Di Emilio Graziuso, 22 novembre 2025 – Oggi ci occupiamo di un nuovo “caso”, esploso nelle ultime ore, che coinvolge i consumatori.
Si tratta di una vicenda che terrà banco non solo nei dibattiti giuridici ma anche nelle discussioni del popolo del web (come, d’altro canto, già sta avvenendo) ed in quelle che come “Agorà del Diritto” chiamiamo “chiacchierate al bar”.
Stiamo parlando dell’offerta MediaWorld dell’8 novembre 2025 rivolta ai possessori della carta di fedeltà e relativa alla vendita di iPad Air al prezzo di euro 15,00 (il prezzo pieno del prodotto è pari ad euro 879,00).
È facile immaginare l’euforia e la corsa all’acquisto generatasi.
E così, per molti, all’offerta è seguito l’ordine di acquisto da parte del consumatore, con la conferma dell’ordine e la comunicazione di disponibilità del prodotto da parte di MediaWorld, si è perfezionato il contratto, il consumatore ha pagato per cassa il prezzo indicato nell’offerta ricevendo lo scontrino, il personale del punto vendita ha consegnato all’acquirente l’iPad ed i relativi documenti.
Il contratto di acquisto, pertanto, non solo si è perfezionato ma è stato anche regolarmente eseguito.
Dopo qualche giorno, però, è arrivata, per così dire, l’inaspettata “sorpresa”.
Gli acquirenti, infatti, hanno ricevuto una mail da parte della MediaWorld con la quale quest’ultima, premettendo che il prezzo di euro 15,00 era frutto di un errore, chiedeva agli stessi di restituire l’iPad, ricevendo in cambio un buono di euro 20,00, da poter utilizzare in 12 mesi, oppure di corrispondere la differenza di prezzo alla quale sarebbe stato applicato uno sconto di euro 150,00, data la singolare vicenda.
Il contratto di acquisto dell’iPad ad un prezzo pari ad euro 15,00 come da offerta è valido ed efficace o è annullabile perché frutto di un errore come sostiene Madiaword?
La questione coinvolge profili giuridici delicati, pertanto, la stessa sarà oggetto di approfondimento e, come si è detto, di dibattito giuridico.
Nell’ambito della nostra “Agorà” ci teniamo in questa sede ad evidenziare che il nostro ordinamento prevede che l’errore, per essere determinante nello scioglimento del vincolo contrattuale, deve essere essenziale e riconoscibile, adottando l’ordinaria diligenza, dalla parte che ne ha beneficiato.
Nel caso di specie, indubbiamente, se si è trattato di errore, come sostiene MediaWorld, riguardando lo stesso il prezzo e, quindi, un elemento fondamentale del contratto di compravendita, esso è da considerarsi essenziale.
Per quanto riguarda, invece, la sussistenza o meno del requisito della riconoscibilità, sussiste qualche dubbio.
È vero, il prezzo dell’offerta era estremamente basso (euro 15,00 rispetto ad euro 879,00) ma la legge non prevede un tetto massimo di percentuale di sconto o di offerta.
In virtù di quale elemento, quindi, il consumatore avrebbe dovuto riscontrare un errore nella offerta MediaWorld?
Inoltre, anche analizzando il contesto dell’offerta, il consumatore avrebbe potuto riscontrare l’errore?
Qualche dubbio al riguardo è legittimo.
Ricordiamo, infatti che:
1)l’offerta non era rivolta alla platea dei consumatori in generale ma ai soli possessori della carta di fedeltà (essa, pertanto, poteva essere facilmente considerata come una offerta per continuare a fidelizzare i già clienti MediaWorld);
2)l’offerta è stata effettuata in un periodo vicino al Black Friday, la cui campagna pubblicitaria (in televisione, sui giornali, attraverso volantini e cartelloni pubblicitari, in internet e via social), è partita con largo anticipo;
3)quotidianamente, ormai, in tutti i periodi dell’anno il consumatore è letteralmente “bombardato”, anche tramite messaggi ed email, da super offerte, super sconti e pubblicità relative a crolli vertiginosi dei prezzi di alcuni determinati prodotti.
Alla luce di tutto ciò, come avrebbe potuto il consumatore, pur utilizzando l’ordinaria diligenza, rendersi conto dell’errore da parte di MediaWorld?
Altre circostanze da valutare attentamente sono le seguenti:
-la MediaWorld non si è limitata a pubblicizzare una offerta il cui prezzo indicato la stessa ritiene frutto di errore.
La MediaWorld, infatti, dopo aver ricevuto l’ordine di acquisto da parte del consumatore ha inviato email di disponibilità del prodotto e di conferma di acquisto;
-il punto vendita MediaWorld, presso il quale si è recato il consumatore, ha ricevuto il pagamento per cassa ed ha emesso e consegnato lo scontrino;
-la MediaWorld, presso il proprio punto vendita, ha, quindi, consegnato all’acquirente l’iPad oggetto della compravendita ed i relativi documenti.
Come avrebbe, quindi, il consumatore potuto riconoscere l’errore della MediaWorld?
Ed ancora, la MediaWorld, dato che la stipula del contratto e la relativa esecuzione è avvenuta in fasi diverse, in contesti diversi (on line e presso il punto vendita) e con personale diverso, ha utilizzato la diligenza professionale richiesta dall’ordinamento nella fase delle trattative, della stipula e dell’esecuzione del contratto?
Qualora la vicenda dovesse sfociare in un contenzioso, l’Autorità Giudicante, chiamata a decidere della controversia, non potrà non considerare tali profili.
Allo stato attuale, in attesa di sviluppi, è importante che gli acquirenti conservino la mail o il messaggio di conferma dell’ordine e della disponibilità del prodotto (nonché eventuali comunicazioni successive), lo scontrino del pagamento e tutta la documentazione consegnata unitamente all’iPad.


