Dal 2022 è stata instaurata una importante sinergia tra il format “Sinestesia fra le arti”, format ideato da Ugo Massari, in arte Igam Ussaro, e Cristina Lucchetti, in arte Cristina Servini, e l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.
Le due realtà hanno cominciato la propria collaborazione sul progetto “Negozio diffuso operazione downtown” per la rigenerazione urbana, commerciale e sociale dei borghi, quartieri e città, lanciato per la prima volta a Salsomaggiore Terme (PR).
Da qui una attività comune intensa e costante che ha portato anche a siglare un protocollo di intesa.
“Sinestesia fra le arti” e “Dalla Parte del Consumatore” organizzano, periodicamente incontri pubblici rivolti ai cittadini su tematiche di interesse degli stessi, quali, ad esempio, tutela del risparmio, malasanità, truffe on line.
Inoltre, presso la sede di “Sinestesia fra le arti” in viale Giandomenico Romagnosi a Salsomaggiore Terme (PR) i cittadini potranno trovare un punto di raccolta delle proprie doglianze e proposte “dalla parte del consumatore”.
Ugo Massari e Cristina Lucchetti, infatti, sono anche delegati dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per la Città di Salsomaggiore Terme (PR)
Di Mario Vacca Parma, 1 giugno 2025 – Per il Ministero le procedure di check in da remoto, come l’installazione di key boxes, la trasmissione elettronica delle copie dei documenti o l’accesso tramite codici digitali erano ritenute elusive del controllo personale violando l’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che prevede l’obbligo di identificare fisicamente i soggetti che soggiornano in strutture con contratti inferiori a 30 giorni e per tale ragione, con la circolare n. 38138 dello scorso 18 novembre ne vietava l’utilizzo.
L’obiettivo della normativa sarebbe quella di consentire alle autorità di pubblica sicurezza di monitorare le presenze negli alloggi per individuare persone pregiudicate o sospette.
Tuttavia, la circolare aveva introdotto un onere burocratico che imponeva ai gestori di tenere una reception aperta anche in orari poco pratici, con evidenti difficoltà operative.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I ter, con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, ha annullato la circolare per tre ragioni principali:
eccessiva burocrazia, perché il controllo faccia a faccia contrasta con il principio di riduzione degli adempimenti amministrativi promosso dal decreto-legge 201/2011;
inefficacia del check-in in presenza, dal momento che resta comunque il rischio che altri soggetti non identificati occupino gli alloggi;
mancanza di adeguate giustificazioni, visto che la circolare non ha motivato con dati concreti l’introduzione dell’obbligo, limitandosi a riferimenti generici..
In ultima analisi, per il TAR l’identificazione può avvenire tramite strumenti tecnologici e la verifica dell’identità da remoto non compromette la sicurezza.
Intanto con la risposta all’interpello n. 146 del 29 maggio 2025 l’Agenzia delle entrate evidenzia che il proprietario dell’immobile che intende locare, optando per il regime della cedolare secca, non applica l’imposta di registro alla clausola penale inserita come standard nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti. Detta clausola è accessoria e non autonoma pertanto beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto.
(*) La Bussola d’Impresa – Mario Vacca
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente. Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera. Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa. Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di “start-up”, M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa. Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività. Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell’innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente. La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate. La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati alla carità ed alla fratellanza anche attraverso club ed associazioni locali. Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica. Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
BRINDISI – La Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 4 marzo 2025 e pubblicata nei giorni scorsi, ha rigettato l’impugnazione promossa dalla Banca Intesa San Paolo, quale società incorporante per fusione Banca Apulia, confermando così la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato detto Istituto di credito al risarcimento del danno in favore del consumatore in misura pari all’importo investito, oltre interessi. Si tratta della prima sentenza in Italia di secondo grado nell’ambito del contezioso tra risparmiatori e Banca Intesa San Paolo, quale società incorporante per fusione Banca Apulia, per la vendita di azioni Veneto Banca.
Era accaduto che il risparmiatore, persona priva di esperienza finanziaria, aveva investito i propri risparmi, pari a 7.200 euro su suggerimento della allora Banca Apulia, successivamente incorporata in Banca Intesa San Paolo, nella quale riponeva la massima fiducia, in azioni della Veneto Banca, ignaro della reale natura delle stesse e dei rischi connessi all’operazione. L’investimento era stato prospettato come estremamente sicuro, senza rischio per il capitale investito e con possibilità di rientrare integralmente in possesso dello stesso in qualsiasi momento.
