tramite email sopra esaminate: transazioni, acquisti on line, bonifici, il tutto, ovviamente, non autorizzato dal titolare del conto o della carta di credito.

Il vishing, infine, è una frode che si perpetua telefonicamente e negli ultimi mesi, sembra essere alquanto gettonata.

Solitamente, il consumatore riceve un sms sul proprio telefono cellullare, proveniente apparentemente dal medesimo mittente dal quale ha sempre ricevuto le informazioni relative al proprio conto corrente o alla propria carta di credito.

Con detto sms, l’utente è invitato a contattare il numero verde indicato a causa di una transazione sospetta.

Effettuata tale operazione, telefonicamente viene prospettata al consumatore la possibilità di bloccare la transazione fornendo i propri dati.

Una volta forniti il conto corrente o la carta di credito del malcapitato sono in balia di coloro che hanno posto in essere la truffa.

Una variante dell’ipotesi di vishing appena illustrata è quella con la quale, il contenuto dell’sms avverte il consumatore che il proprio conto corrente o la propria carta di credito sono stati bloccati per una operazione sospetta. Contattato il numero verde, il fantomatico operatore consiglia di fare una prova attraverso un bonifico alle coordinate fornite telefonicamente, con la garanzia che se esso dovesse andare a buon fine la Banca provvederebbe entro massimo 24 ore a riaccreditare le somme. Riaccredito che, come è facile immaginare, non avverrà mai.

Cosa può fare in questi casi il consumatoree vittima di phishing, smishing, vishing o altre truffe similari?

Innanzitutto deve contattare il proprio Istituto di credito o la società che ha emesso e gestisce la carta di credito, disconoscere le operazioni fraudolente e bloccare il conto corrente o la carta di credito, in modo tale che i propri dati non possano essere nuovamente utilizzati.

L’utente dovrà sporgere denunzia presso la Polizia Postale fornendo una ricostruzione dettagliata dell’accaduto, e dovrà inoltrare alla propria Banca o alla società di gestione della carta di credito una diffida, alla quale è necessario allegare la detta denunzia, con la richiesta di rimborso delle somme delle quali è stato fraudolentemente privato.

Qualora il destinatario della diffida dovesse declinare ogni responsabilità e rifiutarsi di rimborsare le somme richieste, allora il passaggio successivo sarà quello di promuovere, ove ne ricorrano nella singola fattispecie gli estremi, una azionegiudiziale, la quale dovrà essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla conciliazione oppure dalla procedura dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Quest’ultimo si è più volte, di recente, espresso in favore del consumatore affermando che grava sulla Banca o sulla società di gestione della carta di credito dimostrare di avere adottato un sistema adeguatamente protetto di autenticazione con conseguente declaratoria della sussistenza di colpa grave in capo al professionista qualificato e conseguente diritto al rimborso/risarcimento del danno a favore del consumatore.

Al di là dell’aspetto giuridico, è necessario che il consumatore sia adeguatamente informato dell’esistenza e della modalità con le quali si perpetuano tali tipologie di truffe on line, affinché le stesse possano essere riconosciute in tempo ed evitate.

È bene sempre ricordare che le Banche, le società di gestione delle carte di credito, e società delle quali si è clienti non chiedono mai via mail, sms o telefonate i propri dati personali o di effettuare pagamenti pilotati.

Qualora, pertanto, si dovesse essere destinatari di tali richieste non si deve dare alcun seguito ad esse e non si deve mai fornire alcun dato.

La prima forma di tutela del consumatore è, quindi, l’informazione!

_________________________________________________

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire da aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana “Domanda & Risposta“.

Di Avv. Emilio Graziuso 1 maggio 2021 – Come anticipato nel primo articolo della nostra rubrica “L’Agorà del Diritto”, quest’ultima è uno spazio aperto ed in continuo fermento nel quale vogliamo dare “Voce” ai diritti del cittadino, anche attraverso le risposte alle domande che saranno poste alla redazione.

La nostra, infatti, è una rubrica realizzata “per” e “con” i lettori, i quali hanno colto in pieno lo spirito cominciando, dopo solo due settimane, a partecipare attivamente alla “Agorà”.

Sono, infatti, pervenute, due domande su argomenti completamente diversi tra loro (diritto bancario e diritto di famiglia) alle quali daremo risposta.

Cominciamo dalla richiesta di chiarimenti pervenuta nell’ambito del diritto bancario.

Alla luce dell’articolo della scorsa settimana sulla sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, un lettore ci chiede se i principi in essa sanciti possono essere applicati anche ai contratti di mutuo e non solo a quelli di finanziamento ed ai prestiti con cessione del quinto.

La risposta è affermativa.

