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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Philip Morris Italia sotto la lente dell’Antitrust

Di Emilio Graziuso 8 novembre 2025 – Finalmente, grazie agli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM. www.agcm.it), anche nel settore della vendita di dispositivi privi di combustione, qualcosa si muova per la tutela dei consumatori.

È da tempo, infatti, che come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (www.dallapartedelconsumatore.com), se non altro a livello informativo, stiamo cercando di puntare i riflettori sui possibili ed eventuali rischi per la salute connessi all’utilizzo di dispositivi privi di combustione.

Vogliamo, quindi, dedicare l’ “Agorà del Diritto” di questa settimana alla recente istruttoria che l’ AGCM ha avviato, nel mese di ottobre, nei confronti di Philip Morris Italia s.p.a. per possibile pratica commerciale scorretta.

Nel mirino dell’Autorità Garante la pubblicizzazione da parte della Philip Morris Italia s.p.a. di dispositivi privi di combustione con espressioni quali: “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.

Secondo la AGCM “queste espressioni potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze” (ACGM comunicato stampa ufficiale 15 ottobre 2025 www.agcm.it).

Ma che caratteristiche hanno questi prodotti?

Il fatto che siano pubblicizzati come “senza fumo” potrebbe, quindi, indurre i consumatori a pensare che essi siano meno nocivi per la salute rispetto alle sigarette tradizionali e che possano essere utili per smettere di fumare.

Allo stato attuale, però, non ci sono prove che i dispositivi privi di combustione siano meno dannosi delle sigarette a combustione e che possano essere un aiuto per smettere di fumare.

I prodotti in esame, infatti, contengono, comunque, nicotina, sostanza che,  oltre ad essere tossica, comunque, crea dipendenza.

Attendiamo, quindi, il provvedimento di conclusione dell’istruttoria da parte della Antitrust per sapere se nei casi di specie la Philip Morris abbia posto in essere o meno una pratica commerciale scorretta.

Non è la prima volta che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene in materia di di questa natura.

Nel mese di febbraio 2024, infatti, l’AGCM (anche in questo caso il testo del provvedimento ed il comunicato stampa ufficiale dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.agcm.it) ha irrogato una sanzione di sei milioni di euro a  British American Tobacco Italia S.p.A. e di un milione di euro a Amazon EU S.àr.l per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air.

Più in particolare è stato riscontrato che dette società pubblicizzavano  “negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori” (www.agcm.it).

Più in particolare, al termine dell’istruttoria condotta dall’Antitrust è emerso che “Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori (…) British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori”.

Fonte:www.gazzettadellemilia.it

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