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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Il triste caso del “ratto fiammeggiante”

Di Emilio Graziuso (*) 27 agosto 2022 – Con l’articolo di oggi, si conclude il ciclo di approfondimenti, che “L’Agorà del Diritto” ha voluto dedicare ai casi di risarcimento del danno che hanno fatto la storia del diritto dei consumatori.

La mini rassegna agostana, stando ai commenti dei nostri lettori, ha destato molto interesse e, come redazione, ci siamo, quindi, ripromessi di ritornare nei prossimi mesi sull’argomento.

Questa settimana affronteremo il caso del “ratto fiammeggiante” (fonti: www.lexisnexis.com,  www.tortmuseum.org, www.people.brandeis.edu).

Sebbene, possa sembrare il titolo di un film o di un fumetto o addirittura di un cartone animato, è, in realtà un episodio altamente drammatico avvenuto nel Mississippi nel 1949 e nel quale perse la vita un giovane diciannovenne.

Quest’ultimo era dipendente di una società e stava pulendo, in un piccolo magazzino, le macchine a gettoni delle stazze utilizzando della benzina.

Nello stesso ambiente vi era una stufa a gas accesa.

All’interno del macchinario che lo sfortunato lavoratore stava pulendo vi era, però, un topo che venendo bagnato dalla benzina in un rapidissimo susseguirsi di drammatici eventi abbandonò l’originario rifugio ma finendo sotto la stufa accesa prese fuoco e ritornò, repentinamente all’interno della macchina a gettoni originaria.

Essendo quest’ultima piena di benzina, per quanto si è detto, la stessa prese fuoco e da ciò scaturì l’esplosione nella quale perse la vita il lavoratore.

La famiglia della vittima promosse un giudizio nei confronti dell’azienda riuscendo, al termine dello stesso, ad ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale, infatti, condannò l’azienda in quanto la stessa avrebbe dovuto prevedere il rischio di incendio o di esplosione dall’utilizzo di benzina per la pulizia dei macchinari ed avrebbe dovuto vietare ai propri dipendenti di adoperare la stessa.

Del tutto irrilevante è stata considerata la linea difensiva della società fondata sulla circostanza che il lavoratore non avrebbe rispettato le istruzioni sull’utilizzo della benzina dalla stessa impartite.

Al riguardo l’Autorità Giudicante evidenziò come non vi era alcuna prova che un preciso divieto di utilizzo della benzina fosse stato mai impartito al lavoratore

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Birra allo zenzero e risarcimento del danno.

Di Emilio Graziuso (*) 20 agosto 2022 – Prosegue la rassegna di articoli che, nel mese di agosto, la nostra “Agorà” ha voluto dedicare ai casi emblematici di risarcimento del danno che hanno scritto la storia del diritto dei consumatori, con un processo particolare quello riguardante la “birra allo zenzero”.

Era il 1928, in America, ed una signora acquistava in una giornata di fine estate una bottiglia di birra allo zenzero.

Parte della bevanda veniva consumata direttamente dalla bottiglia e la parte restante veniva versata in un bicchiere.

In quel momento l’assurda scoperta: la birra conteneva i resti di una lumaca decomposta.

Tale circostanza non poteva essere scoperta prima, in quanto la bottiglia era opaca.

Ben presto si manifestava una grave forma di gastrointerite e la consumatrice intentava causa per ottenere il risarcimento del danno contro il produttore della birra allo zenzero.

Ovviamente per comprendere la portata innovativa della decisione giurisprudenziale non possiamo prescindere dal quadro normativo dell’epoca.

Come si è detto, si era nel 1928 e sino ad allora il produttore, in mancanza di contratto, non era soggetto ad alcuna forma di responsabilità per violazione dell’obbligo di negligenza nei confronti del consumatore finale.

Ebbene, con il caso in esame viene sancita per la prima volta, a quanto consta, la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore anche se quest’ultimo ha acquistato il bene da un venditore terzo.

Inoltre, è stato sancito che, nel caso di mancata diligenza del produttore, quest’ultimo risponde dei danni provocati da tale comportamento al consumatore.

La pronuncia in esame, sebbene oggi possa sembrare dal contenuto scontato, all’epoca ha avuto una portata rivoluzionaria.

