
Di Emilio Graziuso, 31 maggio 2025 – Anche quest’anno scolastico volge al termine e, quindi, in tutti gli Istituti l’ultimo giorno, come da prassi, sarà anche un giorno di allegria e di iniziative collettive che coinvolgono tutta la popolazione studentesca nelle quali ci potrebbero essere fotografie e riprese video.
Al riguardo è bene precisare che, per diffondere sul web le riprese frontali, non è sufficiente l’espressa accettazione del minore ultraquattordicenne.
Si tratta, infatti, di una finalità diversa da quelle istituzionali per la quale è richiesto, quindi, il consenso espresso dei soggetti esercenti la rappresentanza genitoriale del minore.
Al riguardo si è espresso, il Garante per la protezione dei dati personali su un caso allo stesso sottoposto dal genitore di un minore sanzionando un Istituto scolastico che aveva pubblicato un video sul canale You Tube della scuola riguardante un festa scolastica nel quale figuravano minori.
Il Garante ha precisato che detta pubblicazione non rientra nelle attività strettamente funzionali alla gestione del rapporto scolastico o al perseguimento delle funzioni istituzionali dell’istituto, così come non rientra negli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento.
Di conseguenza, essendo stato accertato nel corso dell’istruttoria che la diffusione tramite il canale pubblico della scuola di un video che riprende in modo riconoscibile alcuni minori, in assenza di una idonea informativa sul trattamento dei dati e senza il consenso espresso dei genitori – essendovi soltanto la volontà espressa del minore ultraquattordicenne – tale trattamento è stato considerato illecito con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
A nulla è valso quanto sostenuto dall’Istituto scolastico e cioè che la pubblicazione era finalizzata a valorizzare le attività educative e didattiche e che alcuni studenti avevano fornito direttamente il proprio consenso.
Il Garante ha precisato in merito che il consenso fornito dal minore non può essere considerato valido ai fini del trattamento dei dati personali in un contesto scolastico, essendo, comunque, necessario acquisire, come si è detto, il consenso genitoriale.

(*) Autore
avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana “Il diritto dei consumatori” edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore“.
Per Informazioni e contatti scrivere a: emiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com – Rubrica “L’Agorà del Diritto” www.gazzettadellemilia.it“
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