di Giovanni Di Rella*
Il fenomeno del randagismo è purtroppo in costante in crescita e nella nostra Regione vi sono molte segnalazioni di aggressioni da parte di cani randagi, con conseguenti danni fisici, oltre che di sinistri stradali causati dall’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di detti animali.
Chi ne risponde? Ed in quali casi?
Nel novembre scorso la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione e qualche settimana fa una sentenza del Tribunale di Bari ha seguito gli stessi principi.

Innanzitutto, va precisato che nella Regione Puglia il soggetto tenuto per legge a prevenire il fenomeno del randagismo è la ASL BA, che – quindi – è anche il soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dai cittadini lesi. In particolare, mentre al Comune è affidata la costruzione, la sistemazione e la gestione dei canili e rifugi per cani, sulla Asl Ba incombono le attività di prevenzione, profilassi, controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.
Purtroppo per i cittadini danneggiati, però, le cose non sono così semplici. Infatti, chi intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento deve dimostrare non solo la natura randagia dell’animale/degli animali ma – soprattutto – la negligenza della Asl Ba nello svolgimento dei suddetti compiti.
La colpa della P.A., però, non può essere desunta dal semplice fatto che un cane randagio si trovi libero nelle pubbliche vie ed abbia causato il danno: sia perché nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale; sia perché un intervento “a tappeto” dell’ente preposto non è di per sé esigibile e possibile.
Per provare la colpa della Asl, quindi, occorre fornire la dimostrazione della insufficiente organizzazione o gestione del servizio di prevenzione del randagismo (e cattura) e la concreta evitabilità dell’evento con uno sforzo proporzionato del servizio.
Questa prova – come è evidente – non è affatto semplice.
Le sentenze emesse sulla materia ci dicono che tale prova può essere fornita, ad esempio, dimostrando con un qualsiasi mezzo istruttorio (documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni) “che, presso la Asl non esisteva un ufficio preposto alla prevenzione del randagismo, ovvero esisteva solo sulla carta; ovvero che il relativo servizio non veniva svolto o veniva svolto in modo saltuario; ovvero ancora che al relativo servizio non era stata destinata alcuna risorsa o erano destinate risorse insufficienti”.
In concreto, però, la prova più agevole (o meglio, meno difficile rispetto a quelle suindicate) è quella dell’esistenza di pregresse denunce da parte di altri cittadini (o associazioni, enti, ecc.) o di articoli di stampa che già segnalavano la presenza di randagi nella zona in cui si è verificato il sinistro o l’aggressione o in zone immediatamente limitrofe. In questo caso, infatti, sì che emerge la colpa e l’inerzia della Asl, che avrebbe potuto fare, in base alle segnalazioni ricevute direttamente o tramite i media, ma non ha fatto.
Diverso, invece, è il caso dei danni provocati da animali selvatici (cinghiali, cervi).
Qui l’Ente responsabile è generalmente la Regione, quale gestore del patrimonio faunistico.
Inoltre, l’onere della prova a carico del danneggiato è più lieve: deve solo dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico e l’appartenenza di questo ad una specie protetta o facente parte del cd. patrimonio indisponibile dello Stato.
Al contrario, è onere della P.A., per andare esente da responsabilità, dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche che il danno e l’evento sia dovuto al caso fortuito; in altre parole, deve dimostrare che la condotta dell’animale si è posta fuori dal suo controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile. Cosa, questa, non agevolmente dimostrabile per la P.A. proprio perché la natura selvatica degli animali in questione rende prevedibili molti loro modelli di comportamento (tentativi di superare recinzioni o spazi loro riservati; attraversamento stradale, ecc.) e, pertanto, la condotta preventiva e di avvertenza (per i cittadini) della P.A. deve essere valutata con molto rigore.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Fonte: https://italiafreepress.it/monopolipress/la-finestra-sul-diritto-danni-causati-da-animali-randagi-chi-ne-risponde-e-quando/


