Di Emilio Graziuso, 20 giugno 2026 – Questa settimana torniamo ad occuparci di diritto di famiglia e di un tema particolarmente spinoso quale quello del rapporto tra infedeltà coniugale ed addebito della separazione.
Su tale profilo, di recente, si è registrata una nuova pronunzia giurisprudenziale del 19 maggio scorso, con la quale è stato stabilito che la violazione dell’obbligo di fedeltà non determina automaticamente l’addebito della separazione tra coniugi.
Per ottenere, infatti, il riconoscimento dell’addebito, il coniuge tradito dovrà dimostrare che il tradimento sia stato il fattore determinante del venir meno del rapporto familiare.
In altre parole, il coniuge che chiede l’addebito deve dimostrare con rigore che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia stata causata dall’infedeltà.
Secondo i giudici occupatisi del caso di specie, invece, se la crisi di coppia era già in atto prima della relazione extraconiugale l’addebito non può essere pronunziato.
L’indagine processuale, quindi, dovrà riguardare il comportamento complessivo di entrambi i coniugi e, quindi, le condotte reciproche, per individuare le reali cause concrete che hanno portato alla crisi di coppia e, quindi, al processo di separazione.
I giudici chiamati a pronunziarsi sulla richiesta di addebito della separazione, non potranno, quindi, analizzare in modo isolato il comportamento di uno solo dei coniugi in una determinata circostanza quale quella del tradimento.
Essi dovranno mettere a confronto tale comportamento con quello dell’altro coniuge, al fine di comprendere quale sia stato il reale motivo della crisi di coppia e la conseguente rottura del rapporto coniugale.
In altre parole, i giudici dinnanzi ai quali sbarca il procedimento di separazione, ai fini della pronunzia dell’addebito richiesto, non potranno limitarsi ad indagare se vi sia stato o meno tradimento.
L’esame della fattispecie dovrà essere condotto ad ampio raggio sia a livello temporale (e, quindi, relativamente al rapporto di coppia prima del tradimento) che oggettivo, attraverso l’approfondimento dei vari fattori che possono aver portato alla crisi di coppia e, quindi, al tradimento.
Tornando al coniuge tradito, quest’ultimo non può limitarsi, in sede processuale, a chiedere semplicemente l’addebito adducendo quale causa giustificativa dello stesso il tradimento.
Al contrario dovrà dimostrare in concreto la relazione extraconiugale ed, inoltre, il collegamento tra tale relazione e l’irreversibilità della crisi del matrimonio.
Per una maggiore completezza espositiva è opportuno evidenziare come la violazione dei doveri coniugali, tra i quali il dovere di fedeltà, potrebbe, qualora ne ricorrano i presupposti, configurare un illecito civile, con conseguente diritto del coniuge tradito al risarcimento del danno non patrimoniale, se dal tradimento sia scaturita la lesione di diritti fondamentali della persona, quali, ad esempio, l’onore e la reputazione, la dignità, l’immagine e la salute.
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(immagine generata da AI)



