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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: iPad Air, l’offerta MediaWorld e la brutta “sorpresa” per i consumatori 

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Di Emilio Graziuso, 22 novembre 2025 – Oggi ci occupiamo di un nuovo “caso”, esploso nelle ultime ore, che coinvolge i consumatori.

Si tratta di una vicenda che terrà banco non solo nei dibattiti giuridici  ma anche nelle discussioni del popolo del web (come, d’altro canto, già sta avvenendo) ed in quelle che come  “Agorà del Diritto” chiamiamo “chiacchierate al bar”.

Stiamo parlando dell’offerta MediaWorld dell’8 novembre 2025 rivolta ai possessori della carta di fedeltà e relativa alla vendita di iPad Air al prezzo di euro 15,00 (il prezzo pieno del prodotto è pari ad euro 879,00).

È facile immaginare l’euforia e la corsa all’acquisto generatasi.

E così, per molti, all’offerta è seguito l’ordine di acquisto da parte del consumatore, con la conferma dell’ordine e la comunicazione di disponibilità del prodotto da parte di MediaWorld, si è perfezionato il contratto, il consumatore ha pagato per cassa il prezzo indicato nell’offerta ricevendo lo scontrino, il personale del punto vendita ha consegnato all’acquirente l’iPad ed i relativi documenti.

Il contratto di acquisto, pertanto, non solo si è perfezionato ma è stato anche regolarmente eseguito.

Dopo qualche giorno, però, è arrivata, per così dire, l’inaspettata “sorpresa”.

Gli acquirenti, infatti, hanno ricevuto una mail da parte della MediaWorld con la quale quest’ultima, premettendo che il prezzo di euro 15,00 era frutto di un errore, chiedeva agli stessi di restituire l’iPad, ricevendo in cambio un buono di euro 20,00, da poter utilizzare in 12 mesi, oppure di corrispondere la differenza di prezzo alla quale sarebbe stato applicato uno sconto di euro 150,00, data la singolare vicenda.

Il contratto di acquisto dell’iPad ad un prezzo pari ad euro 15,00 come da offerta  è valido ed efficace o è annullabile perché frutto di un errore come sostiene Madiaword?

La questione coinvolge profili giuridici delicati, pertanto, la stessa sarà oggetto di approfondimento e, come si è detto, di dibattito giuridico.

Nell’ambito della nostra “Agorà” ci teniamo in questa sede ad evidenziare che il nostro ordinamento prevede che l’errore, per essere determinante nello scioglimento del vincolo contrattuale, deve essere essenziale e riconoscibile, adottando l’ordinaria diligenza,  dalla parte che ne ha beneficiato.

Nel caso di specie, indubbiamente, se si è trattato di errore, come sostiene MediaWorld, riguardando lo stesso il prezzo e, quindi, un elemento fondamentale del contratto di compravendita, esso è da considerarsi essenziale.

Per quanto riguarda, invece, la sussistenza o meno del requisito della riconoscibilità, sussiste qualche dubbio.

È vero, il prezzo dell’offerta era estremamente basso (euro 15,00 rispetto ad euro 879,00) ma la legge non prevede un tetto massimo di percentuale di sconto o di offerta.

In virtù di quale elemento, quindi, il consumatore avrebbe dovuto riscontrare un errore nella offerta MediaWorld?

Inoltre, anche analizzando il contesto dell’offerta, il consumatore avrebbe potuto riscontrare l’errore?

Qualche dubbio al riguardo è legittimo.

Ricordiamo, infatti che:

1)l’offerta non era rivolta alla platea dei consumatori in generale ma ai soli possessori della carta di fedeltà (essa, pertanto, poteva essere facilmente considerata come una offerta per continuare a fidelizzare i già clienti MediaWorld);

2)l’offerta è stata effettuata in un periodo vicino al Black Friday, la cui campagna pubblicitaria (in televisione, sui giornali, attraverso volantini e cartelloni pubblicitari, in internet e via social), è partita con largo anticipo;

 3)quotidianamente, ormai, in tutti i periodi dell’anno il consumatore è letteralmente “bombardato”, anche tramite messaggi ed email, da super offerte, super sconti e pubblicità relative a crolli vertiginosi dei prezzi di alcuni determinati prodotti.

