Di Emilio Graziuso, 9 maggio 2026 – C’è molta attesa per le sorti del disegno di legge n.1610 approvato dal Governo ed attualmente in discussione al Senato.
Esso, infatti, dovrebbe introdurre una serie di novità nelle procedure relative agli sfratti aventi come obiettivo la velocizzazione del rilascio degli immobili.
Si parla, infatti, di “sfratto lampo”, ma sarà veramente tale?
Vediamo insieme alcuni punti della proposta:
- eliminazione del preavviso di rilascio.
Attualmente una volta convalidato lo sfratto da parte del Tribunale, il proprietario dovrà notificare prima il precetto di rilascio, decorsi 10 giorni dovrà notificare il preavviso di rilascio e solo successivamente potrà recarsi presso l’immobile con l’ufficiale giudiziario per ottenerne la restituzione.
Venendo meno il preavviso di rilascio sicuramente la procedura si alleggerirebbe di un passaggio alquanto inutile ed il proprietario guadagnerebbe, in termine di tempo per la conclusione della procedura, rispetto al modello attuale, di almeno 10 giorni;
- il numero di canoni non pagati che giustificano l’esperimento della procedura di sfratto. Attualmente per procedere giudizialmente con lo sfratto, il conduttore deve essere moroso di un canone di locazione con un ritardo di 20 giorni.
Qualora il disegno dovesse diventare legge, il numero di canoni salirebbe da uno a due.
Questa previsione non apporta alcun risparmio di tempo rispetto alla procedura attuale;
- l’istituzione dell’Autorità per l’’Esecuzione degli Sfratti (AES) che dovrebbe gestire le esecuzioni in modo più rapido, riducendo l’intervento del giudice.
Prima di esprimere un parere sul punto, sarà necessario vedere i compiti e le procedure di accetto a tale Autorità;
- l’esecuzione per il rilascio dell’immobile dovrà avvenire entro 20 giorni dall’ordinanza di convalida e potrà essere rinviata una sola volta (per massimo 60 giorni), soltanto qualora nell’immobile vi siano persone di età superiore a 70 anni, disabili o affetti da gravi patologie, figli minori.
Questo potrebbe essere l’aspetto essenziale nel velocizzare la procedura.
Attualmente, infatti, la fase degli accessi con l’ufficiale giudiziario è quella che registra i tempi più lunghi a causa dei rinvii per il rilascio.
L’inizio della fase esecutiva entro 20 giorni dall’ordinanza e nessun rinvio o un solo rinvio in casi eccezionali previsti dalla legge, quindi, potrebbe fare la differenza.
Attendiamo, quindi, l’eventuale testo di legge per poi parlarne nuovamente insieme nella nostra “Agorà”.
(Immagine generata da AI)
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