Nessuna informazione o riferimento, quindi, era stato fornito dalla Banca in merito alla natura illiquida delle azioni, le quali, quindi, non prevedevano garanzia alcuna di restituzione del capitale e delle modalità e difficoltà (successivamente divenute, per quanto concerne i titoli Veneto Banca, impossibilità) di disinvestimento dei titoli. Una volta scoperta la differenza tra quanto illustrato dalla Banca al momento dell’acquisto e la reale natura dei titoli, nonché dell’azzeramento del valore delle azioni, il risparmiatore si è rivolto all’associazione nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, per cercare di risolvere bonariamente la vicenda.
Purtroppo i tentativi posti in essere di trovare un accordo con la Banca che evitasse il contenzioso non producevano gli effetti sperati. Il risparmiatore si vedeva, così, costretto, assistito dall’avv. Emilio Graziuso, presidente nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, a promuovere un processo per la tutela dei propri diritti. All’esito del giudizio, il Tribunale di Brindisi accoglieva integralmente la linea processuale di difesa del risparmiatore riscontrando la violazione da parte della Banca degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti e condannandola al risarcimento del danno in misura pari all’importo investito oltre interessi.
Pur corrispondendo al risparmiatore la somma per la quale era stata condannata, però, l’Intesa San Paolo promuoveva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi. I giochi, quindi, si riaprivano e partiva un nuovo processo, di secondo grado, nel quale il risparmiatore, sempre difeso dall’avv. Graziuso, lottava per la tutela dei propri diritti.
Dopo circa quattro anni, nei giorni scorsi, la Corte d’Appello di Lecce ha emanato l’importante sentenza rigettando l’appello della Banca e ribadendo: la Banca Intesa San Paolo, avendo incorporato per fusione Banca Apulia, risponde delle condotte di quest’ultima nel contenzioso Veneto Banca; la violazione da parte della allora Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti; la condotta negligente, sin dall’inizio delle operazioni, da parte della Banca.
“Siamo molto soddisfatti per questa storica sentenza – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” che ha difeso il risparmiatore in entrambi i gradi del processo – sia per il consumatore che ha visto confermati anche dalla Corte d’Appello i propri diritti e le proprie doglianze giuridiche per il comportamento assunto dalla Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, nella vendita delle azioni Veneto Banca sia per tutti i risparmiatori coinvolti in questa triste vicenda di risparmio tradito. Questi ultimi, infatti, accanto alle numerose sentenze di Tribunale sino ad oggi ottenute dalla nostra associazione, oggi possono invocare a sostegno dei propri diritti anche questa fondamentale sentenza della Corte d’Appello, che, a quanto consta, è la prima in Italia in grado d’appello. E questo ci rende ancora più orgogliosi della vittoria. Come associazione “Dalla Parte del Consumatore” riteniamo che la sentenza non costituisca solo una vittoria giudiziale ma una vera e propria vittoria di giustizia sociale”.
Il tribunale di Brindisi ha condannato la Asl di Brindisi al risarcimento del danno pari a 1.298.147 euro, oltre interessi, in favore del marito, dei figli e dei nipoti di una signora deceduta nel mese di novembre 2018 all’ospedale Perrino della città pugliese. All’epoca, la signora aveva 75 anni ed era stata ricoverata (dopo essere stata trasportata, il 3 ottobre 2018, mediante 118 presso il pronto soccorso del Perrino) a seguito dell’insorgenza di «dolore retro sternale» presso la struttura di Cardiologia con una diagnosi di «infarto miocardico acuto».
Nell’ospedale, però, la paziente, come denunciato dai familiari e poi riscontrato dai periti nominati dal tribunale, aveva contratto «un’infezione ospedaliera multi resistente in due tempi». La probabile causa del decesso, secondo l’ordinanza del tribunale di Brindisi del 15 novembre 2024, a firma del giudice Francesco Giliberti, sarebbe stata una Mof (Multiple Organ Failure Syndrome). Questa infezione, come evidenziato dall’autorità giudiziaria, ha natura ospedaliera e ha portato al decesso della signora.