Alla luce di tutto ciò, come avrebbe potuto il consumatore, pur utilizzando l’ordinaria diligenza, rendersi conto dell’errore da parte di MediaWorld?

Altre circostanze da valutare attentamente sono le seguenti:

-la MediaWorld non si è limitata a pubblicizzare una offerta il cui prezzo indicato la stessa ritiene frutto di errore.

La MediaWorld, infatti, dopo aver ricevuto l’ordine di acquisto da parte del consumatore ha inviato email di disponibilità del prodotto e di conferma di acquisto;

-il punto vendita MediaWorld, presso il quale si è recato il consumatore, ha ricevuto il pagamento per cassa ed ha emesso e consegnato lo scontrino;

-la MediaWorld, presso il proprio punto vendita, ha, quindi, consegnato all’acquirente l’iPad oggetto della compravendita ed i relativi documenti.

Come avrebbe, quindi, il consumatore  potuto riconoscere l’errore della MediaWorld?

Ed ancora,  la MediaWorld, dato che la stipula del contratto e la relativa esecuzione è avvenuta in fasi diverse, in contesti diversi (on line e presso il punto vendita) e con personale diverso, ha utilizzato la diligenza professionale richiesta dall’ordinamento nella fase delle trattative, della stipula e dell’esecuzione del contratto?

Qualora la vicenda dovesse sfociare in un contenzioso, l’Autorità Giudicante, chiamata a decidere della controversia, non potrà non considerare tali profili.

Allo stato attuale, in attesa di sviluppi, è importante che gli acquirenti conservino la mail o il messaggio di conferma dell’ordine e della disponibilità del prodotto (nonché eventuali comunicazioni successive), lo scontrino del pagamento e tutta la documentazione consegnata unitamente all’iPad.

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: “Fuffaguru” tra post classisti ed incontri pubblici in sale eleganti

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Questa settimana torniamo a parlare di “fuffaguru”.

Di Emilio Graziuso 15 novembre 2025 – Sono in tanti, infatti, i lettori dell’ “Agorà” che hanno contattato la redazione della Gazzetta dell’Emilia o direttamente l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (www.dallapartedelconsumatore.com) per chiedere ulteriori chiarimenti sul tema, per comunicare loro esperienze dirette o semplicemente, come è accaduto con un lettore, per ringraziarci “per averne parlato” ed aver “puntato i riflettori su questi personaggi e sul loro modo di fare”.

Ho deciso, quindi, di proseguire in questo viaggio nel mondo dei “fuffaguru” che non avrei mai pensato che potesse essere così diffuso e strutturato.

Prima, però, di entrare nel vivo del discorso voglio fare una precisazione importante.

Molti lettori hanno chiesto se il termine “fuffaguru” fosse stato coniato dalla redazione e molti si sono anche complimentati per l’efficacia dello stesso.

Ebbene, non è un termine da noi inventato.

Al contrario esso è un neologismo riportato anche nel vocabolario Treccani dove è indicato come “fuffaguru” “chi, sfruttando tecniche da imbonitore, organizza e gestisce a scopo di lucro e in modo truffaldino corsi, video, seminari in rete nei quali si pubblicizzano modi facili di fare soldi” (www.treccani.it).

FOTO, VIDEO E FRASI DI ACCOMPAGNAMENTO

Nei social è pieno di post (contenenti testi o video) con i “fuffaguru” che descrivono la propria vita come immersa nel lusso, senza alcuna fatica o preoccupazione lavorativa che li affligge .

I post li ritraggono, infatti, in ville, in auto di lusso, a bordo piscina, con alle spalle finestre che dall’alto dominano Dubai, e via discorrendo con immagini di  questo tenore.

In molti casi questi video o queste foto  sono accompagnati da frasi che mirano a solleticare corde quali mirabolanti guadagni, nessuna fatica per ottenerli, pochissimo tempo della giornata impiegato per il lavoro.   

Molte delle frasi utilizzate, lungi dall’essere ad effetto, sono soltanto, almeno a mio parere, di cattivo gusto.

Si può leggere, ad esempio, “Sino a due anni fa ero costretto a prendere lo spostapoveri (ndr riferito ai mezzi pubblici) oggi giro in ********* (ndr indicazione di una automobile di lusso. Come rubrica preferiamo non riportare la casa automobilistica citata)”. Ed ancora “Ciao poveri” e “se sei povero è solo una tua scelta”.

