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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: ed anche i “fuffaguru” ci provano con la richiesta di risarcimento per commenti nei social

 Di Emilio Graziuso 1 novembre 2025 – Gli ultimi due articoli dell’ “Agorà del Diritto” (“Agorà del Diritto” del 18 ottobre 2025: “commenti nei social tra minacce di denunzie per diffamazione e richieste risarcitorie”, https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/51405-%20%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-commenti-nei-social-tra-minacce-di-denunzie-per-diffamazione-e-richieste-risarcitorie; “Agorà del Diritto” del 25 ottobre 2025: “attenzione ai fuffaaguru”, https://gazzettadellemilia.it/economia/item/51477-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-attenzione-ai-fuffaguru), hanno destato l’interesse di moltissimi lettori che hanno fatto pervenire sia complimenti per i temi trattati sia segnalazioni di casi analoghi a quelli descritti a loro accaduti.

Segnalazioni molto interessanti che confermano l’entità del fenomeno e le problematiche che da esso derivano o possono derivare.

Oggi, quindi, vogliamo soffermarci su alcuni casi che ci sono stati sottoposti aventi la descrizione di una medesima situazione creatasi.

Da essi, infatti, sembrerebbe che anche i c.d. “fuffaguru” inviino richieste risarcitorie per commenti a loro post effettuati da utenti nei social.

Lo schema operativo, anche in questi casi, è il seguente: post contenente un video o una foto (alle volte anche con domande rivolte alla platea degli utenti del social volti a sollecitare commenti) pubblicato dal creator – commento dell’utente –  richiesta di risarcimento danni del creator formulata tramite avvocato.

Appare opportuno ribadire quanto già esposto nell’ “Agorà” del 18 ottobre 2025, se il commento è offensivo, diffamatorio, lesivo dei diritti altrui, esso ha (ed è giusto che abbia) ricadute a livello giuridico (si pensi, ad esempio, al reato di diffamazione, al risarcimento del danno in sede civile, il quale può spaziare dal danno patrimoniale al danno all’immagine).

Ma se il commento è semplicemente una critica, una satira che non sfoci, ovviamente, nel dileggio,  non ci si deve far intimorire dalla diffida ricevuta dal legale del “fuffaguru”.

La prima regola, quindi, è niente panico e frenare l’idea che potrebbe sorgere, in modo del tutto legittimo e naturale, di corrispondere immediatamente quanto richiesto oppure contattare il legale che ha redatto la diffida.

Meglio, quindi, soprassedere per un attimo e, quindi, analizzare (seconda regola o meglio consiglio), attraverso l’ausilio di professionisti, il contenuto del commento, valutando, attentamente, se lo stesso abbia o meno rilevanza giuridica e se possa giustificare un risarcimento del danno (se riscontrati gli estremi del risarcimento, sarebbe opportuno, al fine di assumere le più opportune decisioni in merito, comprendere l’entità del danno, tenendo conto anche di alcuni parametri quali, ad esempio, il contesto social, il comportamento assunto dal creator (es. pubblicazione di domanda volta a sollecitare una risposta), l’attività svolta da quest’ultimo e la credibilità da esso goduta nei social, i toni adoperati, la tipologia di danno ecc.).

Se dovesse essere accertato che il commento non produce alcun danno, contestare integralmente, attraverso nota da inoltrare a mezzo pec o raccomandata a.r., la richiesta di risarcimento ricevuta e diffidare, a propria volta, dall’inoltrare nuovamente richiesta risarcitoria alcuna (terza regola).

In ogni caso, il suggerimento che potrebbe essere dirimente nell’evitare situazioni come quelle esaminate è quello di non commentare alcun post di persone che non si conoscono personalmente nella vita reale.

Ma se limitarsi nel commentare sui social è chiedere troppo, è necessario prestare molta attenzione ai toni, al linguaggio, ai termini ed agli emoji utilizzati.

Solo così possiamo evitare di cadere in trappole seminate nei social che possono provocarci esborsi non dovuti e, quindi, costituire fonti di entrate ulteriore per i fuffaguru, oltre a quelle derivanti dalla vendita di corsi, metodi, schemi alimentari o sportivi “miracolosi”.

Fonte:www.gazzettadellemilia.it

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