I familiari della donna si sono rivolti all’avvocato Emilio Graziuso, presidente dell’associazione nazionale «Dalla Parte del Consumatore», per avere giustizia. Il legale in un primo momento ha cercato di risolvere in via stragiudiziale la controversia, nella speranza di evitare ai propri assistiti un contenzioso, per poi, data la chiusura dell’Asl Brindisi, promuovere un’azione di accertamento tecnico preventivo (volta ad accertare, attraverso consulenti tecnici nominati dal tribunale di Brindisi, le cause del decesso e il rapporto tra l’infezione contratta in ospedale e il decesso stesso).
In seguito si è arrivati al processo, che si è concluso con la pronuncia di condanna della Asl di Brindisi e al risarcimento, in favore del marito, dei figli e dei nipoti della paziente, pari alla somma di oltre un milione e 200 mila euro, oltre agli interessi dalla data del decesso.
Di Emilio Graziuso, 31 maggio 2025 – Anche quest’anno scolastico volge al termine e, quindi, in tutti gli Istituti l’ultimo giorno, come da prassi, sarà anche un giorno di allegria e di iniziative collettive che coinvolgono tutta la popolazione studentesca nelle quali ci potrebbero essere fotografie e riprese video.
Al riguardo è bene precisare che, per diffondere sul web le riprese frontali, non è sufficiente l’espressa accettazione del minore ultraquattordicenne.
Si tratta, infatti, di una finalità diversa da quelle istituzionali per la quale è richiesto, quindi, il consenso espresso dei soggetti esercenti la rappresentanza genitoriale del minore.
Al riguardo si è espresso, il Garante per la protezione dei dati personali su un caso allo stesso sottoposto dal genitore di un minore sanzionando un Istituto scolastico che aveva pubblicato un video sul canale You Tube della scuola riguardante un festa scolastica nel quale figuravano minori.
Il Garante ha precisato che detta pubblicazione non rientra nelle attività strettamente funzionali alla gestione del rapporto scolastico o al perseguimento delle funzioni istituzionali dell’istituto, così come non rientra negli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento.
Di conseguenza, essendo stato accertato nel corso dell’istruttoria che la diffusione tramite il canale pubblico della scuola di un video che riprende in modo riconoscibile alcuni minori, in assenza di una idonea informativa sul trattamento dei dati e senza il consenso espresso dei genitori – essendovi soltanto la volontà espressa del minore ultraquattordicenne – tale trattamento è stato considerato illecito con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
A nulla è valso quanto sostenuto dall’Istituto scolastico e cioè che la pubblicazione era finalizzata a valorizzare le attività educative e didattiche e che alcuni studenti avevano fornito direttamente il proprio consenso.
Il Garante ha precisato in merito che il consenso fornito dal minore non può essere considerato valido ai fini del trattamento dei dati personali in un contesto scolastico, essendo, comunque, necessario acquisire, come si è detto, il consenso genitoriale.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.
Di Emilio Graziuso 15 aprile 2023 – In data 11 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, inbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.
Con esso, il Governo ha previsto delle sanzioni più incisive, rispetto alle norme attualmente in vigore, per chi deturpa o imbratta beni culturali e paesaggistici.
Più in particolare, è stata prevista una sanzione amministrativa da € 20.000,00 ad € 60.000,00 “per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui”, ferme restando le altre sanzioni già previste, allo stato attuale, dal nostro ordinamento.
Ancora, sempre nel disegno di legge in esame è stata prevista una sanzione compresa tra € 10.000,00 ed € 40.000,00 da irrogare a chi “deturpa, imbratta o destina i beni culturali a un uso pregiudizievole o incompatibile con il loro carattere storico o artistico”.
I proventi di queste multe saranno destinate al Ministero della Cultura e saranno finalizzati al ripristino dei bene.
Per il soggetto che abbia riportato una o più denunce o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per vandalismo o danneggiamento volontario dei beni culturali tutelati, è previsto un divieto, da sei mesi ad un anno, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 10 metri ad edifici sottoposti a tutela.
La trasgressione a quest’ultimo divieto comporta una sanzione da € 500,00 ad € 1.000,00.
La reclusione da sei mesi a tre anni è, invece, prevista per chi deturpa o imbratta edifici pubblici o di culto ed edifici sottoposti a tutela come beni culturali.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.
Di Emilio Graziuso (*) 8 aprile 2023 – Molti lettori ricorderanno gli appuntamenti della “Agorà del Diritto” del mese di agosto 2022 dedicati ai casi più emblematici che hanno fatto la storia del diritto dei consumatori negli Stati Uniti d’America e, quindi, nel mondo.