Al riguardo mi chiedo: ma dinnanzi a frasi del genere come si fa a non indignarsi?

Ed ancora, come si fa a seguire profili social contenenti post di questo tenore?

Su questo punto mi piacerebbe leggere le risposte a queste domande dei nostri lettori per poi parlarne insieme in una delle prossime tappe del nostro viaggio.

GLI INCONTRI IN SALE ELEGANTI E PRESTIGIOSE

Ma i  “fuffaguru” non operano solo on line o sui social.

Ci sono, infatti, anche incontri, meeting, convetion  durante i quali i “fuffaguru” incontrano i propri seguaci.

Al riguardo un lettore ci ha raccontato la propria esperienza.

Si tratta di uno studente universitario che due anni fa è stato invitato da un proprio compagno di corso ad un incontro, presso uno degli hotel più blasonati della città, nel quale sarebbe stato illustrato un importante progetto che potrebbe cambiare il corso della sua vita da un punto di vista economico.

Di cosa si tratta?

A questa legittima domanda, però, al nostro lettore non è data alcuna risposta.

Il compagno di corso si limita, infatti, a dirgli, in modo assolutamente criptico, che è qualcosa che è meglio ascoltare personalmente durante l’incontro in modo da poter toccare con mano questa realtà in grado di farlo “svoltare”.

Incuriosito, il giovane universitario accetta l’invito e la sera si ritrova catapultato in una sala di albergo gremita di persone, molti giovani, tutti entusiasti per la grandiosità e l’efficacia economica del “progetto”.  

Le parole d’ordine sembrano essere esclusivamente: “grandi guadagni”, “poco lavoro”, “zero stress”, “vita immersa nel lusso”, “metodo vincente”.

Non mancano ovviamente gli esempi del tipo “ma sai che un ragazzo di appena venti anni ha acquistato un attico con i guadagni di un mese ed ora sta chiudendo un affare a Dubai?” ed ancora “un venticinquenne che ha creduto sin dall’inizio nel progetto ora vive in una vacanza permanente. Soggiorna in alberghi di lusso ogni mese in una città diversa e lavora si e no due ore al giorno. Il denaro sembra che si  moltiplichi da solo”.

Nonostante il notevole numero di persone con le quali parla, però, il nostro lettore continua a non avere risposta alla domanda volta a conoscere nel concreto in che cosa consista questo “metodo” miracoloso e come fanno i soldi a moltiplicarsi senza alcun sacrificio, anzi dedicando al lavoro non più di due – tre ore al giorno.

Quando l’entusiasmo è alle stelle ecco che arriva sul palco “lui”, il “guru”, colui che tutti aspettano per sentire come trasformare la propria vita e la propria situazione economica.

Il pubblico, quindi, siede in religioso silenzio, salvo applaudire a frasi motivazionali del tutto scontate ed ai dati di guadagno che il guru – il quale ovviamente è un uomo che “si è fatto da solo” – illustra.

Dati che riguardano non solo chi in quel momento sta parlando ma anche tutti coloro che hanno imparato l’infallibile  “metodo”.

Ma in cosa consiste il “metodo” e come si fa ad impararlo?

Semplice “basta” acquistare un pacchetto di lezioni del “guru”.

Più lezioni contengono i pacchetti, più alto è, quindi, il loro prezzo, più “segreti” di come raggiungere il successo si possono apprendere.

E come tutti gli eventi nei quali si cerca di imbonire il pubblico, ecco che immancabilmente arriva la fase dedicata alle testimonianze dove si susseguono i racconti di persone che grazie al “metodo”, spiegato nelle lezioni, hanno cambiato radicalmente la propria vita.

Per fortuna il nostro lettore non è abboccato all’amo, non ha acquistato le lezioni e, quindi, non ha perso neanche un centesimo, lo stesso, però, ci riferisce che ad alcuni suoi conoscenti, anche essi giovani ai primi anni di università è andata diversamente: hanno speso molti soldi presi dal vortice di acquistare pacchetti contenenti sempre più lezioni per apprendere quanti più “segreti” possibile, sono stati presi da una strana febbre non solo “hanno speso soldi” ma “hanno fatto spendere soldi” a persone contagiate dal loro entusiasmo e dalla loro credenza nel “metodo”.