In essa, infatti, sono contenuti alcuni principi fondamentali che sono stati sviluppati prima in America, poi in Europa ed, infine, in Italia, nella normativa sul “danno da prodotto difettoso”.

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Difetto di progettazione del serbatoio, incendio dell’autoveicolo e risarcimento del danno. Il caso “Ford Pinto”

Di Emilio Graziuso (*) 13 agosto 2022 – Continua il viaggio della nostra “Agorà” tra i casi di risarcimento che hanno fatto la storia del diritto dei consumatori (anche per la redazione di questo articolo le fonti consultate sono stati portali statunitensi dedicati al “risarcimento del danno” ed alla tutela dei consumatori,

quali www.tortmuseum.org, www.nytimes.com, www.autosafety.org, nonché siti internet di divulgazione generale, quale www.en.wikipedia.org, www.bartleby.com, www.ruoteclassiche.quattroruote.it).

Questa settimana andiamo in California.

Siamo nel 1972 ed una Ford “Pinto”, passata alla storia come la “macchina assassina”, dopo essersi fermata improvvisamente in autostrada ed essendo stata tamponata prendeva fuoco.

Nell’incendio perdeva la vita il conducente ed un giovane passeggero tredicenne riportava gravissime ustioni e per sopravvivere veniva sottoposto ad un numero imprecisato di operazioni, riportando, comunque, danni permanenti e rimanendo sfigurato.

Causa dell’incendio?

Un difetto di progettazione del serbatoio, che sottoponeva a rischio incendio il veicolo in caso di tamponamento.

Il caso ha fatto storia.

Innanzitutto, per la drammaticità dell’evento ed in secondo luogo per l’importo del danno punitivo riconosciuto dalla Giuria occupatasi del caso pari a $ 125 milioni, ridotto dal Tribunale a $ 3,5 milioni.

Accanto al danno punitivo è stato riconosciuto anche $ 559.680 ai familiari del conducente, morto a seguito dell’incendio, e $ 2,516 milioni per il tredicenne rimasto gravemente ed irrimediabilmente lesionato.

Inoltre, nel 1978, a seguito delle indagini dell’Office of Defect Investigations (NHTSA) della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) (Case Recall C7-38)la Ford Motor Company richiamò 1,5 milioni di Ford Pinto dal mercato, proprio per i difetti di progettazione del serbatoio e per il pericolo di incendio ad esso connesso.

Il caso esaminato è uno dei più emblematici esempi di risarcimento danno da prodotto difettoso, il quale è disciplinato anche in Italia, senza, però, la previsione di “danni punitivi” e, soprattutto, senza che vi sia un sistema che permetta un processo snello e veloce come in America.

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: 1992, caffè McDonald’s eccessivamente bollente e risarcimento del danno.

Di Emilio Graziuso (*) 6 agosto 2022 – Il risarcimento del danno è, indubbiamente, uno degli argomenti di maggiore interesse per coloro che si occupano di tutela del consumatore.

Sebbene esso abbia un forte impatto, non solo giuridico ma anche mediatico, il sistema giuridico italiano appare arretrato e sotto molteplici aspetti inadeguato, soprattutto, se paragonato a quello di altri Stati, primi fra tutti, gli Stati Uniti d’America, patria del diritto dei consumatori.

Ed è proprio ad alcuni casi emblematici che hanno fatto la storia del diritto dei consumatori che abbiamo deciso di dedicare gli articoli di agosto della nostra “Agorà”.

Inauguriamo, quindi, questa nostra rassegna con il caso conosciuto anche come il caso del caffè bollente  (le fonti dalle quali si sono attinte le notizie per la redazione del presente articolo sono portali statunitensi dedicati al “risarcimento del danno” ed alla tutela dei consumatori, quali www.tortmuseum.org e www.citizen.org, nonché siti internet di divulgazione generale, quale www.en.wikipedia.org).

 Siamo in America nel 1992 ed una signora di 79 anni, acquistava un caffè da asporto presso un drive through McDonald’s mentre era sul sedile passeggero dell’auto condotta  dal nipote.

L’auto veniva parcheggiata e l’anziana signora si metteva tra le ginocchia  il bicchiere contenente il caffè per toglierne il coperchio ed aggiungere la panna e lo zucchero.

