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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: polizze FWU e possibile responsabilità del broker

rubrica settimanale edita da www.gazzettadellemilia.it

https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/50269-%E2%80%9Cl%E2%80%99agor%C3%A0-del-diritto%E2%80%9D-%E2%80%93-una-domanda,-una-risposta-polizze-fwu-e-possibile-responsabilit%C3%A0-del-broker

Di Emilio Graziuso 28 giugno 2025 – Nella nostra rubrica l’ “Agorà del Diritto” ci siamo già occupati, nei mesi scorsi, della vicenda FWU Life Insurance.

Quest’ultima costituisce, infatti, nuovo caso di risparmio tradito che ha coinvolto migliaia di consumatori italiani.

A tutt’oggi, come abbiamo avuto modo di riscontrare negli incontri sul territorio nazionale di “Diritti in Tour” iniziativa avviata dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” dal 2016, i sottoscrittori di polizze di detta compagnia sono ancora con il fiato sospeso.

La procedura di liquidazione, infatti, è ancora ai nastri di partenza (sul sito della Autorità di Vigilanza Lussemburghese, Commissariat aux Assurances (CCA), una apposita sezione delle FAQ è dedicata alla FWU life insurance) e la confusione in merito alle sorti delle somme investite regna sovrana.

Nell’articolo di oggi, però, della nostra rubrica vogliamo ricordare al lettore che quella della insinuazione nella procedura di liquidazione non è l’unica strada percorribile.

I sottoscrittori di polizze FWU Life Insurance, le quali sono polizze unite – linked aventi, quindi, natura prevalentemente finanziaria, possono valutare, infatti, anche l’ipotesi di condurre una indagine volta ad accertare se, nel singolo caso di specie sussistano responsabilità imputabili ai broker che hanno venduto le polizze.

Proprio per la particolare natura delle polizze in questione, nella vendita di esse i broker erano tenuti a rispettare gli obblighi di informazione, trasparenza, diligenza professionale e correttezza, sugli stessi gravanti in virtù dalla specifica normativa di settore.

Il consumatore, ad esempio, deve essere stato reso edotto in modo chiaro della natura, delle caratteristiche, dei rischi delle polizze FWU, nonché della reale ed effettiva situazione economica della compagnia al momento della sottoscrizione.

Qualora ciò non sia avvenuto, il consumatore potrebbe (il condizionale è d’obbligo in quanto ogni valutazione è subordinata all’esame della documentazione contrattuale e del singolo caso di specie), quindi, avere la possibilità di esperire le più opportune azioni legali, anche a livello risarcitorio, nei confronti, dei soggetti che gli hanno venduto la polizza.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso –  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

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