“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: il copyright trolling tra  tutela del diritto d’autore e pratiche commerciali scorrette

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Negli ultimi mesi, stiamo assistendo alla diffusione del copyright trolling, fenomeno al quale prestare molta attenzione. Ma in cosa consiste?

Di Emilio Graziuso 23 maggio 2026 – La definizione offerta dal sito www.treccani.it è la seguente: “manovra organizzata da società editoriali e studi legali per ottenere un cospicuo risarcimento danni da chi abbia scaricato gratuitamente dalla rete prodotti coperti da copyright”.

Ovviamente, se vi è stata una violazione della normativa sul diritto d’autore, il risarcimento del danno è dovuto.

Purtroppo il copyright trolling, può assumere diverse varianti, alcune delle quali particolarmente insidiose.

In alcuni casi, infatti, si registrano interventi di società che acquistano diritti su opere protette dalla legge sul diritto d’autore, quali, ad esempio, immagini e video, con il fine di ricercare, soprattutto nei siti web, violazioni, anche minime, da parte di microimprese e consumatori e, quindi, formulare richieste risarcitorie e preannunciare possibili azioni legali nel caso di mancata corresponsione delle somme richieste.

Il titolare dell’opera coperta dal diritto d’autore non si imbatte, quindi, casualmente, nella violazione della normativa prevista a protezione dello stesso, ma, quando si parla di copyright troll, è proprio quest’ultimo (il troll) a costruire a tavolino contenziosi strategici e di massa, finalizzati al ricavo di guadagni e non alla difesa del diritto violato.

Al riguardo, si segnala che, già nel 2022, quando il fenomeno non era diffuso come oggi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riscontrato la non correttezza delle pratiche commerciali di una società, sanzionando la stessa, concretizzatesi in invii massivi e pressanti di richieste risarcitorie standardizzate per violazione del copyright su fotografie.

L’Autorità Garante ha riscontrato nei contenuti e modalità con cui le richieste risarcitorie sono formulate una caratteristica lesiva dei diritti dei destinatari delle stesse in quanto: “sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta nel timore di esporsi a maggiori spese per una contestazione non adeguatamente circostanziata, in una giurisdizione straniera. Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi”.

Ed ancora, sempre secondo l’Antitrust “rilevano il carattere pressante e perentorio delle richieste di pagamento non accompagnate dal mandato del titolare dei diritti sulle fotografie né dalla prova della titolarità delle fotografie contestate e della sussistenza delle condizioni di tutela come opera fotografica o fotografia semplice”.

Ricapitolando, quindi, quando si decide di scaricare e/o riprodurre, ad esempio, una foto, un video, un libro dal web è opportuno prestare sempre la massima attenzione che l’opera non sia coperto dalla legge sul diritto d’autore.

Se, comunque, nonostante le accortezze ed il rispetto delle norme, si dovesse ricevere una richiesta risarcitoria per violazione del diritto d’autore la prima regola è non farsi prendere dal panico e cedere all’impulso di pagare immediatamente la somma richiesta.

Non è detto, infatti, che la pretesa sia fondata e, comunque, che sia stata posta in essere con modalità ritenute “corrette” dal nostro ordinamento.

(immagine creata con AI)

Fonte: https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/item/53602-%20%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-il-copyright-trolling-tra%20-tutela-del-diritto-d%E2%80%99autore-e-pratiche-commerciali-scorrette