La bevanda si rovesciava.

Sino a questo punto potrebbe sembrare che la vicenda sia del tutto irrilevante e di nessun interesse giuridico ed, invece, è stato un caso che ha fatto storia.

La sfortunata consumatrice, infatti, riportava ustioni di terzo grado, nonostante i vestiti, veniva ricoverata per otto giorni e sottoposta ad innesti cutanei ed altri trattamenti, con cure mediche protrattesi per circa due anni.

E tutto questo perché?

Perché il caffè aveva una temperatura di 180 – 190 gradi circa, ben più alta di quasi 30 gradi rispetto ad altri produttori/venditori.

Inoltre, nel corso del processo è emerso che altre 700 persone, prima della signora danneggiata, erano state ustionate dal caffè McDonald’s e di ciò l’azienda era perfettamente informata ma non aveva posto rimedio.

Tornando al caso della anziana signora, non essendo le parti riuscite a trovare un accordo transattivo in merito al risarcimento del danno, la battaglia tra il consumatore ed il colosso economico si trasferisce in Tribunale ed al termine della causa, i giurati riconoscevano un risarcimento del danno pari a $ 200.000 – ridotto ad $ 160.000, essendo stata riconosciuta una responsabilità della danneggiata del 20% nella causazione dell’evento –  per il danno, il dolore, la sofferenza patiti e le spese mediche.

I giurati, inoltre, riconoscevano un danno punitivo (peculiarità del sistema americano, la cui adozione nel nostro ordinamento è richiesta da più parti, prima fra tutte dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”) di $ 2,7 milioni, ridotti dal Giudice a $ 480.000.

Al termine del processo le parti trovavano  un accordo per un importo riservato.

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) e numeri di telefono cellulare

Di Emilio Graziuso (*)  30 luglio 2022 – Dal 27 luglio 2022 è, finalmente, possibile iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), anche per i numeri di telefono cellulare.

I cittadini, infatti, potranno esercitare il proprio diritto di opposizione a ricevere telefonate promozionali o commerciali sul proprio telefono cellulare, evitando, così, di essere vittima di telemarketing selvaggio o, quanto meno, indesiderato.

L’iscrizione al registro è gratuita e si consiglia, per procedere alla stessa, di consultare il sito ufficiale www.registrodelleopposizioni.it.

In questa sede, riteniamo opportuno evidenziare che essa potrà essere effettuata attraverso varie modalità, quali:

1)sito web www.registrodelleopposizioni.it;

2)telefonata al numero  06 42986411(per quanto concerne i numeri di telefono cellulare. Per quanto riguarda la rete fissa il numero di riferimento è 800 957 766);

3)email iscrizione@registrodelleopposizioni.it  (sempre seguendo le indicazioni contenute nel sito www.registrodelleopposizioni.it)

L’iscrizione al registro blocca le telefonate di telemarketing ed annulla, in automatico, i consensi alla pubblicità ed alla cessione a terzi di dati personali precedentemente rilasciati per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione.

“La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore” (www.registrodelleopposizioni.it).

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Diamanti da investimento e risarcimento del danno

Ricordate il “caso diamanti”?

Continuano le sentenze favorevoli per gli acquirenti!

Di Emilio Graziuso (*) 23 luglio 2022 – Tutto nasce il 20 settembre 2017 quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un provvedimento con il quale sancisce che alcune tipologie di diamanti erano state vendute da importanti Istituti di credito ad un prezzo notevolmente maggiore rispetto al valore di mercato, senza fornire al riguardo alcuna informazione ai consumatori – acquirenti.

Questi ultimi erano, quindi, ignari dell’effettivo valore del bene acquistato e, soprattutto, della circostanza che la maggior parte delle somme corrisposte era imputata a commissioni, provvigioni e spese.

In molti casi, come è stato riscontrato in sede giudiziale, il valore effettivo dei diamanti era circa il 30% del prezzo pagato, circostanza che, qualora conosciuta, sarebbe stata determinante per i consumatori a non procedere con l’investimento o, quanto meno, a non acquistare a quel prezzo.

E così molti consumatori hanno cercato giustizia nelle aule di Tribunale.

Al riguardo segnaliamo una recente sentenza con la quale l’Istituto di credito attraverso il quale erano stati venduti i diamanti è stato condannato a risarcire all’acquirente il danno subito quantificato in misura pari al 70% delle somme corrisposte, pari, quindi, alle commissioni, provvigioni e spese.

Il restante 30% correttamente non è stato risarcito essendo l’equivalente del valore del diamante che, comunque, è rimasto di proprietà e nella disponibilità del consumatore.

Secondo il Tribunale occupatosi del caso di specie, dall’omessa comunicazione all’acquirente dell’effettivo valore del diamante rispetto ai “costi satelliti” dello stesso che hanno concorso a determinarne, quindi, il prezzo, scaturisce una responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi nell’intero esborso sostenuto dal consumatore detratto l’eventuale vantaggio, comunque, avuto dallo stesso (nel caso di specie il valore del diamante pari, come si è detto, al 30% del prezzo pagato).

Le decisioni in esame costituiscono, quindi, precedenti utili per i consumatori alle prese con questo ennesimo caso di “risparmio tradito”.

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

IL Salvagente del Turista

Con la stagione estiva ha ripreso il servizio “Salvagente del Turista” dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore”: si propone di dare informazioni e assistenza a una particolare categoria di consumatore, il turista, appunto, il quale si trova ad essere spesso alle prese con problematiche non di poco conto. Quali? E come trovare assistenza e soluzione? Lo chiediamo all’avv. Emilio Graziuso – Coordinatore Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.

“L’Agorà del Diritto” –  Piattaforma online per la prenotazione di strutture alberghiere, informazioni “fuorvianti” e diritto del consumatore al risarcimento del danno

Di Emilio Graziuso (*) 9 luglio 2022 – Anche nel settore del turismo, il commercio elettronico ha registrato un vero e proprio boom negli ultimi anni.

Tale circostanza è testimoniata dal sempre maggiore numero di consumatori che per prenotare un hotel si rivolgono a piattaforme telematiche che forniscono servizi di prenotazione online.

Dette piattaforme, in alcuni casi, per come organizzate, svolgono un ruolo di intermediario tra il cliente e la struttura alberghiera.

Cosa accade nell’ipotesi di inadeguatezza delle informazioni caricate dal fornitore del servizio alberghiero e, quindi, contenute sulla piattaforma online dell’intermediario?

Il consumatore “vittima” di tali informazioni “fuorvianti” può rivendicare i propri diritti anche nei confronti del sito internet attraverso il quale ha effettuato la prenotazione?

A tali domande, come da caratteristica della “Agorà del Diritto”, diamo, nell’articolo di questa settimana, risposta attraverso il contenuto di una sentenza occupatasi della materia, con la quale, nei mesi scorsi, una piattaforma – tra le principiali a livello mondiale nel settore delle prenotazioni alberghiere online – è stata condannata al risarcimento del danno in favore di un consumatore italiano.

Esaminiamo, quindi, il caso concreto.

Un consumatore aveva prenotato, attraverso una piattaforma online, la quale aveva fornito anche conferma della prenotazione, un soggiorno sull’isola di Formentera.

Successivamente, a distanza di quasi sei mesi ed al ridosso del viaggio, allo sfortunato turista veniva comunicato che la prenotazione era stata “annullata” (senza che fosse precisato il motivo).

Il consumatore, quindi, cercava di contattare la struttura, attraverso i numeri presenti nell’annuncio, scoprendo che la struttura presso la quale avrebbe dovuto alloggiare era, in realtà, “fantasma”.

Di conseguenza, lo sfortunato turista era costretto a  procedere con una nuova prenotazione che, ovviamente, essendo a ridosso della vacanza, aveva anche un prezzo decisamente più alto.

A questo punto, il consumatore promuoveva un’azione legale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.

Essendo, come si è detto, la struttura “fantasma”, il turista agiva nei confronti della piattaforma di prenotazione online.

Quest’ultima si difendeva in giudizio declinando ogni responsabilità sia per specifiche clausole contrattuali, contenute nelle condizioni che il consumatore aveva accettato al momento della prenotazione, sia per essere una mera piattaforma di incontri tra soggetti e, come tale, non tenuta a verificare l’attendibilità, correttezza e veridicità delle informazioni pubblicizzate dagli operatori attraverso i propri annunci ed offerte.

Il Tribunale, investito della questione, ha, innanzitutto, riscontrato l’abusività e, quindi, la nullità di alcune clausole contrattuali contenuti nelle condizioni generali di contratto della piattaforma che erano state fatte accettare al consumatore ed, inoltre, ha accolto la domanda risarcitoria di quest’ultimo.

Più in particolare, è stato rilevato in sentenza che – dato che il consumatore, attraverso una semplice telefonata aveva appreso che la struttura prenotata era, in realtà, una struttura “fantasma” – anche la piattaforma lo avrebbe potuto fare controllando:

1)i requisiti minimi di base della struttura pubblicizzata;

2)che i recapiti forniti dalla struttura fossero alla stessa riferibili;

3)se la struttura fosse esistente, operativa e prenotabile alle condizioni pubblicizzate;

4)la veridicità dei dati caricati sul proprio sito internet.

E per quanto concerne il danno?

Come si è detto, con la sentenza in esame la piattaforma di prenotazione è stata condannata al risarcimento del:

a)danno patrimoniale pari alla differenza tra l’importo del soggiorno prenotato confermato dalla stessa piattaforma e quanto pagato dal turista a seguito della nuova prenotazione;

b)danno non patrimoniale considerato lo stress subito per la cancellazione della prenotazione in prossimità della partenza, il disagio patito in periodo feriale per la necessità di individuare una soluzione che avesse requisiti analoghi a quella originariamente pattuita e la difficoltà di conciliare la nuova disponibilità con le date dei voli già prenotati.

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

Diritti Online

Torniamo a trattare il tema dei diritti nel mondo digitale, i diritti online, in prosecuzione di quanto dicemmo a proposito delle truffe online e sempre a tutela del consumatore. E torna quindi a “My Generation” Irene Zapparata, responsabile del dipartimento truffe on line dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: come difendersi dai disservizi aerei 

In questi ultimi mesi sono pervenute alla nostra redazione richieste di chiarimento da parte di consumatori, coinvolti, loro malgrado, in disservizi aerei.

Al fine di rendere un servizio utile ai lettori, la nostra “Agorà” riporta, questa settimana, il vademecum  redatto dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, nell’ambito del servizio “Salvagente del Turista”, per far fronte ai disservizi aerei.

Si ricorda, quindi, al consumatore che, nelle ipotesi di cancellazione del volo, negato imbarco, ritardo prolungato, ecc., deve:

  1. chiedere espressamente, già in aeroporto, i motivi del disservizio ed insistere in caso di risposte generiche o evasive;
  2. ritirare la “Guida pratica sui diritti del passeggero” dell’ENAC presso gli uffici informazioni dell’aereoporto;
  3. verificare che l’assistenza che viene fornita e che la soluzione al problema che viene proposta corrisponda a quanto previsto dalla guida;
  4. in caso negativo, reclamare e contestare la mancata osservanza;
  5. rivendicare il diritto di essere aggiornati ogni trenta minuti sull’evolversi del caso;
  6. chiedere e conservare tutta la documentazione utile a dimostrare il disservizio;
  7. farsi rilasciare le ricevute di tutte le spese sostenute a causa del disservizio e conservarle, al fine di chiedere successivi rimborsi;
  8. conservare tutti i documenti del viaggio: copia descrizione del volo, ricevuta della carta di imbarco (il talloncino che restituisce la hostess al momento dell’imbarco), tagliandi identificativi dei bagagli, ecc.;
  9. annotare i nominativi di altri passeggeri con i relativi recapiti al fine di rintracciar qualora dovesse occorrere la loro testimonianza in una fase successiva di contenzioso;
  10. non farsi ingannare da promesse verbali di indennizzo da chiunque provengano. Servono solo a fare “abbassare la guardia”;
  11. appena rientrati, spedire una raccomandata a.r. o una posta elettronica certificata alla compagnia aerea con la quale si espongono i fatti e si chiede il risarcimento dei danni subiti.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

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Fonte: La Gazzetta dell’Emilia