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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Il triste caso del “ratto fiammeggiante”

Di Emilio Graziuso (*) 27 agosto 2022 – Con l’articolo di oggi, si conclude il ciclo di approfondimenti, che “L’Agorà del Diritto” ha voluto dedicare ai casi di risarcimento del danno che hanno fatto la storia del diritto dei consumatori.

La mini rassegna agostana, stando ai commenti dei nostri lettori, ha destato molto interesse e, come redazione, ci siamo, quindi, ripromessi di ritornare nei prossimi mesi sull’argomento.

Questa settimana affronteremo il caso del “ratto fiammeggiante” (fonti: www.lexisnexis.com,  www.tortmuseum.org, www.people.brandeis.edu).

Sebbene, possa sembrare il titolo di un film o di un fumetto o addirittura di un cartone animato, è, in realtà un episodio altamente drammatico avvenuto nel Mississippi nel 1949 e nel quale perse la vita un giovane diciannovenne.

Quest’ultimo era dipendente di una società e stava pulendo, in un piccolo magazzino, le macchine a gettoni delle stazze utilizzando della benzina.

Nello stesso ambiente vi era una stufa a gas accesa.

All’interno del macchinario che lo sfortunato lavoratore stava pulendo vi era, però, un topo che venendo bagnato dalla benzina in un rapidissimo susseguirsi di drammatici eventi abbandonò l’originario rifugio ma finendo sotto la stufa accesa prese fuoco e ritornò, repentinamente all’interno della macchina a gettoni originaria.

Essendo quest’ultima piena di benzina, per quanto si è detto, la stessa prese fuoco e da ciò scaturì l’esplosione nella quale perse la vita il lavoratore.

La famiglia della vittima promosse un giudizio nei confronti dell’azienda riuscendo, al termine dello stesso, ad ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale, infatti, condannò l’azienda in quanto la stessa avrebbe dovuto prevedere il rischio di incendio o di esplosione dall’utilizzo di benzina per la pulizia dei macchinari ed avrebbe dovuto vietare ai propri dipendenti di adoperare la stessa.

Del tutto irrilevante è stata considerata la linea difensiva della società fondata sulla circostanza che il lavoratore non avrebbe rispettato le istruzioni sull’utilizzo della benzina dalla stessa impartite.

Al riguardo l’Autorità Giudicante evidenziò come non vi era alcuna prova che un preciso divieto di utilizzo della benzina fosse stato mai impartito al lavoratore

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(*) Avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Fonte: La Gazzetta dell’Emilia

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