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“L’Agorà del Diritto” – Green Pass: aspetti operativi

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 7 agosto 2021 – Nella giornata di ieri è entrata in vigore la normativa sul c.d. Green Pass.

Quest’ultimo ha suscitato da subito, nell’ambito dell’opinione pubblica, dibattiti e polemiche circa la sua opportunità e la sua  legittimità costituzione.

Al di là di tali aspetti, esso è ora in vigore e potrebbe rivelarsi un utile strumento per contenere i danni che la pandemia da COVID 19 ha già causato nell’ultimo anno e mezzo.

Nella nostra “Agorà” vogliamo, quindi, offrire una panoramica tecnica, senza alcuna considerazione di carattere personale, su questo nuovo strumento con il quale tutti noi da questa settimana dovremo, in ogni caso, familiarizzare.

Ma procediamo con ordine ed analizziamo nel dettaglio la disciplina delle certificazioni verdi contenute nel decreto legge 23 luglio 2021 n.105 emanato dal Governo.

Innanzitutto, è bene ricordare che il decreto proroga lo stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 e stabilisce nuovi criteri per l’attribuzione dei colori di rischio sanitario alle regioni.

A tal fine tra i parametri presi in considerazione non vi è soltanto l’andamento dei contagi, ma anche i tassi di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri per i pazienti affetti da COVID-19.

Da qui, l’introduzione del c.d. Green Pass, ovvero la Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il covid 19, la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido.

Dunque:

  • chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido attestante la sua negatività riceverà il Green Pass, avente una validità di 48 ore.
  • Chi ha ricevuto la prima dose di vaccino, entro 12 giorni riceverà il Green Pass che sarà valido fino alla seconda dose
  • Chi ha ricevuto anche la seconda dose, riceverà il green pass entro 24-48 ore dall’inoculazione e sarà valido per 9 mesi.
  • Per chi è guarito dal virus, la certificazione sarà generata entro la giornata seguente l’avvenuta attestazione di guarigione e sarà valida per 6 mesi.

Il Green Pass può poi essere revocato in caso di positività al virus successiva al rilascio della certificazione o allo scadere del periodo di validità.

Il cittadino riceverà l’sms o l’email di conferma della disponibilità del green pass, con il relativo codice per il download, da parte dei canali ufficiali (l’email è inviata da “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it); invece il messaggio da “Min Salute”).

A seguito di tale sms o email, sarà, quindi,  possibile scegliere se scaricare la certificazione tramite i canali digitali o quelli fisici.

Per quanto riguarda i canali digitali, si ricorda che il green pass è scaricabile dall’app IMMUNI (tramite i dati della propria tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto tramite sms o email nel momento in cui è stata confermata la disponibilità della certificazione) o dall’app IO, attraverso la propria identità digitale (SPID/CIE).

Altrimenti ci si può collegare al sito www.dgc.gov.it, dal quale il green pass è scaricabile attraverso la propria identità digitale, o con i dati della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE, di cui si è parlato in precedenza.

Un altro metodo per scaricare il green pass online prevede l’utilizzo del proprio Fascicolo sanitario elettronico, tramite l’accesso al proprio fascicolo sanitario regionale.

Invece, per chi avesse difficoltà ad accedere ai servizi online utili per il download del green pass, è comunque possibile rivolgersi al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al farmacista di fiducia, che, tramite la tessera sanitaria, potranno recuperare la certificazione dell’utente che ne ha bisogno.

È bene ricordare che non saranno mai chiesti pagamenti per il rilascio del Green Pass.

Mentre sino al 5 agosto, il green pass era  richiesto solo per accedere a feste, alle cerimonie civili e religiose, alle residenze sanitarie assistenziali e per  spostarsi verso o da zone arancioni o rosse, a partire da ieri esso è necessario anche per avere ingresso alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Queste disposizioni possono essere derogate dai soggetti esenti o esclusi per età dalla campagna vaccinale.

