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“L’Agorà del Diritto” – Estinzione anticipata del finanziamento e diritto del consumatore al rimborso degli oneri non maturati

In questa 27esima puntata l’avvocato Emilio Graziuso affronta il tema del diritto al rimborso degli oneri non maturati. Un altro argomento di stretta attualità che coinvolge molti consumatori.

“L’Agorà del Diritto”è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 23 ottobre 2021 – Ricordate il c.d. caso Lexitor del quale ci siamo già occupati nella nostra “Agorà”?

Ebbene, sono sempre più numerose le pronunzie giurisprudenziali dei Tribunali italiani con le quali l’Autorità Giudiziale sta dando attuazione ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea.

Al riguardo, di recente, in data 14 ottobre 2021, si è espresso, in senso favorevole al consumatore, anche il Tribunale di Genova.

Ma procediamo con ordine e riepiloghiamo brevemente, per coloro che non abbiano avuto modo di leggere i precedenti articoli della nostra rubrica dedicati all’argomento, in cosa consiste la vicenda c.d.  Lexitor.

La Corte di Giustizia Europea, in data 11 settembre 2019, ha emanato una importante sentenza (c.d. sentenza Lexitor) con la quale ha  statuito, in modo chiaro ed inequivocabile, il diritto dell’utente, il quale abbia estinto anticipatamente un contratto di mutuo o finanziamento,  al rimborso, proporzionale al tempo residuo del mutuo/finanziamento, dei costi sostenuti, al momento della stipula del contratto, per voci non interamente godute.

In questo modo la Corte di Giustizia ha posto la parola fine ad una annosa controversia, di carattere interpretativo.

Da subito, nel nostro ordinamento, si sono cominciate a registrare le prime sentenze dell’Autorità Giudiziaria e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario conformi al dettato della Corte di Giustizia.

Come spesso accade, alcune pronunzie hanno fatto propri i principi della sentenza Lexitor in modo più cauto, quasi timido, escludendo alcune voci, altre, invece, sono state caratterizzate da un carattere più audace, più pioneristico, non solo recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia ma adeguandolo al nostro ordinamento.

Arriviamo, dunque, alla sentenza del Tribunale di Genova della scorsa settimana.

Con essa, il Tribunale del capoluogo ligure ha stabilito che:

1)il testo unico bancario, in conformità al disposto del legislatore comunitario, stabilisce che, nel caso nel quale il consumatore estingua anticipatamente un finanziamento, egli avrà diritto alla restituzione dei costi già corrisposti per la restante parte del contratto non goduta;

2)la restituzione di cui al precedente punto 1) deve includere tutti i costi, nessuno escluso, vale a dire sia le spese che dipendono dalla durata del finanziamento (c.d. spese recurring) sia le delle prestazioni eseguite contestualmente o preliminarmente alla stipula del contratto (c.d. oneri up front), quali, ad esempio, le spese di istruttoria, di polizza, di intermediazione e di altre voci accessorie.

Cosa possono fare, quindi, i consumatori che hanno estinto anticipatamente un contratto di mutuo/finanziamento?

Il primo passo da compiere è quello di verificare se nella singola fattispecie siano applicabili i principi sanciti dalla sentenza Lexitor.

Se nel caso concreto sono riscontrati i presupposti giuridici per chiedere la restituzione delle somme per costi e voci non integralmente goduti, si dovrà procedere alla quantificazione delle stesse attraverso il metodo di calcolo pro rata temporis.

In virtù di esso, infatti, è garantito il rispetto della proporzionalità in quanto l’importo complessivo dei costi sostenuti dal consumatore è diviso per il numero di rate previste nel contratto.

L’importo così ottenuto dovrà, quindi, essere moltiplicato per il numero di rate non maturate a seguito dell’estinzione anticipata e la restituzione della cifra scaturente da tale calcolo potrà essere richiesta alla Banca o Finanziaria da parte del consumatore.