Abbiamo approfondito i casi della Ford Pinto, di McDonald’s, del ratto fiammeggiante. Ma perché abbiamo preso in esame casi affrontati nelle aule di Tribunale degli Stati Uniti e non in Italia?
Innanzitutto, perché l’America è la culla del diritto dei consumatori, in generale, e del diritto al risarcimento del danno, in particolare. In secondo luogo, perché, a differenza dell’Italia, dove il diritto è visto sempre come qualcosa di astratto, che non ci riguarda se non siamo direttamente coinvolti e, soprattutto, racchiuso nelle aule di Tribunale, in America vi è una considerazione del diritto del tutto diversa. Esso, infatti, viene percepito dalla collettività come un qualcosa di vivo, capace di incidere profondamento nel miglioramento della collettività.
Il diritto, con particolare riferimento all’azione giudiziaria per responsabilità civile, vale a dire quella volta ad ottenere un risarcimento del danno, costituisce, infatti, un vero e proprio strumento attraverso il quale, oltre alla riparazione del singolo torto, possono essere modificati i comportamenti, lesivi dei diritti dei cittadini, soprattutto delle multinazionali e dei colossi economici. E’ stato così per le case farmaceutiche, per le industrie inquinanti, per le imprese di tabacco e la lista potrebbe continuare.
Oggi, però, vogliamo soffermarci su una vera e propria rappresentazione plastica del diritto al risarcimento del danno, dal forte impatto educativo.
A Winsted nel Connecticut, infatti, troviamo American Museum of Tort Law, un museo interamente dedicato al risarcimento del danno. Esso è stato istituito con l’esplicita finalità di informare ed educare i cittadini sull’importanza del processo con giuria e sulle ricadute positive per la società di una vera e propria cultura della responsabilità civile e, quindi, del diritto al risarcimento del danno, quale, ad esempio, quello derivante da prodotti difettosi, da negligenza medica, da disastri ambientali. Nel museo sono, quindi, illustrati, attraverso pannelli interattivi ed un filmato di undici minuti l’evoluzione e l’importanza sociale del processo con giuria e della normativa concernente la responsabilità civile. Vi sono, inoltre, approfonditi i casi giudiziari più emblematici, come quelli esaminati nella nostra “Agorà” nel mese di agosto scorso ed esposti gli oggetti principali degli stessi, come giocattoli e macchine difettose,
Nel museo sono, quindi, illustrate le tappe dell’evoluzione della responsabilità civile da un punto di vista giuridico ed i benefici che ne sono scaturiti anche da un punto di vista sociale per i cittadini americani. Inoltre, nel museo sono esposti gli oggetti dei casi più emblematici approdati nelle aule di tribunale, come, ad esempio, giocattoli e macchine pericolose, tabacco, ecc, conclusisi con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore dei consumatori. L’istituzione di un museo nazionale sul risarcimento del danno è, quindi, sintomatico, dell’importanza e della centralità sociale che la responsabilità civile riveste negli Stati Uniti, non solo dal punto di vista giuridico ma anche economico e, soprattutto, sociale. In Italia, purtroppo, siamo lontani non soltanto dall’avere un sistema giuridico a misura di consumatore, come quello americano, ma, soprattutto, dall’avere la consapevolezza sociale della rivoluzione che tale sistema comporterebbe. Molti casi di “torti” di massa, infatti, si risolverebbero in tempi più brevi e con meno esborsi di denaro per i consumatori rimasti vittima degli stesse. Ancora, il sistema americano prevede il c.d. danno punitivo a carico degli autori dell’illecito. Tale tipologia di danno, data la portata economica dello stesso, ha una funzione dissuasiva per le imprese che ledono i diritti dei consumatori dal perpetuare in futuro comportamenti scorretti come quelli per i quali sono state condannate.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.
Un associato “Dalla Parte del Consumatore” ottiene con sentenza il risarcimento del danno.
“Quando abbiamo cominciato la battaglia legale nei confronti della Banca Popolare di Bari ci definivano dei Don Chisciotte data l’estrema difficoltà e delicatezza della vicenda. Il tempo ci ha dato ragione ed ora stiamo facendo la storia”.
È questo il primo commento dell’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, all’indomani della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi (dott. Francesco Giliberti) in data 10 marzo 2023, con la quale è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto di azioni Banca Popolare di Bari e la conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento del danno in favore di un risparmiatore che aveva investito il proprio denaro in tali titoli.