Da ultimo è bene ricordare che la verifica del Green Pass può essere effettuata da: I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

  1. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  2. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  3. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Per procedere alla verifica, l’operatore dovrà utilizzare l’app di verifica nazionale VerificaC19 (il cui download è gratuito), che, attraverso la lettura del QR code disponibile nella certificazione (sia in formato digitale sia in formato cartaceo), consente di verificarne la validità e di garantire una tutela efficace dei dati personali. 

In caso di violazione della normativa appena esaminata, l’esercente e l’utente sono passibili di sanzione pecuniaria, la quale può oscillare tra € 400,00 ed € 1000,00.

In caso di recidiva, è possibile che l’esercente venga punito con la chiusura dell’attività per un periodo massimo di dieci giorni.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

GREEN PASS: arriva il vademecum “dalla parte del consumatore

“Mancano pochi giorni al 6 agosto 2021, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio per i cittadini portare con sé l’ormai famoso e tanto discusso Green Pass per potere accedere a numerose attività” –  afferma la dott.ssa Irene Zapparata dell’AssociazioneNazionale “Dalla Parte del Consumatore” – “Ed è proprio in vista del 6 agosto 2021 che la nostra Associazione ha voluto redigere un piccolo vademecum per i cittadini”.

Parma 4 agosto 2021 – L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha riscontrato che, nonostante nelle ultime settimane, si sia molto parlato del Green Pass, vi sia ancora molta confusione tra i cittadini in merito a tale nuovo strumento.

Continuano, infatti, a pervenire all’Associazione richieste di chiarimento in merito, ad esempio, alle attività per l’accesso alle quali è richiesto il pass, le modalità per entrare in possesso dello stesso, a chi richiederlo.

“Dalle domande che quotidianamente sono poste alla nostra Associazione –  conclude la dott.ssa Irene Zapparata – si è ritenuto necessario fornire al cittadino un agile strumento di informazione.

Attraverso l’informazione del cittadino, quindi, come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, stiamo volendo dare il nostro contributo sociale alla lotta al Covid19”

VADEMECUM

1)Cosa è il Green Pass? E’ la certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dal Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità. Essa attesta l’avvenuta vaccinazione contro il COVID 19 (in tal caso ha una validità di nove mesi), la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti (con una validità per i sei mesi successivi) oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido (valido in questo caso per le 48 ore successive);

2)Per accedere a quali attività è obbligatorio essere muniti di Green Pass? Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici;

3)Come si scarica il Green Pass? una volta ricevuto l’sms o l’email di conferma della disponibilità del Green Pass, con il relativo codice per il download, da parte dei mittenti ufficiali (l’email è inviata da “Ministero della Salute”, invece il messaggio da “Min Salute”), il cittadino può scaricare la certificazione tramite i canali digitali o quelli fisici;

4)Attraverso quali canali digitali si scarica il Green Pass? Se il cittadino decide di scaricare il Green Pass attraverso i canali digitali potrà farlo scegliendo la procedura tra:

a)app IMMUNI o app IO;

b)sito www.dgc.gov.it;

c)fascicolo sanitario elettronico;

5)Cosa si può fare se non si può o non si riesce a scaricare il Green Pass attraverso i canali telematici? Qualora ci dovessero essere difficoltà a scaricare il green pass attraverso i canali telematici, il cittadino potrà rivolgersi al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al farmacista di fiducia, che, tramite la tessera sanitaria, potranno recuperare la certificazione;

6)E’ necessario fare attenzione a qualche aspetto in particolare? Scaricare il Green Pass è un’operazione gratuita. Pertanto, se, utilizzando i canali on line, dovesse essere richiesto il pagamento di una somma, seppur minima, o l’inserimento di dati relativi al conto corrente, carta di credito, rapporti bancari o postali, il cittadino dovrà fare molta attenzione perché potrebbe cadere vittima di una truffa informatica;

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com; tel. 347 – 0628721.

Pubblicato inSalute e Benessere Emilia

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: nuova convivenza e revoca assegno di mantenimento o divorzile

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana, su sollecitazione di un lettore, l’avvocato affronta un tema connesso al diritto di famiglia e nello specifico risponde a un quesito in merito all’assegno divorzile in caso di nuova convivenza.

Di Emilio Graziuso (*) 31 luglio 2021 – Oggi torniamo ad occuparci di diritto di famiglia e lo facciamo prendendo spunto da un quesito posto da un lettore.

Più in particolare è stato chiesto alla nostra “Agorà” cosa succede se il/la beneficiario/a dell’assegno di mantenimento intraprende una convivenza con un altro/a compagno/a.

La risposta a tale domanda la fornisce in modo chiaro ed univoco la giurisprudenza più volte, di recente, occupatasi della materia: perde il diritto al mantenimento l’ex coniuge che intraprende una nuova relazione stabile e duratura.

Prima di entrare nel merito della questione dobbiamo distinguere l’assegno di mantenimento dall’assegno divorzile.

Essi, infatti, non solo vengono stabiliti in due contesti giuridici differenti (separazione: assegno di mantenimento; divorzio: assegno divorzile), ma hanno una natura ed una finalità differente.

L’assegno di mantenimento, infatti, è accordato al coniuge, economicamente più debole o privo di adeguati redditi propri, affinché, anche a seguito di separazione, possa conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

L’assegno di divorzio è, invece, un contributo economico stabilito in favore dell’ex coniuge che versi, dopo la fine del matrimonio, in uno stato tale da non permettergli di condurre una vita dignitosa.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, passiamo ora ad esaminare l’ipotesi che ci è stata sottoposta all’attenzione.

Come si è detto, una convivenza stabile e duratura determina il venire meno dell’assegno, sia esso di mantenimento sia divorzile.

Stabile e duratura sono, quindi, secondo la giurisprudenza i requisiti che deve avere la convivenza per determinare il venire meno dell’assegno.

La continuità della convivenza, invece, non è un requisito richiesto.

Ciò vuol dire che anche qualora vi siano dei periodi di lontananza tra i conviventi o l’abitazione in dimore differenti, l’assegno di mantenimento o di divorzio può essere, comunque, revocato.

Al riguardo è bene precisare che il venire meno dell’assegno non è automatico ma discende da un ricorso congiunto dei due ex con il quale è richiesta al Tribunale  la “revoca” oppure, in caso di mancato accordo tra le parti, da un ricorso depositato, sempre dinnanzi all’Autorità Giudiziaria dal soggetto gravato dall’obbligo in questione.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Green Pass

Nuova tappa di “Diritti in Tour”!

A una settimana dall’introduzione della nuova disciplina del Green Pass, un breve video esplicativo su tutto ciò che è necessario conoscere a cura della nostra Irene Zapparata.

“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: Illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi e diritto al risarcimento del danno

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. In questo tredicesimo capitolo l’avvocato Emilio Graziuso affronta un problema connesso alla Centrale Rischi e a una illegittima segnalazione, come suggerito da un nostro assiduo lettore.

Di Emilio Graziuso (*) 17 luglio 2021 – Il mio nominativo è stato erroneamente segnalato presso la Centrale Rischi. Oltre alla cancellazione posso chiedere il risarcimento del danno subito?

La questione sottoposta dal lettore alla nostra “Agorà” ci offre la possibilità di soffermarci su una problematica particolarmente delicata.

Il soggetto, infatti, sia esso consumatore o imprenditore, che subisce una illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi, sia essa pubblica o privata, rischia di subire due tipologie di danno:

1)patrimoniale;

2)non patrimoniale, quale la lesione della propria immagine, reputazione e onore.

Normalmente, il danno patrimoniale si concretizza nella mancata possibilità di accedere al credito stante la segnalazione pregiudizievole.