Successivamente all’analisi della fattispecie ed al calcolo sopra indicato, l’utente potrà diffidare formalmente la controparte alla restituzione di quanto dovuto e, in caso di mancato riscontro o riscontro negativo, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o, in alternativa, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

Qualora, non si riesca a trovare un accordo in sede di procedura di mediazione, oppure, nell’ipotesi di ricorso all’Arbitro conclusosi con decisione favorevole al consumatore alla quale la Banca o la Finanziaria non si sia adeguata, l’utente potrà procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e delle somme ad esso spettanti.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: obbligazioni subordinate vendute da MPS e risarcimento del danno

Questa settimana l’intervento dell’avvocato Graziuso è stato, ancora una volta, segnalato dai lettori . L’argomento odierno ricade nell’ambito dei rapporti bancari e in particolare sul caso dei “prodotti finanziari subordinati” e nel caso specifico delle Obbligazioni del Monte Dei Paschi di Siena (MPS). 

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 16 ottobre 2021 – “Ho acquistato dei titoli dalla Banca Monte dei Paschi di Siena che, solo successivamente, ho appreso essere obbligazioni subordinate, i quali mi erano stati prospettati come sicuri e senza rischio per il capitale. Ho qualche speranza di recuperare i miei soldi?”

Quando mi vengono rivolte domande, come quella del nostro lettore, avverto tutta la drammaticità che si cela dietro il fenomeno del c.d. “risparmio tradito”.

Dietro tale locuzione, dal forte appeal mediatico, al di là dei reportage dedicate a tale argomento e delle “chiacchierate al bar” che da esso ne scaturiscono, vi è sempre un comune denominatore: i risparmi, spesso di una vita, frutto di lavoro e sacrificio di intere famiglie, che vanno in fumo.

E questo lo dico avendo affrontato professionalmente sul campo (nelle aule di Tribunale) tutte le vicende di “risparmio tradito” che negli ultimi venti anni hanno coinvolto i risparmiatori italiani: dalla ex Banca 121 – successivamente MPS (con i famigerati prodotti finanziari My Way/4 You) agli scandali Cirio, Parmalat, Argentina, Cerruti, dalle vicende Banca Etruria alle Banche Venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) per finire ai recentissimi casi della Banca Popolare di Bari e delle obbligazioni subordinate vendute da MPS.

Ma torniamo al quesito del nostro lettore.

Per valutare se lo stesso abbia speranza o meno di recuperare il denaro investito, bisognerebbe analizzare la documentazione e conoscere i dettagli della vicenda.

In ogni caso, voglio evidenziare che proprio il Tribunale di Parma ha, con una recentissima sentenza, riconosciuto il risarcimento del danno patito da un risparmiatore che, così come il nostro lettore, aveva investito in obbligazioni subordinate vendute da MPS essendogli state prospettate come prive di rischio alcuno.

Più in particolare il Tribunale Parmigiano ha riscontrato che:

1)l’Istituto di credito non ha fornito al risparmiatore le informazioni relative all’investimento previste dalla legge ed in particolare quelle concernenti la natura subordinata dell’investimento, le caratteristiche ed i rischi dello stesso;

2)l’inosservanza dei suddetti doveri di informazione concretizza anche la violazione dei canoni di diligenza e correttezza che devono essere sempre rispettati dall’intermediario;

3)dalle violazioni sopra illustrate scaturisce il diritto del risparmiatore al risarcimento del danno.

In conclusione, qualora sussistano, nel singolo caso, i presupposti giuridici – anche in virtù di tale importante precedente giurisprudenziale – il nostro lettore può nutrire la “speranza” concreta di recuperare il proprio denaro.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: borsa di studio ed assegno di mantenimento figlio maggiorenne

Questa settimana l’intervento dell’avvocato Graziuso è stato, ancora una volta, segnalato dai lettori . L’argomento odierno ricade nell’ambito del “diritto di famiglia” e nello specifico sulla borsa di studio e il mantenimento del figlio maggiorenne.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 9 ottobre 2021 – Nella nostra rubrica di questa settimana torniamo, sulla base di un quesito posto da un lettore, sul tema del diritto di famiglia ed in particolare dell’obbligo di corresponsione dell’assegno in favore del figlio.

È stato chiesto alla “Agorà” se, nel caso di ottenimento da parte del figlio maggiorenne  di una borsa di studio, possa essere revocato  dal Tribunale l’obbligo gravante sul padre di corrispondere l’assegno di mantenimento mensile.