Come ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario, i consumatori che hanno estinto anticipatamente un contratto di mutuo, anche qualora esso sia stato oggetto di surroga, possono chiedere all’Istituto di credito la restituzione, in modo proporzionale al tempo residuo del contratto, delle spese e degli oneri corrisposti e non goduti quali, ad esempio, le spese di istruttoria e di polizza assicurativa.

È stata così ampliato il raggio di efficacia della sentenza Lexitor.

Per una maggiore completezza espositiva, appare opportuno evidenziare che, nei giorni scorsi, il Tribunale di Milano si è occupato nuovamente della materia, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il consumatore ha diritto al rimborso delle quote delle “commissioni accessorie” non godute in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Sia la decisione dell’Arbitro sia la pronunzia del Tribunale meneghino vanno, quindi, ad arricchire il quadro favorevole al consumatore che si sta venendo a delineare in materia.

Altra domanda rivolta alla nostra redazione riguarda il diritto di famiglia e, in particolare, la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio nell’ipotesi di separazione tra coniugi.

Più nello specifico, viene chiesto alla nostra “Agorà” se il padre può versare, con decisione autonoma, direttamente al figlio, una volta che quest’ultimo sia  divenuto maggiorenne, l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultimo, disposto dal Tribunale in sede di separazione.

Ciò non è ammesso nel nostro ordinamento.

Il versamento diretto al figlio divenuto maggiorenne, successivamente alla separazione, può avvenire solo previo provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di modifica delle condizioni della separazione.

Tale principio è stato di recente ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione, la quale ha, inoltre, affermato che è nullo un eventuale patto intercorso tra i genitori con il quali gli stessi abbiano stabilito che, qualora il figlio abbia compiuto i diciotto anni, il padre si possa liberare della propria obbligazione corrispondendo le somme direttamente al beneficiario dell’assegno.

Il versamento diretto al figlio può avvenire, come si è detto, esclusivamente a seguito di un provvedimento giurisdizionale di modifica delle condizioni della separazione, il quale può essere emanato anche su istanza congiunta dei genitori, ove, naturalmente, essi siano d’accordo.

Sperando di essere stati utili non solo a coloro che ci hanno posto le domande ma a tutti i lettori, Vi invitiamo a continuare a scriverci, in modo tale da costruire insieme la nostra “Agorà” 

_________________________________________________

“Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Estinzione anticipata dei finanziamenti e diritto al rimborso delle spese sostenute dal consumatore

L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dalla scorsa settimana, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

Di avv. Emilio Graziuso 24 aprile 2021 – Come è noto al momento della stipula di un contratto di finanziamento o di prestito con cessione del quinto, il consumatore, nella maggior parte dei casi, corrisponde, anticipatamente ed in un’unica soluzione, alla Banca o alla Finanziaria somme per spese quali, ad esempio, costi relativi all’istruttoria, alla intermediazione creditizia, ed all’assicurazione sul finanziamento.

Cosa succede qualora il consumatore, in regola con i pagamenti, estingua anticipatamente il finanziamento o il prestito?

Il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte anticipatamente per una voce non interamente goduta?

Alla luce della più recente giurisprudenza la risposta a tale ultima domanda è positiva.

In data 11 settembre 2019 è stata emanata dalla Corte di Giustizia Europea la sentenza c.d. Lexitor con la quale si è statuito, in modo chiaro ed inequivocabile, il diritto dell’utente al rimborso, proporzionale al tempo residuo del finanziamento, dei costi sostenuti, al momento della stipula del contratto, per voci non interamente godute.

In Italia le ricadute positive di tale provvedimento non si sono fatte attendere.

Il primo ad applicare la pronunzia della Corte di Giustizia Europea nel nostro Paese è stato del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha sancito che i  principi contenuti nella sentenza in esame si applicano, retroattivamente, anche nell’ordinamento italiano.

A distanza di pochi mesi, anche la giurisprudenza si è espressa, in modo omogeno, sulla problematica in esame.

Più in particolare i Tribunali occupatisi della materia hanno sancito i seguenti principi:

1) la sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per il Giudice Nazionale;

2) la sentenza Lexitor è applicabile a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019, data nella quale la Banca d’Italia ha emanato una circolare con la quale ha invitato gli intermediari ad adeguarsi ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea;

3) sono nulle le clausole contenute nei contratti unilateralmente predisposti da alcune finanziarie di primaria importanza a livello nazionale che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

Alla luce del quadro giuridico tratteggiato emergono, quindi, in modo chiaro, gli effetti concreti che da esso derivano per il consumatore.

Quest’ultimo, infatti, previa verifica dei presupposti giuridici nel singolo caso di specie, potrà pretendere la restituzione della quota parte non goduta, delle spese sostenute al momento della stipula del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il calcolo per quantificare la pretesa restitutoria del consumatore è semplice. 