Da approfondimenti che abbiamo condotto e da altre segnalazioni che  ci sono giunte si è appreso che l’unico “metodo” ad essere applicato è quello del come irretire le persone.

I “fuffaguru”, infatti, alcune volte “donano” il proprio sapere facendo “acquistare” le “lezioni” delle quali ha parlato il nostro lettore, altre volte fanno investire in monete “virtuali”, altre volte, ancora, in quote di società che producono prodotti “rivoluzionari” e che, a breve, saranno leader mondiali del mercato economico con conseguente ricchezza di chi detiene il titolo.

Continueremo, quindi, con questo viaggio che stiamo conducendo con i lettori dell’“Agorà”, fiduciosi che l’informazione è la prima e fondamentale forma di tutela del cittadino.

fonte: www.gazzettadellemilia.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Philip Morris Italia sotto la lente dell’Antitrust

Di Emilio Graziuso 8 novembre 2025 – Finalmente, grazie agli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM. www.agcm.it), anche nel settore della vendita di dispositivi privi di combustione, qualcosa si muova per la tutela dei consumatori.

È da tempo, infatti, che come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (www.dallapartedelconsumatore.com), se non altro a livello informativo, stiamo cercando di puntare i riflettori sui possibili ed eventuali rischi per la salute connessi all’utilizzo di dispositivi privi di combustione.

Vogliamo, quindi, dedicare l’ “Agorà del Diritto” di questa settimana alla recente istruttoria che l’ AGCM ha avviato, nel mese di ottobre, nei confronti di Philip Morris Italia s.p.a. per possibile pratica commerciale scorretta.

Nel mirino dell’Autorità Garante la pubblicizzazione da parte della Philip Morris Italia s.p.a. di dispositivi privi di combustione con espressioni quali: “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.

Secondo la AGCM “queste espressioni potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze” (ACGM comunicato stampa ufficiale 15 ottobre 2025 www.agcm.it).

Ma che caratteristiche hanno questi prodotti?

Il fatto che siano pubblicizzati come “senza fumo” potrebbe, quindi, indurre i consumatori a pensare che essi siano meno nocivi per la salute rispetto alle sigarette tradizionali e che possano essere utili per smettere di fumare.

Allo stato attuale, però, non ci sono prove che i dispositivi privi di combustione siano meno dannosi delle sigarette a combustione e che possano essere un aiuto per smettere di fumare.

I prodotti in esame, infatti, contengono, comunque, nicotina, sostanza che,  oltre ad essere tossica, comunque, crea dipendenza.

Attendiamo, quindi, il provvedimento di conclusione dell’istruttoria da parte della Antitrust per sapere se nei casi di specie la Philip Morris abbia posto in essere o meno una pratica commerciale scorretta.

Non è la prima volta che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene in materia di di questa natura.

Nel mese di febbraio 2024, infatti, l’AGCM (anche in questo caso il testo del provvedimento ed il comunicato stampa ufficiale dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.agcm.it) ha irrogato una sanzione di sei milioni di euro a  British American Tobacco Italia S.p.A. e di un milione di euro a Amazon EU S.àr.l per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air.

Più in particolare è stato riscontrato che dette società pubblicizzavano  “negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori” (www.agcm.it).

Più in particolare, al termine dell’istruttoria condotta dall’Antitrust è emerso che “Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori (…) British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori”.

Fonte:www.gazzettadellemilia.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Polizze assicurative FWU e Novis: la Cassazione tratteggia nuovi scenari favorevoli per i consumatori

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Di Emilio Graziuso 11 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha emesso una pronunzia che apre un nuova prospettiva attraverso la quale leggere i casi FWU Life Insurance Lu  e Novis Insurance Company, casi che coinvolgono centinaia di consumatori italiani.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato e sotto taluni aspetti ribadito un principio molto interessante: le polizze vita unit linked, a prescindere dalla prevalenza nel singolo contratto della componente assicurativa o finanziaria, rientrano sempre nel novero dei prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione.

Di conseguenza, al momento della stipula di polizze unit linked il venditore sia esso la compagnia emittente o un intermediario dovrà assolvere agli obblighi di informazione nei confronti del consumatore previsti a proprio carico dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUIF).

Ma quando una polizza è unit linked?

La tipologia di polizza in esame è caratterizzata dalla presenza di una componente finanziaria  che determina in modo rilevante il valore della polizza, il quale è determinato dall’andamento dei fondi di investimento ai quali è collegato.

Al momento della stipula di tale tipo di polizza, il consumatore versa un premio una parte del quale è destinata alla copertura assicurativa e l’altra è investita in fondi.

Ovviamente il valore della polizza e, quindi, le somme spettanti al titolare o beneficiario della stessa, risente sensibilmente dell’andamento dei fondi.

Fatta questa breve ma doverosa precisazione e tornando alla pronunzia della Corte di Cassazione, come si è detto, con essa è stato stabilito che al consumatore che dovesse sottoscrivere la tipologia di assicurazione in esame, il venditore (sia esso emittente o semplicemente intermediario) dovrà fornire alla propria parte contrattuale le specifiche informazioni previste dal TUIF.

In estrema sintesi, dovrà essere illustrato in modo semplice e chiaro, ad esempio, la natura della polizza sottoscritta, la presenza di rischi per il capitale, la percentuale degli stessi con riferimento alle somme versate, possibilità e modalità di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale e sue conseguenze (quali, ad esempio, penali, costi o perdite per  estinzione anticipata).

Se l’intermediario o l’emittente non dovessero fornire tutte le informazioni prescritte potrebbero andare incontro alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno, patito.

Ho premesso, all’apertura dell’articolo, che la pronunzia apre un nuovo scenario anche per i consumatori che hanno sottoscritto polizze unit linked da intermediari per quanto concerne i casi Novis e FWU, le cui vicende sono, purtroppo, note in quanto vi hanno perso il denaro investito.

Tra le polizze unit linked vi sono anche alcune tipologie di quelle emesse dalla Novis e FWU.

Di conseguenza, i consumatori che hanno acquistato le polizze Novis e FWU potranno invocare la disciplina contenuta nel TUIF, oltre ai principi generali di correttezza, diligenza e buona fede contenuti nel codice civile.

Fonte:www.gazzettadellemilia.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Commenti nei social tra minacce di denunzie per diffamazione e richieste risarcitorie

Di Emilio Graziuso 18 ottobre 2025 – Più volte nella nostra rubrica ci siamo occupati della diffamazione a mezzo social e delle conseguenze, non solo penali ma anche civili, a livello risarcitorio, che ne derivano.

Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un fenomeno dilagante che abbiamo voluto approfondire a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni lettori della nostra “Agorà”, i quali hanno ricevuto una diffida, contenente una specifica richiesta risarcitoria, per commenti pubblicati sotto alcuni post nei social media.

Tali commenti sono stati ritenuti dal creator o, comunque, dalla persona alla quale il post, a livello fotografico o testuale si riferiva, “diffamatori”.

È bene precisare, per evitare inutili equivoci, che la pubblicazione di un commento diffamatorio o, comunque, lesivo dei diritti altrui è un comportamento giuridicamente rilevante dal quale scaturiscono conseguenza sia in sede civile che penale.

Ma non tutti i commenti per i quali alcuni utenti dei social stanno ricevendo diffide integrano gli estremi della diffamazione o possono dar luogo a risarcimento del danno.

In alcuni casi, infatti, essi non comportano la lesione dei diritti altrui e, comunque, devono essere inquadrati bene nel contesto del singolo post.

Accade, infatti, che il commento è una risposta alla domanda formulata dallo stesso creator, quale, ad esempio, “cosa ne pensi?”.

È evidente che da tale domanda possono scaturire commenti che possono anche non stare bene al creator ma che non sono giuridicamente rilevanti.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nell’ambito dei dibattiti (se così si possono definire) ai quali si assiste nei social il linguaggio tende ad essere diverso rispetto alla comunicazione “reale”.

Esso tende ad essere più stringato, diretto ed alcune volte poco elegante rispetto a quello utilizzato quotidianamente nei colloqui di persona.

Ciò non vuol dire che ogni commento critico può essere considerato diffamatorio.

Prima, quindi, di pagare le somme richieste nella diffida o prendere contatti con il legale che ha formulato la richiesta risarcitoria per conto di colui che si sente leso nei propri diritti, si consiglia di analizzare (magari consultando un professionista di propria fiducia) se, effettivamente, il commento integra gli estremi della diffamazione o può dar luogo ad un risarcimento del danno.

Non è detto, infatti, che le somme richieste nella diffida siano dovute.

In ogni caso, come sempre consigliamo, è meglio prevenire situazioni spiacevoli di questo genere e, quindi, evitare nei social – che, purtroppo, stanno divenendo un luogo “virtuale” pieno, però, di “trappole” dalle possibili conseguenze “reali” – di commentare post (testuali o fotografici), soprattutto se ci si rende conto che gli altri commenti non sono propriamente lusinghieri.

Fonte: www.gazzettadellemilia.it

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: attenzione ai fuffaguru! 

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 Di Emilio Graziuso 25 ottobre 2025 – Dalla scorsa settimana è cominciato il viaggio dell’ “Agorà del Diritto” nel mondo social per cercare di individuare le maggiori insidie e trappole per i consumatori.

Una di queste è costituita dai “fuffaguru”.

Con tale  termine sono indicati tutti i presunti esperti online di marketing, finanza, criptovalute,  crescita professionale, attività fisica, diete, seduzione e carisma (la lista degli ambiti di azione dei “fuffaguru” potrebbe continuare ma abbiamo voluto riportarvi solo qualche esempio) che  promettono risultati mirabolanti in tempi lampo.

Come fare ad ottenere i risultati pubblicizzati?

Semplice basta acquistare i loro corsi o affidarsi alla loro consulenza (ovviamente non gratuita) ed il successo, stando ai loro messaggi, sembra essere assicurato.

Creare l’illusione del successo, su questo si basa la strategia comunicativa dei “fuffaguru” che in molti casi sono stati oggetto di procedura e sanzione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato.

Indubbiamente la comunicazione è la loro arma principale.

Essa è, infatti, mirata e volta a colpire l’utente social.

Vi è, però, uno schema quasi fisso utilizzato da tutti i “fuffaguru”, al di là di ciò che promettono, che se conosciuto potrebbe evitare ai consumatori di cadere in eventuali trappole.

Il “fuffaguru” tipo, nei propri post:

1)ostenta una vita di enorme successo e ricchezza con in bella vista auto di lusso, orologi particolarmente costosi e ville di lusso;

2)descrive la sua vita precedente in poche battute (magari anche con qualche foto) e con toni grigi, ponendola subito dopo a confronto con quella attuale ed evidenziando come il passaggio sia avvenuto in brevissimo tempo appena scoperto il “metodo” che, da buon “benefattore”, vorrebbe che tutti adottassero per diventare ricchi, belli, affascinanti, pieni di donne o uomini, o, comunque, per far aumentare vertiginosamente i profitti della propria attività imprenditoriale o professionale che sia.;

3)pubblica spesso testimonianze di persone che hanno “svoltato” grazie al suo infallibile “metodo”;

4)in alcuni casi, soprattutto quando propone un videocorso, sollecita ad iscriversi perché sono rimasti solo pochi posti, invitando gli utenti a non perdere l’occasione di cambiare per sempre la propria vita.

Prima si riconosce un “fuffaguru”, quindi, meglio è.

Spesso, infatti, il “metodo” per arrivare immediatamente al successo, infatti, viene svelato solo a chi acquista dei corsi o chiede la consulenza, ovviamente a pagamento, dell’ “esperto” in questione.

E se dopo aver sottoscritto un contratto ci si rende conto di aver commesso un clamoroso errore?

Purtroppo, molte volte, vi sono delle clausole all’interno del contratto  che prevedono il pagamento di penali sproporzionate in caso di recesso anticipato del consumatore.

È vero si può invocare l’abusività e, quindi, la nullità di tutte le clausole che provocano uno squilibrio ai danni del consumatore ma ciò presuppone un contenzioso e noi dell’ “Agorà del Diritto” vorremmo che fosse evitato e per questo vi consigliamo di fare molta attenzione nel momento in ci doveste imbattervi nei “fuffaguru”.

Fonte: www.gazzettadellemilia.it

Immagine generata da redazione www.gazzettadellemilia.it con AI

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: ed anche i “fuffaguru” ci provano con la richiesta di risarcimento per commenti nei social

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 Di Emilio Graziuso 1 novembre 2025 – Gli ultimi due articoli dell’ “Agorà del Diritto” (“Agorà del Diritto” del 18 ottobre 2025: “commenti nei social tra minacce di denunzie per diffamazione e richieste risarcitorie”, https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/51405-%20%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-commenti-nei-social-tra-minacce-di-denunzie-per-diffamazione-e-richieste-risarcitorie; “Agorà del Diritto” del 25 ottobre 2025: “attenzione ai fuffaaguru”, https://gazzettadellemilia.it/economia/item/51477-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-attenzione-ai-fuffaguru), hanno destato l’interesse di moltissimi lettori che hanno fatto pervenire sia complimenti per i temi trattati sia segnalazioni di casi analoghi a quelli descritti a loro accaduti.

Segnalazioni molto interessanti che confermano l’entità del fenomeno e le problematiche che da esso derivano o possono derivare.

Oggi, quindi, vogliamo soffermarci su alcuni casi che ci sono stati sottoposti aventi la descrizione di una medesima situazione creatasi.

Da essi, infatti, sembrerebbe che anche i c.d. “fuffaguru” inviino richieste risarcitorie per commenti a loro post effettuati da utenti nei social.

Lo schema operativo, anche in questi casi, è il seguente: post contenente un video o una foto (alle volte anche con domande rivolte alla platea degli utenti del social volti a sollecitare commenti) pubblicato dal creator – commento dell’utente –  richiesta di risarcimento danni del creator formulata tramite avvocato.

Appare opportuno ribadire quanto già esposto nell’ “Agorà” del 18 ottobre 2025, se il commento è offensivo, diffamatorio, lesivo dei diritti altrui, esso ha (ed è giusto che abbia) ricadute a livello giuridico (si pensi, ad esempio, al reato di diffamazione, al risarcimento del danno in sede civile, il quale può spaziare dal danno patrimoniale al danno all’immagine).

Ma se il commento è semplicemente una critica, una satira che non sfoci, ovviamente, nel dileggio,  non ci si deve far intimorire dalla diffida ricevuta dal legale del “fuffaguru”.

La prima regola, quindi, è niente panico e frenare l’idea che potrebbe sorgere, in modo del tutto legittimo e naturale, di corrispondere immediatamente quanto richiesto oppure contattare il legale che ha redatto la diffida.

Meglio, quindi, soprassedere per un attimo e, quindi, analizzare (seconda regola o meglio consiglio), attraverso l’ausilio di professionisti, il contenuto del commento, valutando, attentamente, se lo stesso abbia o meno rilevanza giuridica e se possa giustificare un risarcimento del danno (se riscontrati gli estremi del risarcimento, sarebbe opportuno, al fine di assumere le più opportune decisioni in merito, comprendere l’entità del danno, tenendo conto anche di alcuni parametri quali, ad esempio, il contesto social, il comportamento assunto dal creator (es. pubblicazione di domanda volta a sollecitare una risposta), l’attività svolta da quest’ultimo e la credibilità da esso goduta nei social, i toni adoperati, la tipologia di danno ecc.).

Se dovesse essere accertato che il commento non produce alcun danno, contestare integralmente, attraverso nota da inoltrare a mezzo pec o raccomandata a.r., la richiesta di risarcimento ricevuta e diffidare, a propria volta, dall’inoltrare nuovamente richiesta risarcitoria alcuna (terza regola).

In ogni caso, il suggerimento che potrebbe essere dirimente nell’evitare situazioni come quelle esaminate è quello di non commentare alcun post di persone che non si conoscono personalmente nella vita reale.

Ma se limitarsi nel commentare sui social è chiedere troppo, è necessario prestare molta attenzione ai toni, al linguaggio, ai termini ed agli emoji utilizzati.

Solo così possiamo evitare di cadere in trappole seminate nei social che possono provocarci esborsi non dovuti e, quindi, costituire fonti di entrate ulteriore per i fuffaguru, oltre a quelle derivanti dalla vendita di corsi, metodi, schemi alimentari o sportivi “miracolosi”.

Fonte:www.gazzettadellemilia.it