Di un caso analogo a quello prospettato dal lettore si è occupata la Corte di Cassazione, valutando se l’ottenimento di una borsa di studio relativa ad un dottorato di ricerca pari ad € 800,00 mensili fosse idonea a far venire meno il diritto del figlio di percepire l’assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, a carico del padre.

Secondo la Suprema Corte permane l’obbligo del padre di corrispondere l’assegno di mantenimento in quanto la borsa di studio non è idonea a qualificare il figlio come economicamente indipendente.

Più in particolare, con ordinanza n.1448/2020, gli Ermellini hanno stabilito che “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”.

Ed ancora che “Il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.

Concludendo, il principio di diritto che scaturisce dall’ordinanza della Corte di Cassazione è il seguente: l’ottenimento di una borsa di studio non è idoneo a configurare il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, il quale potrà essere revocato (sulla base delle circostanze del singolo caso di specie) in presenza di una posizione lavorativa quanto meno stabile.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto”: diffamazione a mezzo stato di Whatsapp

Nel 24esimo appuntamento della rubrica l’avvocato Graziuso tratta lo specifico tema della diffamazione a mezzo social e in particolare attraverso lo “stato di wattsapp”.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 32 ottobre 2021 – Con la diffusione massiccia di social ed appanche la giurisprudenza ha cominciato, ormai da qualche anno, ad occuparsi dei reati posti in essere attraverso gli stessi.

Più in particolare, la Suprema Corte si è più volte soffermata sul reato di diffamazione attraverso tali canali.

Di recente, ad esempio, è stato sancito un principio fondamentale ed innovativo: “le affermazioni lesive dell’onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo status Whatsapp possono integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica”.

In passato, la Corte di Cassazione si era già occupata, sebbene sotto diverso profilo, della diffamazione a mezzo Whatsapp, con particolare riferimento al messaggio contenente espressioni lesivi della reputazione e della dignità altrui inviato in un “gruppo” creato, appunto su Whatsapp.

Al riguardo, è stato, inoltre, precisato che si integra il reato di diffamazione (non essendo ravvisabile l’ingiuria) anche qualora del “gruppo” faccia parte la persona offesa.

Oltre ad aver approfondito la diffamazione a mezzo Whatsapp, la Suprema Corte si è anche soffermata sulla diffamazione a mezzo Facebook.

Ricorre, quindi, il reato di diffamazione, qualora sia pubblicato un post lesivo della reputazione, dignità ed immagine di una persona, anche se quest’ultima sia tra i lettori del post (in tale ultima ipotesi, infatti, gli ermellini non hanno ravvisato gli estremi dell’ingiuria bensì del reato di diffamazione. A prevalere è la circostanza che il post è diretto ad una pluralità di soggetti e non in via diretta alla sola persona offesa).

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Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: il divieto di sublocazione commerciale

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La 23esima occasione d’incontro con il diritto porta l’avvocato Emilio Graziuso a relazionare sulla sublocazione, ancora una volta su pressione di un nostro lettore.

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso 25 settembre 2021 – “Sono proprietario di un immobile ad uso commerciale per il quale ho stipulato un regolare contratto di locazione. Ho scoperto, di recente, che il conduttore ha sublocato l’immobile senza alcuna mia autorizzazione. Lo poteva fare?”

Per rispondere al quesito del nostro lettore sarebbe opportuno conoscere il contenuto del contrtto di locazione, anche perché il nostro ordinamento prevede per la sublocazione nei contratti ad uso diverso da quello abitativo una disciplina più particolareggiata ed a tratti più insidiosa rispetto ai contratti di locazione ad uso abitativo.

Per questi ultimi vige il divieto di sublocazione salvo che il contratto di locazione non lo preveda espressamente oppure le parti stipulino un accordo successivo, in forma scritta, con il quale il locatore autorizzi espressamente il conduttore a subaffittare l’immobile.

Del tutto diversa è, invece, la disciplina relativa alla locazione commerciale.

In questa ipotesi, infatti, la normativa di settore prevede espressamente la possibilità di sublocazione.

Più in particolare, la legge sull’equo canone stabilisce che un conduttore può sublocare l’immobile, anche se non vi è il consenso da parte del locatore, purchè sia locata, unitamente alla sublocazione dell’immobile, l’azienda.

L’ordinamento, però, non prevede, come sembrerebbe essere accaduto nel caso del nostro lettore, che lo stesso resti all’oscuro di tale operazione negoziale.