I Giudici occupatisi della materia hanno stabilito che si dovrà partire dall’importo complessivo dei costi sostenuti dal consumatore. Detto importo dovrà, quindi, essere diviso per il numero di rate originariamente previste in contratto.

La somma così ottenuta dovrà essere moltiplicata per il numero di rate non maturate a seguito dell’estinzione anticipata.

La cifra scaturente da tale calcolo potrà essere richiesta alla Banca o Finanziaria da parte del consumatore.

Una volta stabilito l’importo, l’utente potrà diffidare formalmente la controparte alla restituzione di quanto dovuto e, in caso di mancato riscontro o riscontro negativo, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o, in alternativa, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

Qualora, non si riesca a trovare un accordo in sede di procedura di mediazione, oppure, nell’ipotesi di procedura dinnanzi all’Arbitro conclusasi con decisione favorevole al consumatore alla quale la Banca o la Finanziaria non si sia adeguata, l’utente potrà procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e delle somme ad esso spettanti.

L’auspicio è che, dati i presupposti giuridici e la giurisprudenza registratasi in materia – come sostenuto dal Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” già all’indomani delle sentenze che hanno dato applicazione in Italia alla decisione della Corte di Giustizia Europea – le banche e le finanziarie evitino il contenzioso in materia e restituiscano spontaneamente le somme dovute ai consumatori su semplice richiesta di questi ultimi. 

_________________________________________________

“Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Le anomalie riscontrate in alcuni casi di recupero di crediti deteriorati

Di Emilio Graziuso 17 aprile 2021 –  “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire da questa settimana, accompagnerà i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Essa è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

“L’Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente “per” e “con” i cittadini.

Dopo questa breve ma doverosa presentazione della rubrica, entriamo nel vivo ed affrontiamo una tematica di grande attualità ed interesse per i consumatori.

È stato di recente riscontrato un aumento di segnalazioni attinenti ad azioni giudiziarie ed extragiudiziarie volte al recupero di crediti deteriorati, c.d. NPL (Non Performing Loans), ceduti dalle Banche, originariamente titolari degli stessi (in quanto derivanti, ad esempio da conto corrente, linee di affidamento del credito, finanziamenti) ad altri operatori finanziari. 

In molti casi, però, sono state ravvisate anomalie e inesattezze nelle pretese creditorie avanzate, spesso, attraverso la notifica di decreti ingiuntivi.

Più in particolare, in alcune fattispecie è emersa la prescrizione del diritto di credito o l’inesistenza dello stesso, in quanto, ad esempio, già pagato o oggetto di transazione regolarmente adempiuta o, ancora, corrisposto in tutto o in parte dal fideiussore o da altro garante del debitore principale. In altre ipotesi si è riscontrata la richiesta di interessi passivi sproporzionati o non dovuti.

Cosa può fare, quindi, in questi casi il consumatore che riceve la notifica di un decreto ingiuntivo?

Preliminarmente  occorre che il destinatario del detto decreto analizzi immediatamente, dati i tempi ristretti per una eventuale opposizione, la pretesa creditoria, se la stessa è effettivamente dovuta e l’importo esatto di una eventuale esposizione debitoria.

Qualora sia riscontrata qualche anomalia, senza indugio, il destinatario della richiesta di pagamento dovrà cercare di addivenire, formalmente, ad un accordo transattivo con la controparte.

Tale fase si deve concludere nel giro di qualche giorno dal ricevimento dell’atto notificato. 

Se ciò non dovesse avvenire, è opportuno che il consumatore promuova, subito, sempre ove ne ricorrano gli estremi, una azione di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che decorrano i termini per poter procedere in tal senso.

Le anomalie nelle pretese per crediti deteriorati è un fenomeno che va affrontato e combattuto, non solo a livello giudiziario, ma anche e soprattutto a livello politico e, quindi, legislativo.

In questo determinato periodo storico, infatti, i cittadini sono già alle prese con una crisi economica ed occupazionale senza precedenti, di conseguenza, il ricevere ingiunzioni di pagamento, soprattutto nei casi in cui le stesse presentano delle anomalie, complica notevolmente la condizione, anche psicologica, degli stessi.

Perché le società che hanno acquisito il presunto credito dall’Istituto Bancario originario non pongono in essere un adeguato studio ed approfondimento del singolo caso prima di procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo anche qualora, ad esempio, il credito dovesse essere prescritto o già pagato in tutto o in parte?

Perché costringere, in caso di anomalie, il consumatore a promuovere un’azione giudiziaria, con i relativi tempi lunghi e costi, per far valere i propri diritti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo?

Per queste ed altre domande occorre una risposta seria, concreta e tempestiva, come si è detto, a livello politico e legislativo.

___________________

“Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento“Dalla Parte del Consumatore

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia