di Giovanni Di Rella*
In precedenza ci siamo occupati della legittimità e dei limiti della presenza di telecamere nascoste sul luogo di lavoro. A seguito di detta pubblicazione, alcuni nostri iscritti ci hanno chiesto pareri sulla possibilità del condominio e del singolo condomino di installare telecamere all’interno di aree condominiali.

Naturalmente, il discorso cambia a seconda del soggetto che intenda installare gli impianti audiovisivi.
Per quanta riguarda il Condominio, l’assemblea può approvarne l’installazione con la maggioranza dei presenti che rappresentino, in termini di millesimi, almeno la metà del valore del condominio stesso.
La finalità deve essere quella di tutelare la sicurezza dei condomini e dei beni comuni (per proteggersi dai furti, danneggiamenti o atti vandalici); pertanto le telecamere possono essere installate e devono riprendere solo le aree comuni (cortile, parcheggio, androne, scale, pianerottoli), con espresso divieto di inquadrare l’ingresso nelle abitazioni private e le relative finestre.
La presenza dell’impianto di videosorveglianza deve essere resa nota mediante l’affissione di cartelli informativi, che devono essere ben visibili e posti prima della zona ripresa. I cartelli devono indicare il nominativo del soggetto responsabile del trattamento dei dati ed un numero di contatto e la finalità della ripresa.
Inoltre, la registrazione può essere conservata solo per 24, estendibile a 48 ore in relazione al tipo di rischio da cui ci si debba tutelare, ed ulteriormente estensibile sino a 7 giorni previa autorizzazione dell’Autorità Garante.
I singoli condomini possono prenderne visione solo in caso di motivi concreti e con istanza formale al responsabile del trattamento dei dati.
Il discorso è completamente diverso se è il singolo condomino a voler installare una telecamera sul proprio pianerottolo, per proteggersi da furti, molestie o atti vandalici.
La questione non è semplice: sino a qualche tempo fa le pronunce dei Tribunali e le indicazioni del Garante affermavano che le telecamere potessero riprendere soltanto la propria porta di casa e l’area antistante l’ingresso, ma mai le aree comuni come il pianerottolo o le scale.
A ben vedere, però, già nel 2018 la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che è lecita l’installazione di un impianto di videosorveglianza da parte di un privato anche nel caso in cui riprenda parti comuni e senza l’autorizzazione del condominio e dei soggetti interessati dalle riprese, purchè vi siano effettive finalità di sicurezza (ad esempio se il condomino in questione avesse già subito furti, danneggiamenti o molestie).
Questo principio è stato poi ribadito dal Garante della privacy, il quale ha precisato che deve essere sempre valutata la necessità e lo scopo da perseguire con le riprese e che vi debba essere proporzionalità tra questi elementi e la tutela della riservatezza altrui.
Sulla scorta di questa sentenza, a giugno scorso, il Tribunale di Prato ha ritenuto legittima l’installazione di una telecamera privata che riprendeva pianerottoli, ingresso dell’ascensore e scale condominiali, in quanto: era necessario per la tutela dell’incolumità e la sicurezza personale; vi era stata una previa comunicazione all’amministrazione; vi era la presenza di cartelli di segnalazione di presenza di aree riprese.
In altre parole, con il passare del tempo si va sempre più consolidando il principio secondo cui l’installazione di impianti è legittima allorquando vi siano già state situazioni di pericolo per l’incolumità di persone o per la sicurezza di cose. Ciò vuol dire che l’installazione di un impianto di videosorveglianza è giustificato solo se proporzionato al rischio esistente in determinati luoghi.
Ma vi è di più.
In tempi recenti la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce reato la ripresa – da parte della telecamera installata da un condomino – di aree comuni quali pianerottoli, scale condominiali o parcheggi, “trattandosi di luoghi che non consentano l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti”.
Così come vi sono state recenti sentenze che hanno ritenuto legittima l’installazione di telecamere anche se il raggio di inquadratura si estendeva all’intero pianerottolo, laddove le dimensioni ridotte dell’area comune non potevano materialmente limitarsi all’area antistante l’ingresso della propria abitazione.
In conclusione, occorre precisare che la materia è in continua evoluzione e la legittimità dell’installazione va valutata caso per caso, poiché deve sempre sussistere il giusto bilanciamento tra il diritto alla sicurezza personale e dei propri beni e quello alla riservatezza altrui. Quest’ultimo può essere sacrificato, o meglio, limitato solo in presenza di situazioni particolari, come sopra esposto.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.