Il conduttore originario, infatti, dovrà dare comunicazione della cessione al locatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Il proprietario dell’immobile potrà, quindi, opporsi alla sublocazione, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Spesso è inserito nel contratto di locazione ad uso commerciale la clausola contenente il divieto espresso di sublocazione.

Al riguardo, però, è opportuno precisare che in giurisprudenza di registrano orientamenti differenti.

Secondo un filone giurisprudenziale tale clausola impedirebbe, ove debitamente apposta la doppia sottoscrizione in merito alla stessa di entrambe le parti ed in particolare del conduttore, tout court qualsiasi forma di sublocazione e la violazione di essa comporterebbe la risoluzione del contratto di locazione e, quindi, il rilascio dell’immobile.

Per un altro orientamento, per essere causa di risoluzione del contratto, e, quindi, di rilascio dell’immobile, il testo negoziale dovrebbe prevedere espressamente che la violazione di tale previsione costituisce un motivo di scioglimento automatico del contratto.

Ancora, secondo alcuni Tribunali il patto che vieta la sublocazione commerciale è nullo se, oltre all’immobile, il conduttore originario loca anche l’azienda.

Dato lo scenario molto variegato, il nostro lettore dovrà leggere attentamente il contratto ed analizzare le clausole in esso contenute.

Inoltre, dovrà valutare se è stata locata/ceduta anche l’azienda.

Dal tenore del quesito sembrerebbe che non vi sia stata alcuna comunicazione del conduttore in merito alla sublocazione.

In caso contrario anche questo aspetto e le modalità con le quali è stata effettuata la comunicazione (se conformi o meno alle prescrizioni normative) dovrà essere oggetto di attenta indagine.

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Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: pignorabilità dell’assegno divorzile

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Questa settimana l’avvocato prosegue, su sollecitazione dei lettori, l’approfondimento del tema legato al diritto di famiglia, nello specifico circa la pignorabilità dell’assegno divorzile.

“L’Agorà del Diritto” è il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 18 settembre 2021 – Settimana dopo settimana la nostra rubrica si caratterizza per una sempre maggiore dinamicità ed interazione con i lettori.

Dopo l’articolo del 4 settembre 2021, relativo all’aumento dell’assegno divorzile per malattia invalidante del beneficiario è pervenuto un quesito molto interessante.

E’ stato richiesto, infatti, alla nostra “Agorà” se l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge sia o meno pignorabile.

La questione si inserisce nella revisione giurisprudenziale, registratasi negli ultimi anni, relativa alla natura dell’assegno divorzile.

Quest’ultimo, infatti, come è stato sancito di recente nelle aule di Tribunale, non ha natura alimentare e non è, quindi, accordato all’ex coniuge per far fronte al sostentamento dello stesso ed a permettergli di provvedere ai bisogni essenziali.

L’assegno divorzile, infatti, trova la propria giustificazione nell’assistenza materiale scaturente dal vincolo materiale, sebbene esso sia ormai sciolto.

Muovendo da tale premessa sulla natura dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha, con sentenza del mese di maggio 2020, stabilito la pignorabilità del detto assegno.

In passato, la pignorabilità dell’assegno all’ex coniuge è stata molto dibattuta in giurisprudenza.

Alcuni Tribunali, infatti, erano giunti ad una soluzione “diplomatica” prevedendo che fosse pignorabile, esclusivamente, la quota dell’assegno non necessaria a soddisfare esigenze di vita primaria del beneficiario.

Ovviamente, tale orientamento giurisprudenziale è oggi superato da quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha sancito, con la sentenza citata del 2020, in modo chiaro la pignorabilità dell’assegno divorzile.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

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Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: incorporazione tra istituti e diritti violati, come far valere le ragioni?

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Se la banca che ha venduto azioni illiquide è stata incorporata da un altro Istituto di credito, nei confronti di chi il risparmiatore può far valere i propri diritti in caso di violazione degli stessi?

 “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 11 settembre 2021 – Questa settimana torniamo su un argomento del quale ci siamo già occupati nella nostra rubrica del 26 giugno 2021 (“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari), vale a dire il diritto del risparmiatore al risarcimento per violazione da parte delle Banca della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti nella vendita di azioni illiquide.

Oggi, però, affronteremo l’argomento da un punto di vista molto particolare e profondamente diverso, rispetto al precedente approfondimento che abbiamo dedicato al tema, rispondendo ad una interessante domanda è stata posta alla nostra “Agorà”.

Ho acquistato titoli di una Banca successivamente incorporata per fusione ad uno dei più grandi Istituti di credito, a livello nazionale ed europeo. Solo successivamente alla fusione ho scoperto che i titoli acquistati sono in realtà azioni illiquide e presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle che mi sono state prospettate al momento dell’acquisto. L’Istituto di credito che mi ha venduto i titoli, però, non esiste più. Nei confronti di chi posso far valere i miei diritti?

La domanda che ci è stata posta riguarda una ipotesi molto frequente.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla incorporazione di molte Banche, spesso, aventi un raggio di azione circoscritto a livello locale e molto radicati sul territorio, in Istituti più grandi e quotati in borsa.

Conseguentemente, i possessori dei titoli della Banca incorporata si sono posti la stessa domanda che il lettore ha rivolto alla nostra rubrica.

La risposta ad essa è fornita dall’orientamento maggioritario dei Tribunali italiani e dall’orientamento, ormai consolidato, dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie: la Banca, incorporante l’intermediario con il quale il risparmiatore ha stipulato il contratto di acquisto titoli, è legittimato passivo nelle controversie aventi ad oggetto la violazione, da parte del soggetto incorporato, degli obblighi di informazione.

In altri termini il lettore, qualora riscontri nel singolo caso di specie, la violazione della normativa di settore, potrà agire nei confronti della Banca incorporante dell’Istituto di credito che gli ha venduto le azioni illiquide.

E, così, ad esempio, è stata riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (come si evince dal sito dallo stesso: www.acf.consob.it ) la legittimazione passiva di Credit Agricole Italia s.p.a. (in qualità di società incorporante la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.), della BPER Banca s.p.a. (in qualità di società incorporante la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.), Intesa San Paolo s.p.a. (in qualità di società incorporante per fusione di Banca Apulia s.p.a., di Banca Nuova s.p.a., di Banca Adriatica s.p.a. già Nuova Banca delle Marche s.p.a.), dell’Unione di Banche Italiane s.p.a. (in qualità di società incorporante per fusione di Banca Adriatica s.p.a. già Nuova Banca delle Marche s.p.a. e di Banca Tirrenica S.p.A. già Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A.).

Per una maggiore chiarezza espositiva, è bene precisare che la risposta fornita al quesito che ci è stato posto ed il quadro giurisprudenziale e delle decisioni arbitrali delineato, riguardano esclusivamente l’individuazione della legittimazione passiva, e cioè del soggetto nei confronti dei quali il risparmiatore potrebbe (ove decida di far valere i propri diritti) promuovere una azione sia essa di carattere stragiudiziale (es. procedura dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie) o giudiziale (es. processo civile).

La legittimazione passiva della quale stiamo trattando, quindi, non deve essere confusa con il riconoscimento della responsabilità della Banca incorporante, la quale dovrà essere accertata, di volta in volta, dalle Autorità competenti, con riferimento al singolo caso di specie.

E’ consigliabile, quindi, che, al di là del soggetto nei confronti del quale promuovere l’azione, il risparmiatore analizzi nel dettaglio la fattispecie e la relativa documentazione, al fine di valutare attentamente se sussistano o meno i presupposti di una azione legale, anche alla luce dei principi sanciti in materia dalla giurisprudenza e dall’ACF.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: aumento dell’assegno divorzile per malattia invalidante del beneficiario

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“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) – 4 settembre 2021 Anche nel periodo estivo appena trascorso sono pervenute alla nostra rubrica varie richieste di chiarimento in merito a vicende riguardanti il diritto di famiglia ed in particolare l’assegno divorzile.

Oggi rispondiamo, quindi, ad una di esse.

Se l’ex marito è beneficiario di assegno divorzile, lo stesso può chiedere un aumento dello stesso se colpito da una malattia invalidante?

La domanda che è stata posta – per quanto possa sembrare riferita ad un caso isolato (statisticamente, infatti, l’assegno divorzile è riconosciuto nella maggior parte delle ipotesi in favore delle ex mogli) – riguarda una fattispecie che, nell’ultimo periodo, è stata, sempre più spesso, sottoposta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Di recente, un caso analogo a quello sottoposto alla nostra “Agorà” è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, la quale ha sancito che la piena legittimità dell’aumento dell’assegno divorzile – del quale era beneficiario l’ex marito, data la notevole sperequazione reddituale tra le parti – disposto dalla Corte d’Appello che si era occupata della vicenda.

Più in particolare, secondo la Corte di Cassazione, i motivi che, nella fattispecie dalla stessa esaminata, giustificano l’aumento dell’assegno sono essenzialmente due:

1) grave patologia invalidante che aveva costretto l’ex marito a lasciare il proprio lavoro;

2) spese indispensabili per assistenza medica che assorbivano integralmente le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico.

Ancora una volta la Suprema Corte pone, quindi, l’accento sulla “funzione preminentemente assistenziale” dell’assegno divorzile, evidenziando che a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, di per sé, lo squilibrio o il divario delle condizioni reddituali degli ex coniugi al momento del divorzio né, tantomeno, il peggioramento delle condizioni di colui o colei che richiede l’assegno rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Ciò che giustifica il riconoscimento al diritto all’assegno divorzile è la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica, intesa quale impossibilità di condurre una esistenza quantomeno dignitosa ed autonoma con mezzi propri.

Ma come si individua la soglia dell’indipendenza economica al di sotto della quale l’ex coniuge può avere diritto (sussistendone i presupposti) all’assegno divorzile?

Sempre la Corte di Cassazione ci offre alcuni fondamentali parametri.

Più in particolare, nell’esaminare la singola fattispecie, occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, in un determinato momento storico, dalla coscienza collettiva.

In altri termini l’individuazione della soglia di indipendenza economica non coinciderà con la soglia della pura sopravvivenza e, comunque, non potrà eccedere il livello di normalità che l’Autorità Giudiziaria, nei singoli casi, dovrà individuare proprio in virtù della detta coscienza collettiva della quale il Giudice dovrà farsi interprete.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – Se la scadenza del titolo non è leggibile non si prescrive il diritto del risparmiatore al rimborso del buono fruttifero postale

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 28 agosto 2021 – Se la scadenza del buono fruttifero postale non è leggibile, il diritto del risparmiatore al rimborso non si prescrive con il decorso di dieci anni dalla scadenza del titolo.

È questo l’importante principio sancito in sede giurisprudenziale in un contenzioso che ha visto contrapposti, da un lato, il titolare del buono e, dall’altro, il Ministero dell’Economia e  delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Era, infatti, accaduto che nel 2016, Poste Italiane aveva rifiutato al risparmiatore il pagamento del buono fruttifero postale emesso nel 1995.

Secondo Poste Italiane il titolo sarebbe scaduto nel 2005 e, conseguentemente, il diritto al rimborso dello stesso si sarebbe prescritto, dopo dieci anni, nel 2015.

Nel caso di specie, però, la richiesta di riscossione da parte del risparmiatore, dopo undici anni dalla scadenza del buono,  non era avvenuto per ritardo, distrazione o superficialità allo stesso imputabile, bensì per una circostanza grave e, purtroppo, frequente.

Il consumatore, infatti, non era a conoscenza della data di scadenza del buono e, quindi, del relativo decorso del termine decennale di prescrizione, in quanto essa non era assolutamente leggibile.

Sul retro del titolo al momento della sua emissione era stato apposto un timbro indicante esclusivamente il periodo di produzione degli interessi e non risultando, in alcun modo leggibile, la data di scadenza dello stesso.

E così, il risparmiatore, dopo aver cercato, purtroppo invano, di risolvere bonariamente la controversia, si è rivolto all’Autorità Giudizaria per far valere i propri diritti e quest’ultima ha accolto la linea difensiva del consumatore condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al rimborso integrale del buono, oltre interessi maturati.

Secondo il Tribunale poiché il titolo oggetto di causa recava sul retro un timbro assolutamente illeggibile, l’intestatario dello stesso si era trovato nell’assoluta impossibilità di conoscere la scadenza del buono, i termini per l’incasso dello stesso nonché la tempistica per l’esercizio del proprio diritto di riscossione.

In altri termini, dal titolo analizzato dall’Autorità Giudiziaria, non era possibile desumere il giorno dal quale cominciava a decorrere il termine decennale della prescrizione del diritto, illegittimamente opposta, quindi, da Poste Italiane al momento della presentazione per l’incasso del buono.

L’ordinanza in esame, oltre che per l’aspetto concernente la prescrizione, risulta essere di particolare interesse nell’ambito del contenzioso relativo ai buoni fruttiferi postali, in quanto sancisce, in modo chiaro ed inequivocabile, che il rapporto che si instaura tra collocatore e risparmiatore con l’acquisto del titolo è un rapporto di natura strettamente privatistica e contrattuale.

Pertanto a nulla rileva la circostanza che le condizioni relative ai buoni fruttiferi postali siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto ci si deve attenere, nell’esaminare le singole controversie, ai dati apposti sul titolo, al momento della emissione dello stesso, anche per quanto concerne i termini e la durata.

Dal buono fruttifero postale, infatti, inteso come strumento di legittimazione alla riscossione, devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti il termine di scadenza dello stesso.

In caso di illegittima o illeggibile apposizione nel titolo della data di scadenza, non può dirsi individuabile ed esercitabile da parte del risparmiatore il proprio diritto alla riscossione e, quindi, anche decorsi dieci anni dalla scadenza del buono, tale diritto non può considerarsi prescritto.

Il risparmiatore, come avvenuto nel caso di specie, qualora il termine di scadenza sia illegittimo o illeggibile è assolutamente ignaro del momento dal quale ha inizio il termine decennale di prescrizione.

La decisione del Tribunale costituisce, quindi, un precedente importante per i tanti risparmiatori coinvolti in fattispecie analoghe a quella in esame.

Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza supplisce ad un vero e proprio vuoto normativo per quanto concerne una materia, quale la tutela del risparmiatore, nell’ambito della quale si è registrato negli ultimi venti anni un aumento esponenziale del contenzioso.

Perché nonostante gli scandali finanziari e le continue criticità che emergono nel settore, ancora non assistiamo ad una riforma legislativa che faccia propri i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito espressasi in materia?

Purtroppo è da troppo tempo che la tutela dei consumatori, comprendendo in tale status giuridico anche i risparmiatori, sembra essere scomparsa dall’agenda politica nazionale.

Assistiamo, infatti, a spot legislativi, quasi sempre frutto del recepimento, nel nostro ordinamento, del diritto comunitario, ma non si registrano mai interventi volti a risolvere, una volta per tutte, le criticità diffuse che emergono sul campo e che sfociano in un contenzioso di importanti dimensioni.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: trasferimento del diritto di proprietà in sede di separazione o divorzio

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo. Oggi l’avvocato torna a occuparsi di “Diritto di Famiglia”

Di Emilio Graziuso (*) 21 agosto 2021 – Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“E’ possibile effettuare il trasferimento di un immobile in sede di separazione?”

All’interessante quesito sottoposto dal nostro lettore è possibile fornire, almeno in termini generali) risposta affermativa (ovviamente, ogni caso deve essere analizzato nel dettaglio).

Al riguardo, infatti, si è espressa di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilendo che sia in sede di separazione consensuale che di divorzio congiunto è possibile per le parti inserire clausole con le quali sia trasferita la proprietà di beni immobili o la titolarità di diritti reali a favore di uno dei coniugi o ex coniugi o dei figli.

L’omologa dell’accordo, sia esso intervenuto in sede di separazione o di divorzio, ha natura e forma di atto pubblico, in quanto inserito nel verbale di udienza.

Con la decisione in esame, la Suprema Corte stabilisce che gli accordi tra coniugi hanno natura negoziale e che, dunque, in merito ad esso, il giudice non potrà esercitare alcun sindacato, salvo i limiti posti dalla legge, la liceità delle pattuizioni e la meritevolezza della stesse nelle ipotesi di pattuizioni atipiche.

Le condizioni di separazione consensuale o divorzio congiunto con i quali le parti procedono al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile tra di loro o nei confronti di figli, deve contenere, a pena di nullità:

1)l’identificazione catastale del bene;

2)il riferimento alle planimetrie catastali;

3)la dichiarazione della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia