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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: in cosa consiste e come funzione il bonus genitori separati, divorziati o ex conviventi

“L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. In questo 35esimo appuntamento l’avvocato entra nelle pieghe del “cosiddetto Bonus Genitori Separati”.

Di Emilio Graziuso (*) 19 dicembre 2021 – Tra i tanti bonus ed incentivi messi a disposizione dei cittadini ed imprenditori dall’inizio della pandemia ad oggi, uno di essi, sebbene di importanza nevralgica e di forte impatto sociale, ha avuto una gestazione più travagliata degli altri ed ha visto la luce solo di recente.

Stiamo parlando del bonus per genitori separati e divorziati che, per problemi di natura lavorativa, loro malgrado, non riescano a rispettare l’obbligo di mantenimento dei figli.

Del bonus in favore di genitori separati o divorziati si è cominciato a parlare per la prima volta durante i lavori per la  conversione in legge del decreto “sostegni”.

Ma dobbiamo attendere la recente conversione in legge del decreto fiscale perché il bonus in questioni diventi legge.

Si tratta, quindi, di attendere le norme di dettaglio affinché coloro che ne abbiano i requisiti possano presentare una apposita domanda per usufruire di tale beneficio economico, la cui finalità è quella di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave.

Vediamo insieme alcuni aspetti fondamentali del bonus in questione.

Una prima domanda da porsi è da chi possa essere richiesto.

L’istanza deve essere formulata dal genitore “o coniuge o convivente” che non riesca a versare, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per il/i proprio/i figlio/i all’altro genitore con esso/i convivente.

In buona sostanza, il genitore sul quale grava l’obbligo di mantenere il proprio figlio deve trovarsi egli stesso in difficoltà economica ad assolvere a detto obbligo.

Nella norma in esame si parla di genitore o coniuge o convivente tenuto al mantenimento.

L’utilizzo della locuzione “o coniuge o convivente” estende, rispetto al testo precedente non entrato in vigore, la possibilità di percepire il bonus anche qualora i due genitori non siano mai stati sposati.

Ma tutte le situazioni di difficoltà economica legittimano l’erogazione del bonus?

Al riguardo la risposta è negativa.

Innanzitutto, la difficoltà economica deve derivare dalla pandemia Covid – 19.

Essa, inoltre, deve consistere nella cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa  avente durata minima di 90 giorni, a partire dall’8 marzo 2020, oppure aver comportato una riduzione del reddito almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Quale dovrebbe essere l’importo del bonus?

È prevista una misura massima mensile di € 800,00.

Tale misura sarà erogata sulla base dei singoli casi di specie.

Se, ad esempio, l’assegno di mantenimento dovesse essere pari ad € 500,00 ed il genitore obbligato alla corresponsione si trovi nella possibilità di corrispondere la sola somma di € 150,00, il bonus erogato potrebbe essere massimo di € 350,00.

In tal caso, il bonus avrebbe una funzione integrativa rispetto alla somma corrisposta dall’obbligato.

Così come se il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno dovesse trovarsi nell’impossibilità di corrispondere importo alcuno, il bonus, sulla base del precedente esempio, potrebbe essere di € 500,00.

In tale ipotesi, la misura erogata dallo stato avrebbe una funzione sostitutiva.

In entrambi i casi (funzione integrativa o sostitutiva) il bonus trova la propria ratio nel garantire la regolare continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento.

Allo stato attuale, però, non è ancora stato previsto il numero di mesi per i quali si potrà beneficiare di tale erogazione.

Tale aspetto sarà stabilito dal provvedimento adottato (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del collegato fiscale alla manovra di bilancio) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell’economica e delle finanze nonché del Ministro della giustizia.

Il bonus genitori separati o divorziati non deve essere confuso con l’assegno unico universale, che debutterà, anche esso, nel 2022, ma si andrà ad affiancare ad esso.

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Autore (*)

“Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”

Per informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto”  www.Gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

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