Ciò può comportare, ad esempio, per il consumatore il vedere sfumare un affare, quale l’acquisto di un immobile o di un’auto ad un prezzo particolarmente vantaggioso, e per l’imprenditore o il soggetto professionale o commerciale, oltre all’ipotesi del mancato acquisto di beni strumentali all’attività svolta, anche il non poter beneficiare di forme di accesso al credito necessarie per l’espletamento, anche quotidiano, di detta attività.

Per quanto concerne l’immagine e la reputazione, risulta evidente come l’ingiusta segnalazione pregiudizievole possa ledere le stesse attraverso la propagazione di una notizie non veritiera.

Sebbene entrambe le voci di danno possano sembrare una conseguenza diretta, immediata ed, alle volte, scontata, della illegittima segnalazione, ai fini del risarcimento non è così.

La giurisprudenza, ormai costante ed unanime, registratasi negli ultimi anni, ha escluso la configurabilità, nell’ipotesi in esame, del c.d. danno in re ipsa, vale a dire quella particolare tipologia di danno che non necessita, per ottenere il risarcimento, di prova alcuna in quanto la fattispecie stessa  è di per sé ed in automatico considerata un danno e come tale una ipotesi meritevole di ristoro prevista a monte dall’ordinamento.

Cosa deve fare, quindi, per ottenere il risarcimento del danno, colui che, come il nostro lettore, dovesse subire l’illegittima segnalazione del proprio nominativo presso una Centrale Rischi?

Come si è detto dovrà provare durante il processo il danno subito.

E così, per quanto concerne il danno patrimoniale, il soggetto leso dovrà provare il mancato accesso al credito, attraverso, ad esempio, documentazione attestante il rifiuto delle Banche o delle Finanziarie a concedere mutui o finanziamenti a causa della segnalazione presso la Centrale Rischi.

Inoltre, il danneggiato dovrà provare che, nel caso di specie, il mancato accesso al credito ha provocato la perdita di determinati benefici economici (ad esempio: il non poter acquistare un immobile ad un prezzo particolarmente o avente una ubicazione particolare, come nell’ipotesi di un appartamento attiguo al proprio; il poter beneficiare di tassi di interesse che, successivamente, hanno subito un rialzo).

Con riferimento al danno non patrimoniale, il danneggiato dovrà dimostrare che la notizia della segnalazione pregiudizievole si è propagata in modo tale da arrecare un pregiudizio alla propria immagine e reputazione.

L’illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio può, infatti, comportare una diminuzione della considerazione della persona da parte di consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto “segnalato” opera.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Continua “Diritti in tour” on line !

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Con Mario Vacca – manager d’impresa e pubblicista de “La bussola d’impresa” – oggi parliamo di: “Centrale Rischi Banca d’Italia e consultazione dei dati personali”

Nuovi Rapporti tra Banca e Impresa. (Video Intervento di Mario Vacca)

Scritto da “La Bussola – Soluzioni d’impresa”

Mario Vacca, interviene a Diritti in Tour On Line per parlare dei nuovi rapporti tra Banca e Impresa. 

Parma 11 luglio 2021 – In attesa di poter riprendere gli appuntamenti con il diritto dei consumatori totalmente in presenza, prosegue “On Line”  l’iniziativa dell’avvocato Emilio Graziuso.

Per parlare del difficile ma indispensabile rapporto tra Banche e Imprese e delle novità in corso, è stato chiamato a intervenire il dottor Mario Vacca, manager d’impresa e pubblicista de “La Bussola Soluzioni d’impresa“.  

Buon ascolto e buona visione!

Video: https://www.facebook.com/100010661262827/videos/354587832846298

(LGC)

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La Bussola d’Impresa – Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

Contatto Personale//www.gazzettadellemilia.it/mvacca@capri.it“>mvacca@capri.it

Profilo Professionale: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/itemlist/user/981-la-bussola-soluzioni-d-impresa.html

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Nuova tappa di “Diritti in tour” on line.

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Con Mario Vacca – manager d’impresa e pubblicista de “La bussola d’impresa” – oggi parliamo di: Nuovi rapporti Banca/Impresa.

Continuate a seguirci (sperando di riprendere presto i nostri incontri pubblici)

“L’Agorà del Diritto” – Eredità e modifica o revoca dell’assegno di mantenimento

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. In questo dodicesimo capitolo l’avvocato Emilio Graziuso affronta un problema connesso al diritto di famiglia, sollecitato da un nostro lettore. 

Di Emilio Graziuso (*) 10 luglio 2021 – Dato l’interesse mostrato dai lettori per l’articolo apparso la scorsa settimana, vogliamo dedicare la nostra “Agorà” di oggi al diritto di famiglia.

Più in particolare, ci soffermeremo su un profilo particolarmente dibattuto ed interessante: cosa accade se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento diviene destinatario di una eredità che modifica sensibilmente il proprio stato patrimoniale?

Prima di rispondere a tale domanda è bene distinguere la finalità ed i criteri di determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento in sede di separazione ed in sede di divorzio.

Per quanto concerne la prima ipotesi, l’assegno di mantenimento è determinato sulla base delle rispettive condizioni economiche dei coniugi separati ed è volto a far conservare al beneficiario il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Al contrario, l’assegno divorzile riveste una funzione prettamente assistenziale.

Esso, infatti, è volto a garantire all’ex coniuge, economicamente più debole, che per motivi ad esso non imputabili non è in grado di mantenersi da solo, un’esistenza dignitosa.

Sia che si tratti di assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione sia che si tratti di assegno divorzile, esso può essere sempre soggetto a revisione (diminuzione o aumento) o revoca, qualora si registri un mutamento, non transitorio, delle condizioni economiche e patrimoniali del beneficiario.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, possiamo ora soffermarci sulla tematica della possibilità di modifica o revoca dell’assegno di mantenimento o divorzile qualora il coniuge o ex coniuge beneficiario dello stesso abbia percepito dei beni in eredità.

Innanzitutto, occorre valutare l’entità dell’eredità ricevuta.

Essa, infatti, potrebbe giustificare la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento esclusivamente qualora fosse di una portata tale da modificare, sensibilmente ed in meglio, le condizioni patrimoniali dell’erede.

Qualora, invece, l’eredità è di importo esiguo o è costituita da beni di scarso valore economico essa non legittima alcuna modifica o revoca dell’assegno di mantenimento del quale l’erede è già beneficiario, in quanto, in tale ipotesi, le condizione economiche dello stesso non registrerebbero alcun mutamento migliorativo.

Nell’ipotesi nella quale il beneficiario dell’eredità registra un cambiamento radicale del proprio tenore di vita, la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento o divorzile da esso percepito non si applica in automatico.

È necessario, infatti, che il coniuge (in caso di separazione) o l’ex coniuge (in caso di divorzio) promuova un giudizio di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nell’ambito del quale il Tribunale valuterà la consistenza della eredità ricevuta dal beneficiario/beneficiaria dell’assegno e quanto la stessa abbia inciso sulle condizioni economiche dello/a stesso/a.

Solo a seguito di tale indagine l’Autorità Giudiziaria emanerà un provvedimento con il quale l’assegno di mantenimento o divorzile sarà confermato, modificato o revocato.

E, così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 gennaio 2020 n. 506, ha stabilito che un incremento del patrimonio e del reddito dell’ex coniuge, derivante dalla successione ereditaria per la morte del padre ed al beneficio economico derivante dall’assistenza alla madre con lei convivente, può giustificare una riduzione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito.

Sempre la Suprema Corte, con una recentissima ordinanza n.18777 del 2 luglio 2021, ha sancito il principio che va revocato l’assegno all’ex coniuge che riceve una cospicua eredità, la quale modifichi le condizioni patrimoniali del beneficiario.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia